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Disegno di Legge di bilancio 2019. Quali novità per lo sport

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Già la Legge di bilancio 2018 (L. 205/2017) si era presentata con una sostanziale riforma dello sport, in gran parte poi venuta meno con l’abrogazione contenuta nel decreto dignità.

Il tentativo si ripresenta, sia pure con presupposti totalmente diversi, esaminando il disegno di Legge di bilancio 2019, nel testo presentato nei giorni scorsi alle Camere per l’avvio del dibattito parlamentare.

Infatti gli articoli 47 (sport bonus) e 48 (disposizioni in materia di sport) contengono importanti novità per il mondo delle sportive.

Sicuramente il contenuto di maggiore interesse, anche mediatico, è legato alla nuova denominazione che dovrà essere assunta dalla società Coni Servizi (che dovrebbe diventare Sport e Salute spa) con nuova governance e assunzione della responsabilità di distribuzione delle risorse statali alle Federazioni sportive nazionali, escludendo il Coni da questo importante compito fino ad oggi assolto e da nuovi presupposti per la distribuzione dei proventi legati alla cessione dei diritti radiotelevisivi dei campionati professionistici.

Ma trattandosi di argomentazioni sulle quali si è già aperto un ampio dibattito che fa presumere interventi modificativi al testo originario e con ricadute abbastanza relative sul mondo delle società e associazioni sportive dilettantistiche, dedichiamo invece maggiore attenzione a due ulteriori novità, di estremo interesse, inserite nel provvedimento.

La prima è contenuta all’ottavo comma del citato articolo 48 laddove, novellando l’articolo 27 bis della tabella di cui all’allegato B del D.P.R. 642/1972, tra gli atti, documenti, istanze, contratti nonché copie anche se dichiarate conformi, estratti, certificazioni, dichiarazioni e attestazioni esenti dall’imposta di bollo in modo assoluto ricomprende anche quelli delle: “associazioni e società sportive dilettantistiche senza fine di lucro riconosciute dal Coni”.

Va ricordato che era stata la stessa Agenzia delle entrate, proprio con la recente circolare 18/E/2018, a confermare l’efficacia della norma pur in presenza di quanto disposto dall’articolo 102 D.Lgs. 117/2017 che ne aveva previsto l’abrogazione nei confronti delle Onlus.

Questa norma, aggiungendosi all’esonero già previsto dall’articolo 90, comma 6, L. 289/2002 per le Federazioni sportive e gli enti di promozione sportiva porterebbe tutti i soggetti collettivi del mondo sportivo fuori dalla applicazione della imposta di bollo.

Va ricordato, in questa sede, l’articolo 82, comma 5, D.Lgs. 117/2017 che prevede analoga esclusione per tutti i soggetti del terzo settore, con ciò disciplinando in modo uniforme (finalmente!!) ai fini del bollo sia i sodalizi sportivi che le altre realtà iscritte al registro unico nazionale del terzo settore.

L’articolo 47 della bozza di Legge di bilancio 2019 in esame, invece, conferma un credito di imposta “in misura pari al 65 per cento delle erogazioni effettuate” per le erogazioni effettuate nell’anno per interventi di manutenzione e restauro di impianti sportivi pubblici e per la realizzazione di nuove strutture. Il beneficio è applicabile anche nel caso in cui il contributo sia destinato ai soggetti concessionari o affidatari degli impianti medesimi.

Il credito di imposta è riconosciuto alle persone fisiche e agli enti non commerciali nei limiti del 20 per cento del reddito imponibile mentre per i titolari di reddito di impresa nei limiti del 10 per mille dei ricavi annui, ripartito in tre quote annuali di pari importo. Per costoro potrà essere utilizzabile anche tramite compensazione non rileva ai fini delle imposte sui redditi e sull’Irap. Tutto ciò nel limite complessivo di spesa di 13,2 milioni di euro.

Tale credito di imposta non potrà essere cumulato con altre agevolazioni fiscali previste da altre disposizioni di legge a fronte delle medesime erogazioni.

soggetti beneficiari ne dovranno dare comunicazione all’Ufficio sport presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri dichiarando l’ammontare ricevuto e la sua destinazione.

Entro il 30 giugno di ogni anno successivo a quello di erogazione e fino alla ultimazione dei lavori di manutenzione, i soggetti che hanno ricevuto il contributo dovranno dare allo stesso Ufficio comunicazione sullo stato di avanzamento dei lavori “anche mediante una rendicontazione delle modalità di utilizzo delle somme erogate”.

Entro 90 giorni dalla data di approvazione della Legge di bilancio, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di concerto con il Ministro dell’Economia e delle finanze, saranno individuate le disposizioni applicative necessarie.

 


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