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Il disegno di Legge delega sullo sport approvato dalla Camera – I° parte

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La Camera dei deputati, dopo una discussione in commissione durata circa quattro mesi, ha approvato in prima lettura il disegno di legge n. 1603 – bis presentato dal Governo e recante: “Deleghe al Governo e altre disposizioni in materia di ordinamento sportivo, di professioni sportive nonché di semplificazione”.

 

L’iniziativa trae origine dalle modifiche introdotte dalla Legge di bilancio 2019 (articolo 1, comma 630, L. 145/2018) che ha ridisegnato gli ambiti di operatività del Coni rispetto alla vecchia società, di proprietà del Ministero economia e finanza, Coni servizi, oggi “Sport e salute spa”.

 

Analizziamo le novità introdotte, rispetto all’originario testo licenziato dal Consiglio dei Ministri (vedi: “Il disegno di legge governativo sullo sport”, prima e seconda parte, Ec news, 20 e 21 marzo 2019), che non appaiono di trascurabile importanza.

 

L’articolo 1 mantiene l’ampia delega concessa al Governo per l’adozione di misure in materia di ordinamento sportivo.

 

Viene introdotta l’interessante possibilità di adottare un testo unico in materia di sport.

 

Alcune novità vanno comunque evidenziate.

 

È stata introdotta una delega che consente la limitazione, fino al divieto, di scommettere sulle partite di calcio della Lega Nazionale dilettanti.

 

Non possiamo quindi non interrogarci sul perché porre dei limiti solo agli incontri di calcio dilettantistico mantenendo quindi la possibilità di scommettere sulla miriade di altre gare di sport diversi a carattere dilettantistico.

 

È stato precisato che il potere di vigilanza del Coni sulle Federazioni debba essere svolto in armonia con le indicazioni del Cio e che il potere di commissariamento debba essere limitato all’accertamento di gravi violazioni di norme degli statuti e dei regolamenti sportivi finalizzate al regolare avvio e svolgimento delle competizioni sportive … ferme restando l’autonomia delle federazioni sportive e delle discipline sportive associate e la loro capacità di determinare la propria politica generale”.

 

È stata poi introdotta la necessità di sostenere azioni volte a promuovere la partecipazione e la rappresentanza delle donne nello sport “garantendo la parità di genere nell’accesso alla pratica sportiva a tutti i livelli” nonché quella di “individuare forme e condizioni di azionariato popolare per le società sportive professionistiche”.

 

Viene ribadita l’autonomia amministrativa delle Federazioni e delle discipline sportive associate rispetto al Coni, fermo restando il potere di controllo spettante alla autorità di governo sulla gestione e sulla utilizzazione dei contributi pubblici.

 

L’articolo 2 disciplina l’istituzione dei centri sportivi scolastici che saranno costituiti “secondo le modalità e nelle forme previste dal codice del terzo settore”, il loro regolamento sarà stabilito dalla scuole e l’attività in favore degli studenti sarà svolta di norma a titolo gratuito.

 

Viene prevista, come innovazione, che le attività del centro sportivo scolastico siano programmate dal consiglio di istituto che “può sentire, ove esistenti,” le associazioni e società sportive dilettantistiche iscritte al registro Coni  e che abbiano la propria sede nel medesimo comune in cui è stabilità la sede legale del centro sportivo scolastico.

 

Di rilievo la specifica che i centri sportivi scolastici “possono” (e non essendoci un devono poco si comprende del senso dell’emendamento approvato) affidare lo svolgimento delle discipline sportive scolasticheesclusivamente ai laureati in scienze motorie o ai diplomati isef.

 

Viene introdotto il principio (di cui non si comprende l’inerenza con il tema dell’articolato) che i distributori automatici scolastici somministrino esclusivamente cibi e bevande “salutistiche”.

 

L’articolo 3 disciplina la cessione del titolo sportivo, prevedendo che questa possa avvenire esclusivamente se ammessa dai regolamenti della federazione o della disciplina sportiva associata e “nel rispetto dei regolamenti da essa emanati”.

 

Viene introdotto un nuovo articolo 4 che istituisce “organi consultivi per la tutela degli interessi dei tifosi” andando ad integrare l’articolo 10 L. 91/1981.

 

Viene stabilito che negli “atti costitutivi” (sarebbe stato più corretto indicare negli statuti) delle società sportive professionistiche dovrà essere prevista l’istituzione “di un organo consultivo che provvede con pareri obbligatori ma non vincolanti alla tutela degli interessi specifici dei tifosi”.

 

L’organo consultivo dovrà essere formato da tre a cinque membri eletti ogni tre anni dagli abbonati e sulla base di un regolamento che stabilirà la decadenza dei componenti colpiti da provvedimenti interdittivi.

 

Vengono assegnati sei mesi alle società professionistiche per l’approvazione della modifica statutaria.

 


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