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Dove eravamo rimasti?

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“Canta pure, Grillo mio, come ti pare e piace: ma io so che domani, all’alba, voglio andarmene di qui, perché se rimango qui, avverrà a me quel che avviene a tutti gli altri ragazzi, vale a dire mi manderanno a scuola, e per amore o per forza mi toccherà a studiare; e io, a dirtela in confidenza, di studiare non ne ho punto voglia, e mi diverto più a correre dietro alle farfalle e a salire su per gli alberi a prendere gli uccellini di nido”

 

Pinocchio, come molti altri ragazzi, non ne vuole sapere di andare a scuola, ma il Grillo parlante non desiste, e anche a fine agosto, in tarda ora, ci consegna l’ennesima lucida analisi della situazione destinata a chi si occupa di sport e terzo settore fornendoci ancora una volta la conferma che il legislatore continua a voler considerare le sportive come soggetti non ricompresi nella disciplina del terzo settore.

 

In queste giornate di fine agosto, a ferie in fase di conclusione, credo opportuno fare il punto della situazione.

 

Per chi si occupa di sport e terzo settore in agosto abbiamo avuto nell’ordine:

 

  1. decreto 4 luglio 2019 (in G. U. n. 186 del 09.08.2019) contenente “Adozione delle linee guida per la redazione del bilancio sociale degli enti del terzo settore;
  2. legge 08.08.2019 n. 81 (in G. U. n. 188 del 12.08.2019) che ha convertito, con modificazioni, il d.l. n. 59/2019 contenente misure urgenti in materia di personale delle fondazioni lirico – sinfoniche e misure di sostegno delle attività culturali;
  3. legge 08.08.2019 n. 86 (in G.U. n. 191 del 16.08.2019) che entrerà in vigore il prossimo 31 agosto e che contiene numerose e importanti deleghe al Governo in materia di ordinamento sportivo, di professioni sportive nonché di semplificazione.

 

E’ evidente che per noi non sono consentite ferie tranquille (ricordo che nell’agosto del 2018 abbiamo avuto la circolare n. 18 della agenzia delle entrate e l’anno precedente il codice del terzo settore)……

Ma vediamo se e quali passi avanti abbiamo fatto.

 

Sul fronte terzo settore dei tre decreti che a giugno erano dati per imminenti (quello sulle attività diverse di cui all’art. 6 del cts, quello sul bilancio di cui all’art. 13 co. 3 e quello sul bilancio sociale previsto dall’art. 14 del medesimo codice) ne è stato pubblicato solo uno.

 

Ricordo solo che quello sulle attività diverse (il cui testo “non ufficiale” da tempo è in circolazione) è fondamentale al fine di poter determinare una corretta pianificazione fiscale del potenziale ente del terzo settore. Pertanto ben venga la criticatissima proroga al prossimo trenta giugno del termine per l’adeguamento degli statuti che altrimenti avrebbe costretto, in particolar modo le attuali onlus, a scelte non ponderate o razionali.

 

Ma veniamo al decreto sul bilancio sociale.

 

Innanzitutto è previsto che contenga informazioni e dati già presenti nel bilancio di esercizio. La necessità di dover presentare entrambi i documenti per i soggetti che ne sono obbligati impone una duplicazione di adempimenti che forse si sarebbe potuta evitare. Tra i soggetti tenuti alla redazione del bilancio sociale, alla luce delle linee guida, non sono compresi gli enti filantropici. Si deve ritenere, pertanto, che la norma di cui all’art. 39 del cts sul bilancio sociale degli enti filantropici sia un optional e che si dovrà applicare solo se e in quanto detti enti, apparentemente non obbligati, decidessero di redigere il bilancio sociale.

 

Ma pensavate a questo punto di avere tutti gli elementi necessari? Purtroppo no. Infatti il terzo comma dell’art. 7 della legge n. 106/2016 testualmente prevede che:

 

“Il Ministero del lavoro  e  delle  politiche  sociali,  sentito l’organismo di cui all’articolo 5, comma 1,  lettera  g),  predispone linee  guida  in  materia  di  bilancio  sociale  e  di  sistemi   di valutazione dell’impatto sociale delle attivita’  svolte  dagli  enti del  Terzo  settore,  anche  in   attuazione   di   quanto   previsto dall’articolo 4, comma 1, lettera o).  Per valutazione  dell’impatto sociale si intende la valutazione  qualitativa  e  quantitativa,  sul breve, medio e lungo periodo, degli effetti  delle  attività  svolte sulla comunità di riferimento rispetto all’obiettivo individuato.”

 

Il decreto in esame espressamente prevede che: “esula dal presente documento la trattazione della valutazione di impatto sociale che costituirà oggetto di specifiche linee guida” …..” Quindi dovremo attendere un ulteriore documento per poter comprendere l’intero contenuto della norma in esame.

 

Quindi se pensavate di avere in mano tutti gli elementi per poter valutare il “costo” della gestione di una impresa sociale vi sbagliavate.

 

Sta andando molto di moda, in questo periodo, la verifica della possibilità di costituire società sportive dilettantistiche in forma di impresa sociale.

 

In questo caso continua a mancare un elemento fondamentale per poter valutare la fattibilità. Infatti l’art. 11 del d. lgs. 112 sulla impresa sociale prevede “obbligatoriamente” forme di coinvolgimento di lavoratori e di utenti interessati alla attività dell’impresa sociale.

 

Dette modalità dovranno essere inserite in statuto e redatte secondo linee guida previste da un decreto ministeriale di cui ad oggi non abbiamo traccia. Ma di queste modalità di coinvolgimento, alla luce della citata disposizione e del decreto in esame se ne dovrà dare menzione nel bilancio sociale. Come uscirne? E, in particolare, come farlo in concreto? Aspetto chiarimenti dai fautori delle SSD imprese sociali.

 

Tralasciando la conversione in legge della norma sulle fondazioni culturali per il suo interesse molto specifico, veniamo alla legge sullo sport.

 

Cambia qualcosa? Al momento “quasi” niente in quanto tutto è rinviato a emanandi decreti legislativi, da approvare entro il 31 agosto del 2020. L’attuale crisi di Governo non fa ben sperare in tempi solleciti. Quello che è certo è che non sono previste deleghe in materia fiscale (se non con riferimento al lavoro sportivo) e che l’unica norma di immediata applicazione è quella prevista dall’art. 3 sulla cessione del diritto sportivo che subordina la cessione, il trasferimento o l’attribuzione a qualunque titolo, del titolo sportivo, alla valutazione del valore economico del titolo medesimo tramite perizia giurata di un esperto nominato dal Presidente del Tribunale nel cui circondario ha sede la società cedente. Visto che si dovrà applicare anche per l’attività dilettantistica (le cessioni del diritto sportivo sono previste nei regolamenti della pallacanestro dilettante, nella pallavolo e nell’hockey su ghiaccio) avremo sicuramente un maggior costo per i club. Con quale vantaggio? Ai posteri l’ardua sentenza.

 

Tralasciamo la norma sui centri sportivi scolastici a cui vorrei dedicare un apposito pensierino, rimane una considerazione ulteriore. L’art. 8 comma due, lett. d) prevede la possibilità per il Governo di emanare apposite previsioni di misure semplificate volte al riconoscimento della personalità giuridica delle associazioni sportivi. Il mancato accenno alla analoga disposizione già prevista dall’art. 22 del codice del terzo settore conferma che il legislatore continua a voler considerare le sportive come soggetti non ricompresi nella disciplina del terzo settore. Chi sa se prima o poi ne prenderemo definitivamente atto!

 


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