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Il disegno di Legge delega sullo sport approvato dalla Camera – II° parte

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L’articolo 5 (ex 4) del disegno di legge sullo sport approvato dalla Camera dei deputati, introduce il capo relativo alle disposizioni in materia di professioni sportive.

 

Importante per le potenziali ricadute appare, al comma 1, lett. a), il riconoscimento del carattere “preventivo – sanitario” dell’attività sportiva volta “al miglioramento della qualità della vita e della salute”.

 

Se questi incisi potranno portare all’utilizzo dell’esenzione da Iva per le attività sanitarie in materia sportiva, questo emendamento costituisce sicuramente la novità avente le maggiori conseguenze positive rispetto a tutte le altre modifiche che il testo ha avuto nel dibattito parlamentare.

 

Viene ricompreso tra i lavoratori sportivi anche il “direttore di gara” e l’adozione di norme che maggiormente tutelino la salute e la sicurezza dei minori che svolgono attività sportiva nonché il principio della pari opportunità nella pratica sportiva.

 

Dovrà essere riordinata la normativa applicabile alle discipline sportive che prevedono l’impiego di animali riguardo agli aspetti sanitari e alla loro tutela e benessere.

 

L’articolo 6, in materia di agenti degli atleti, introduce la necessità di definire un quadro sanzionatorio proporzionato ed efficace “anche con riferimento agli effetti dei contratti stipulati dagli assistiti.

 

L’articolo 7, all’interno della disciplina rivista per la realizzazione di impianti sportivi, contiene, al comma 2, lett. f), l’enunciazione di un principio che potrebbe avere effetti “sconvolgenti” per il mondo dello sport.

 

Viene infatti enunciato un criterio che mira ad individuare “un sistema che preveda il preventivo accordo con la federazione sportiva nazionale, la disciplina sportiva associata, l’ente di promozione sportiva o la società o associazione sportiva utilizzatori e la possibilità di affidamento diretto dell’impianto già esistente alla federazione sportiva nazionale, alla disciplina sportiva associata, all’ente di promozione sportiva o alla società o associazione utilizzatori, in presenza di determinati requisiti oggettivi e coerenti con l’oggetto e la finalità dell’affidamento che assicurino la sostenibilità economico – finanziaria della gestione e i livelli di qualità del servizio eventualmente offerto a terzi” purché non sussistano i requisiti di esclusione  previsti dall’articolo 80 del codice degli appalti.

 

La norma supera la previsione dell’articolo 90 L. 289/2002 che si limitava a precisare che la gestione degli impianti sportivi di proprietà pubblica dovesse essere concessa in via preferenziale a società e associazioni sportive dilettantistiche.

 

Non possiamo tacere come la norma, di rilevante interesse per il mondo dello sport e per l’investimento che le società e associazioni sportive effettuano sull’impianto sportivo pubblico che conducono in gestione, appaia al limite della legittimità in riferimento al codice degli appalti e alla Direttiva 2006/123/CE, conosciuta come Direttiva Bolkestein, relativa ai servizi nel mercato europeo comune.

 

Viene ribadito che anche negli impianti sportivi i distributori automatici di cibi e bevande devono essere riservati a elementi “salutistici”.

 

L’articolo 8 contiene due importanti novità. La prima, in analogia a quanto già previsto per gli enti del terzo settore (e, se ci è consentito, ciò rappresenta ulteriore prova che tra questi non sono ricomprese le società e associazioni sportive dilettantistiche), prevede l’adozione di “misure semplificate volte al riconoscimento della personalità giuridica”  e l’altra volta al “riordino, anche al fine di semplificarla, della disciplina relativa alla certificazione dell’attività sportiva svolta dalle società e dalle associazioni sportive dilettantistiche”

 

L’articolo 9 introduce l’obbligo di utilizzo del casco anche “nella pratica dello sci alpino e dello snowboard e in tutte le aree sciabili, compresi i percorsi fuori pista” nonché “l’obbligo di dotare ogni pista, dove sia possibile, di un’area per la sosta accuratamente delimitata e segnalata”

 

Con un conclusivo articolo 10 viene introdotta una clausola di salvaguardia sulla compatibilità di dette norme con quelle che tutelano l’autonomia delle Regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e Bolzano.

 

Non possiamo fare a meno di rilevare come le modifiche adottate nel primo percorso parlamentare siano sicuramente servite ad introdurre alcuni concetti chiave, a fianco ad altri forse di minore interesse o incisività.

 

Sarà necessario capire se, in Senato, il testo verrà presentato come suscettibile di ulteriori modifiche (che lo costringerebbero a tornare alla Camera per una seconda approvazione) oppure se sarà “blindato” e quindi approvato in via definitiva.

 

In entrambi i casi i tempi, essendo poi necessario procedere con la stesura dei successivi decreti delegati, non saranno brevi per la definitiva operatività della riforma.

 

Si spera solo che si possa, anticipatamente, chiarire i reciproci compiti tra Coni e Sport e salute SpA.

 

Lo sport lo sta attendendo con ansia.

 


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