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Decreto attuativo disposizione defibrillatori

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Il Ministro dello Sport Luca Lotti ha ufficialmente confermato, con un comunicato stampa, l’entrata in vigore, a partire dal prossimo primo luglio, dell’obbligo, in capo alle società e associazioni sportive dilettantistiche, di dotarsi di un defibrillatore semiautomatico e di formare personale adeguato al suo utilizzo.

 

La norma era stata introdotta nel nostro ordinamento con l’art. 5 del decreto 24.04.2013 del Ministero della Salute (in G.U. n. 169 del 20.07.2013) e la cui entrata in vigore era stata più volte differita in attesa di chiarimenti sulle modalità con le quali detto obbligo poteva intendersi rispettato.

 

Con il decreto preannunciato, emanato di concerto tra il Ministero della Salute e quello dello Sport, sentito il Coni, il cui testo originario ufficiale non è ancora disponibile (pertanto queste note sono state redatte sulla base di articolati apparsi in rete)  si ritiene che le modalità applicative consistano nella verifica imposta alle associazioni e società sportive dilettantistiche, qualora utilizzino un impianto sportivo avente carattere permanente e definito sulla base di quanto previsto dall’art. 2 del decreto Ministero dell’Interno 18.03.1996 (“insieme di uno o più spazi di attività sportiva dello stesso tipo o di tipo diverso che hanno in comune i relativi spazi e servizi accessori preposti allo svolgimento di manifestazioni sportive” e che si dividono in impianti sportivi all’aperto e impianti sportivi al chiuso) che il medesimo sia dotato di defibrillatore automatico o a tecnologia più avanzata e che sia presente una persona debitamente formata all’utilizzo del dispositivo “durante le gare inserite nei calendari delle Federazioni sportive nazionali e delle discipline sportive associate, durante lo svolgimento di attività sportive con modalità competitive ed attività agonistiche di prestazione organizzate dagli enti di promozione sportiva nonché durante le gare organizzate da altre società dilettantistiche”.

 

Pertanto i sodalizi sportivi dovranno verificare, “prima dell’inizio delle gare e per il tramite di propri referenti all’uopo incaricati” la presenza del defibrillatore e della persona debitamente formata. In assenza non si potrà dare inizio alla gara.

 

Le disposizioni non si applicano “alle gare organizzate dalle associazioni e società sportive dilettantistiche … al di fuori degli impianti sportivi” e per le attività a basso rischio cardiocircolatorio di cui al citato decreto ministeriale (bocce – escluse bocce in volo – biliardo, golf, pesca sportiva di superficie, caccia sportiva, sport di tiro, giochi da tavolo e sport assimilabili) e all’allegato A al decreto, che si unisce alla presente circolare in allegato ribadendo il carattere non ufficiale della documentazione sulla base della quale sono state redatte le presenti note. Con ogni probabilità tale elenco deve intendersi  ricompresivo degli sport assimilabili indicati genericamente nel decreto Balduzzi.

 

Da tutto quanto sopra, sembra emergere che:

 

  1. nei centri e nelle palestre che non ospitano attività agonistiche non sussiste, almeno ai sensi della disciplina in esame, alcun obbligo di presenza del defibrillatore e del personale idoneo all’utilizzo
  2. analogamente tale obbligo non sussiste durante gli allenamenti o per le manifestazioni sportive che abbiano luogo all’aperto (mare, strade, boschi), in aree in parole povere che non possono essere classificate come impianti sportivi
  3. il defibrillatore non dovrà essere, necessariamente, di proprietà della associazione o società sportiva così come il personale idoneo all’utilizzo può essere anche di terzi ma resta a carico della sportiva l’onere di verificarne l’esistenza, la manutenzione e la presenza delle risorse umane necessarie prima dell’inizio di ogni gara
  4. l’unica conseguenza prevista per gli impianti sportivi non dotati di defibrillatore sarà la loro non idoneità ad ospitare manifestazioni agonistiche
  5. la responsabilità della società sportiva (si ritiene quella ospitante) sussisterà solo se darà comunque inizio alla gara in assenza della verifica della presenza del defibrillatore e del personale formato per il suo utilizzo.

 

Si ribadisce che le notizie sopra riportate sono state ricavate da testi del decreto apparsi su siti non ufficiali.

 

Le attività sportive esenti

 

 

 

 


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