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Ancora sul lavoro sportivo dilettantistico

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Il comunicato del consiglio nazionale del Coni, svoltosi lo scorso 20 dicembre, indica, tra le delibere approvate all’unanimità quella relativa al: “Registro Nazionale delle Associazioni e Società Sportive Dilettantistiche-Elenco discipline sportive ammissibili”.

 

Dietro questa apparente “formalità” si nasconde, invece, una rivoluzione epocale per chi segue gli aspetti giuridico – amministrativi legati allo sport. Infatti per la prima volta il Coni, pur continuando a non codificare una definizione di sport, individua 396 discipline che, ad oggi, possono ritenersi attività sportive e prevede che possano essere iscritte al registro Coni (con conseguente applicazione delle agevolazioni fiscali e previdenziali ad esso connesse) soltanto quelle associazioni o società sportive dilettantistiche che dichiarano di svolgere quelle specialità inserite nell’elenco.

 

Se, ad onor del vero, vi compaiono attività di scarsa notorietà presso il pubblico (vedi ad esempio il korfball, il lacrosse o il netball) si deve sottolineare l’assenza di altre attività molto praticate nei centri sportivi quale yogacrossfit o pilates.

 

Questo ci porta ad una immediata conseguenza. Come è noto, il neocostituito ispettorato nazionale del lavoro ha emanato, con propria lettera circolare del primo dicembre, protocollo 1/2016, le proprie indicazioni operative sul trattamento, si fini previdenziali, dei compensi erogati dalle società e associazioni sportive dilettantistiche. All’interno testualmente riporta: “… l’applicazione della norma agevolativa che riconduce tra i redditi diversi le indennità erogate ai collaboratori è consentita solo al verificarsi delle seguenti condizioni: 1 – che l’associazione/società sportiva dilettantistica sia regolarmente riconosciuta dal Coni attraverso l’iscrizione nel registro delle società sportive …”.

 

Ne consegue che la pratica di una attività non rientrante tra quelle approvate dal Coni, non consentendo l’iscrizione al registro, inibisce anche dalla possibilità di riconoscere a chi la pratica i compensi previsti dall’articolo 67, primo comma, lett. m, del Tuir.

 

Delimitato, pertanto, il campo di applicazione della disciplina agevolativa sui compensi, non possiamo non evidenziare anche che numerosi rimangono gli interrogativi ai quali la circolare dell’ispettorato non offre risposta.

 

La disciplina in esame, ad esempio, specifica che i compensi sportivi sono da considerarsi redditi diversi se non costituiscono redditi da lavoro subordinato o di esercizio di arti e professioni. Pertanto, in presenza di prestazioni caratterizzate da etero-direzione, in sede di accertamento il rapporto sarà considerato di lavoro subordinato o dovrà/potrà essere correttamente inquadrato come prestazione sportiva dilettantistica? Pertanto, l’inquadramento tra i redditi diversi della prestazione potrà avvenire con il carattere della norma speciale, come tale opponibile al classico binomio del lavoro autonomo o subordinato oppure come norma di chiusura, residuale, nei casi in cui non fossero applicabili i criteri indicati?

 

La circolare sembra uniformare nel trattamento sia l’esercizio diretto di sportiva dilettantistica che la collaborazione coordinata continuativa di carattere amministrativo – gestionale. Se così fosse, come si concilia che per quest’ultima viene precisato di “natura non professionale” nell’articolo 67 del Tuir mentre per la prima fattispecie no?

 

Un istruttore che non abbia altra diversa attività professionale fuori dal mondo dello sport e che svolga la propria prestazione nei confronti di una molteplicità di centri sportivi sarà considerato un esercente arti o professioni (e pertanto escluso dal campo di applicazione dell’articolo 67) o potrà essere pagato con i compensi sportivi?

 

L’istruttore/personal trainer che svolge la propria attività professionale sia in favore di privati (per la cui attività ha aperto partita Iva) che in favore di ASD/SSD, potrà da queste ultime essere pagato con i compensi sportivi?

 

L’assistente bagnante, in quei momenti in cui in vasca non si svolgano attività sportive riconosciute (nuoto libero, attività per neonati, idro-bike, ginnastica in acqua, ecc.) potrà essere retribuito con i compensi sportivi?

 

L’istruttore (ad esempio di nuoto) che d’estate lavora negli alberghi, regolarmente assunto o con partita Iva, in inverno potrà fare attività per un’ASD/SSD ed essere pagato con i compensi sportivi?

 

Le collaborazioni amministrativo-gestionali di carattere “non continuativo” – sempre non professionali – possono essere pagate con i compensi sportivi?

 

Le prestazioni in questione devono ritenersi assoggettate all’obbligo di comunicazione al Centro per l’Impiego e di iscrizione nel LUL se svolte in forma coordinata e continuativa (anche in considerazione dell’articolo 2 del D.Lgs. 81/2015)?

 

Come si vede permangono ancora dubbi che si spera possano presto essere risolti da un nuovo e necessario documento di prassi amministrativa.

 


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