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Il diritto di voto dei minorenni negli enti associativi

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L’approssimarsi della scadenza del 31 marzo per l’approvazione delle modifiche statutarie con i quorum costitutivi e deliberativi delle assemblee ordinarie per associazioni di promozione sociale e organizzazioni di volontariato, impone di tornare sul tema del diritto di voto dei minorenni nelle assemblee associative (sul punto si veda anche il precedente contributo “Le assemblee delle associazioni: novità in vista?”)

 

La Suprema Corte di Cassazione, con propria sentenza n. 23228 del 04.10.2017 ha affermato, sia pure in maniera solo incidentale, che i diritti partecipativi degli associati non possono essere limitati anche: “se si trattasse di persone minori posto che essi sono rappresentati ex lege dai genitori, ovvero dal responsabile genitoriale”.

 

Tale principio è stato poi ripreso dal Ministero del Lavoro e delle politiche sociali con propria nota n. 1309 del 06.02.2019 laddove, dopo aver motivato i casi in cui sarebbe illegittimo uno statuto che inibisse l’accesso ai minorenni (ritenendolo, d’altro canto, invece coerente come limite per quelle attività, come ad esempio per quelle associazioni che operano nel settore della Protezione civile o nelle altre attività di interesse generale incoerenti con la partecipazione di minorenni) ribadisce, alla luce dell’insegnamento della sentenza sopra citata che sarebbe contrario al principio della parità dei diritti tra gli associati escludere i minorenni dal diritto di voto in quanto: “il relativo esercizio, in caso di minore età, deve ritenersi attribuito, ex lege, per i soci minori, agli esercenti la responsabilità genitoriale sugli stessi”.

 

Di conseguenza la Regione Emilia Romagna, ad esempio, ha iniziato a non accettare l’iscrizione nei registri regionali delle associazioni di promozione sociale ad enti che statutariamente non consentono il diritto di voto ai minorenni.

 

Si ritiene, anche se questo non viene dettagliato nella giurisprudenza e nei documenti di prassi indicati che in esame appare essere solo l’elettorato attivo e non anche quello passivo, non compatibile con l’assenza della capacità di agire.

 

A diversa conclusione non si giungerebbe neanche ricordando il comma 8 dell’articolo 148 Tuir laddove, tra i requisiti che gli enti associativi dovranno indicare in statuto per ottenere il diritto alle agevolazioni di cui al comma 3 della stessa norma è previsto quanto segue: “prevedendo per gli associati o partecipanti maggiori di età il diritto di voto per l’approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell’associazione”.

 

Infatti, questo appare un requisito minimo per poter applicare la norma agevolativa senza dare prova che sia impossibile prevedere un diritto di voto, tramite l’esercente la responsabilità genitoriale, anche per il minorenne.

 

Il genitore esercente la responsabilità sul figlio minore associato non è titolare di usufrutto legale sulla quota associativa o comunque sui diritti associativi che appartengono al minore.

 

Ne discende che, in seno all’associazione, il genitore adempie ad una funzione sostituiva del minore agendo quale rappresentante del figlio e non in nome proprio, compiendo atti negoziali validi ed efficaci nei confronti del minore.

 

Il minore “conclude” il contratto associativo a mezzo del genitore; si tratta di attività di ordinaria amministrazione che può essere svolta disgiuntamente dai genitori esercenti la responsabilità genitoriale.

 

Il minore acquista lo status di associato (pertanto del loro numero se ne dovrà tenere conto nella determinazione dei quorum costitutivi e deliberativi della assemblea) che gli attribuisce i diritti collegati; fra questi il diritto di partecipare all’assemblea, il diritto di voto oltre al diritto di fruire delle attività e delle iniziative sportive.

 

Nulla quaestio sulla titolarità del diritto; la questione è sull’esercizio del diritto di voto, posto che il diritto di partecipazione all’assemblea non è avversato da sensibili argomenti.

 

Il minore, in quanto incapace legale, è rappresentato dal genitore che agisce in suo luogo intervenendo in assemblea e manifestando scelte sugli argomenti scrutinati.

 

È questa la soluzione più semplice, più” classica”.

 

Il diritto di voto è tradizionalmente un diritto funzionale in quanto diretto a soddisfare non solo interessi propri di chi lo esercita ma interessi che investono la vita della comunità organizzata.

 

Configura un diritto di libertà la facoltà per il minore di partecipare ed intervenire in assembleapronunciarsi sulla vita associativa e in specie su quanto relativo al godimento di alcuni diritti afferenti alla qualità rivestita ed in specie alla utilizzabilità dei servizi, alle modalità, all’organizzazione ed ai tempi rapportati alle caratteristiche dell’utenza, e tenuto conto delle istanze avanzate in seno all’assemblea.

 

Abbiamo detto che l’adeguamento della capacità di agire al diciottesimo anno di età valorizza regole di comune esperienza; non sussiste automatismo che raccordi l’incapacità legale con l’incapacità naturale. Viene pertanto ritenuto compatibile, per determinate materie che non coinvolgono responsabilità economiche, anche il voto diretto dei sedicenni.

 


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