seguici su Facebook

Richiesta iscrizione/informazioni per

Acconsento al trattamento dei dati

Il disegno di legge governativo sullo sport

// -

Con il n. 1603 è stato incardinato alla Camera dei deputati il disegno di legge delega sullo sport, primo firmatario il Presidente del Consiglio e con la sottoscrizione di altri otto ministri, tra cui i due vicepresidenti del consiglio, approvato dal Consiglio dei Ministri e recante “Deleghe al Governo e altre disposizioni in materia di ordinamento sportivo, di professioni sportive, nonché misure di contrasto della violenza in occasione delle manifestazioni sportive e di semplificazione”.

 

Il testo, suddiviso in quattro capi e 14 articoli, vede, nel primo capo (articoli 1 – 3) una delega al Governo per la riforma dell’ordinamento sportivo in conseguenza delle innovazioni portate dalla Legge di bilancio 2019; il secondo (articoli 4 – 5) reca delega al Governo per il riordino e la riforma delle disposizioni in materia di enti sportivi professionistici e dilettantistici nonché del rapporto di lavoro sportivo e per interventi in materia di rappresentanza degli atleti e delle società sportive. Il capo III (articoli 6-11) contiene una serie di disposizioni sulla disciplina sulla violenza negli stadi e, per concludere, l’ultimo capo reca norme di delega in materia di sicurezza nella costruzione di impianti sportivi, di riordino degli adempimenti in capo alle Federazioni di carattere amministrativo e la delega in materia di sicurezza nelle discipline sportive invernali.

 

Come testualmente riportato nella relazione illustrativa il primo articolo intende dare seguito al riordino delle fonti legislative dello sport italiano e delle competenze conseguenti già avviato con la Legge di bilancio (articolo 1, comma 630, L. 145/2018).

 

In particolare emerge il riferimento, all’articolo 1, comma 1, lett. d), alla necessità di definire gli ambiti e il ruolo del Coni “quale organo di indirizzo dell’attività sportiva e articolazione del Comitato Olimpico Internazionale nonché con la sua funzione di governo dell’attività sportiva nazionale limitatamente a quella olimpica”.

 

Andrà chiarito se tale limitazione si riferisce alle discipline sportive riconosciute come tali dal Cio (e, se così fosse, come in realtà crediamo, vi saranno ricomprese praticamente “quasi” tutte le discipline che appaiono nell’elenco degli sport riconosciuti come tali dal Coni) o solo quelle che partecipano ai giochi olimpici invernali o estivi.

 

Come già anticipato, riteniamo, salvo smentite, che corretta sia la prima lettura e che, pertanto, per quanto riguarda la disciplina delle attività competitive, rimanga inalterata l’attuale funzione del Coni di regolatore delle pratiche sportive a carattere agonistico.

 

D’altro canto, se così non fosse, si porrebbe un serio problema di quale realtà possa assumere questo ruolo che non appare ricompreso nei poteri della “Sport e Salute spa” (ex Coni servizi), sia pure ampliati dalla L. 145/2018.

 

Ciò appare confermato anche dal disposto del successivo punto e), laddove viene confermato, in capo al Coni, un “potere generale di determinazione e divulgazione di principi fondamentali per la disciplina delle attività sportive, per la lotta contro ogni forma di discriminazione e di violenza nello sport e per la promozione e lo sviluppo dello sport”.

 

Il punto f), sempre dell’articolo 1, comma 1, limita i poteri di controllo e di intervento diretto del Coni “nei confronti delle federazioni sportive nazionali, delle discipline sportive associate, degli enti di promozione sportiva e delle associazioni benemerite soltanto qualora siano accertate gravi violazioni dell’ordinamento sportivo da parte degli organi federali o non siano garantiti il regolare avvio e svolgimento delle competizioni sportive o sia constatata l’impossibilità di funzionamento dei medesimi organi federali”.

 

Se tale previsione, sotto un certo profilo, appare limitare il potere del massimo ente sportivo italiano nei confronti delle federazioni e delle discipline sportive associate (ricordiamo che il Coni è la confederazione delle federazioni sportive nazionali e delle discipline sportive associate) del tutto innovativo e inaspettato è la previsione di un “intervento diretto” del Coni anche nella vita delle associazioni benemerite e degli enti di promozione sportiva nei confronti dei quali, fino ad oggi, il ruolo del Coni era quello di riconoscere o di disconoscere l’ente o l’associazione ma, trattandosi di realtà comunque “terze” rispetto al Coni, non aveva alcun potere di intervento diretto.

 

Viene poi ribadita la piena autonomia gestionale e contabile degli enti sportivi riconosciuti. Questo potrebbe significare che ognuno di questi, che, ricordiamo, ha natura associativa ai sensi di quanto previsto dal primo libro del codice civile, sarà soggetto, sotto il profilo amministrativo e contabile, solo alle leggi dello Stato e non più anche alle indicazioni del Coni.

 

Il primo comma del primo articolo si conclude con la previsione della lett. h), limitando l’attività della struttura territoriale del Coni “esclusivamente a funzioni di rappresentanza territoriale”, e con la lett. i), la quale dà potere al Governo di rivedere la materia dei limiti al rinnovo dei mandati elettivi degli organi del Coni e delle Federazioni introdotti dalla L. 8/2018.

 

La citata previsione di cui alla lett. h) appare, forse, poco riconoscente del lavoro svolto fino ad oggi dalla struttura periferica del Coni e apre seri dubbi su “chi” poi potrà curare la promozione sportiva direttamente sul territorio.

 

Il secondo comma del primo articolo del nuovo disegno di legge delega governativo sullo sport istituzionalizza l’iter di approvazione dei decreti delegati stabilendo, inoltre, che, dall’attuazione della delega descritta nel precedente contributo e prevista dal primo comma, non devono derivare nuovi oneri per la finanzia pubblica e che entro 24 mesi dalla data di entrata in vigore dei decreti delegati (che ricordo dovranno essere emanati entro un anno dalla data di eventuale approvazione della bozza di legge in esame) potranno essere emanati nuovi provvedimenti integrativi e correttivi dei decreti medesimi. 

 

Detta tempistica è forse una delle cose che lascia maggiormente perplesso il lettore di queste nuove disposizioni.

 

Infatti si assiste ad una immediata perdita di funzioni oggi svolte da parte del Coni, sia a livello centrale che territoriale, senza che sia data immediata indicazione di chi dovrà svolgerle (il riferimento principe è alla diffusione e alla promozione dello sport e dell’attività motoria, nonché della relativa impiantistica).

 

Il rischio di un vuoto, sotto questo profilo, appare allarmante. Ci si augura che il dibattito parlamentare risolva questo aspetto del problema.

 

L’articolo 2 prevede la costituzione dei c.d. “centri sportivi scolastici”.

 

Il riferimento alla loro costituzione “secondo le modalità e nelle forme previste dal codice del terzo settore di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017 n. 117” porta a ritenere che queste nuove realtà si collocheranno “tra gli altri enti di carattere privato diversi dalle società costituiti per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale”. Il riferimento alle cariche associative fa presumere la natura “associazionistica” di tali centri.

 

D’altro canto, l’organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche è una delle attività di interesse generale di cui si possono occupare gli enti del terzo settore.

 

Per tali centri viene indicato che l’attività dovrà essere svolta “nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili … e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica”.

 

Pertanto la scommessa sarà sul come e quanti istituti scolastici riusciranno a costituire questi centri e quale tipo di attività sarà svolta.

 

Appare dubbio che questa possa essere legata alla partecipazione alle attività agonistiche ufficiali delle varie Federazioni sportive costituendo, se così fosse, una sorta di “ASD pubbliche” che indubbiamente andrebbero a “sconvolgere” i già delicati equilibri esistenti tra le attuali ASD e SSD iscritte al registro Coni.

 

L’articolo 3 disciplina la cessione, il trasferimento o l’attribuzione del “titolo sportivo” che consente la partecipazione di una società sportiva professionistica ad una determinata competizione nazionale “qualora ammessi dalle singole federazioni sportive”.

 

La lettura della norma appare quindi limitata solo al calcio e alla pallacanestro e produrrà il problema della sua eventuale applicazione estensiva anche alle cessioni dei titoli sportivi dei campionati dilettantistici (come accade ad esempio nella pallavolo).

 

L’articolo 4 contiene una delega per il riordino “delle disposizioni in materia di enti sportivi professionistici e dilettantistici nonché del lavoro sportivo”.

 

Premesso che, anche in questo caso, viene concesso al Governo un anno di tempo per l’approvazione del decreto relativo, si conferma il principio della specificità del rapporto di lavoro sportivo (che, pertanto, presumibilmente potrà continuare a godere di una disciplina diversa di quella prevista per gli ordinari rapporti di lavoro).

 

Viene (finalmente!!) individuata la necessità di caratterizzare la figura del lavoratore sportivo, indipendentemente dalla natura professionistica o dilettantistica dell’attività svolta e con la definizione  “della relativa disciplina in materia assicurativa, previdenziale, e fiscale e delle regole di gestione del relativo fondo di previdenza”.

 

Si ipotizza, pertanto, una figura diversa dalla attuale, almeno per l’attività dilettantistica (che oggi non gode di alcuna copertura previdenziale o assicurativa) ma, contrariamente a quanto previsto dal disegno di legge Barbaro, pendente al Senato (atto. 999non si individua al momento alcuna soluzione operativa al problema.

 

Si ipotizzano norme che possano facilitare la collocazione lavorativa di ex atleti nonché il mantenimento dei rapporti di collaborazione amministrativo – gestionale di natura non professionale rese in favore dei sodalizi dilettantistici: “tenendo conto delle peculiarità … e del fine non lucrativo”.

 

Si prevede anche una riforma della L. 91/1981 sul professionismo sportivo (e qui non possono essere taciute le perplessità sul come possa un decreto delegato modificare una legge dello Stato) senza dare un orientamento della direzione in cui andrà questa riforma, fatto salvo un generico riferimento “ai principi riconosciuti del diritto sportivo e ai consolidati orientamenti della giurisprudenza”.

 

Viene previsto il riconoscimento giuridico della figura del laureato in scienze motorie (ma per fargli fare cosa?) e il trasferimento delle competenze attualmente svolte dal Ministero della difesa nei confronti dei poligoni di tiro (materia complessa che implicherà anche la necessità di professionalità non facilmente reperibili sul mercato del lavoro).

 

Anche in questo caso, ai dodici mesi previsti per i decreti si potranno aggiungere i ventiquattro indicati per l’emanazione dei correttivi, e, nel caso in cui ci fosse la necessità di maggiori oneri a carico dello Stato, i decreti potranno trovare attuazione solo dopo l’entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che stanzieranno le occorrenti risorse finanziarie.

 

Il successivo articolo 5 contiene una ulteriore delega al Governo per il riordino delle disposizioni in materia di rapporti di rappresentanza degli atleti e delle società sportive e di accesso ed esercizio della professione di agente sportivo”.

 

La norma pare ampliare la riforma già avviata con la Legge di bilancio 2019 che, come è noto, ha introdotto, per l’attività professionistical’albo chiuso degli agenti, con obbligo di un doppio esame: prima uno di carattere generale presso il Coni (la cui prima sessione si è svolta in queste settimane) e il secondo, specialistico, presso la Federazione nell’ambito della quale l’agente intende andare ad operare.

 

Da evidenziare che la riforma, contrariamente a quanto già previsto, disciplinerà anche gli agenti che operano nel settore dilettantistico e tenderà a garantire l’autonomiatrasparenza e indipendenza dell’agente e le modalità di svolgimento di transazioni economiche che: “garantiscano la regolarità, la trasparenza e la conformità alla normativa, comprese le previsioni di carattere fiscale e previdenziale”.

 

Anche in questo caso il governo avrà un anno per l’emanazione dei decreti delegati e ventiquattro mesi successivi per l’emanazione dei correttivi relativi.

 

Il capo terzo del disegno di legge è invece dedicato alle disposizioni per il contrasto della violenza in occasione di manifestazioni sportive.

 

Il divieto di partecipazioni ad eventi sportivi potrà coinvolgere anche manifestazioni che hanno luogo all’estero con l’introduzione di rapporti di collaborazione con le Autorità preposte all’ordine pubblico nei Paesi di svolgimento dell’evento e inasprimento delle pene relative.

 

Viene vietato alle società sportive di “corrispondere in qualsiasi forma, diretta o indiretta, sovvenzionicontributi e facilitazioni di qualsiasi natura, compresa l’erogazione di biglietti e abbonamenti o titoli di viaggio a prezzo agevolato o gratuito” a soggetti destinatari di provvedimenti legati all’ordine pubblico durante gli eventi sportivi, nonché di corrispondere contributi, sovvenzioni e facilitazioni di qualsiasi genere ad associazioni di sostenitori.

 

Viene poi, con l’articolo 11, autorizzato il Governo ad emanare, sempre entro un anno, un testo unico delle disposizioni in materia di prevenzione e di contrasto dei fenomeni di violenza connessi alle manifestazioni sportive che potrà contenere anche l’obbligo, per le società, di: “adottare codici di autoregolamentazione volti a definire i comportamenti a seguito dei quali le medesime società possano rifiutare la vendita del titolo di accesso al luogo di svolgimento delle manifestazioni sportive ovvero ritirarlo”.

 

L’ultimo capo dell’articolato in esame è invece dedicato a disposizioni di semplificazione e sicurezza in materia di sport.

 

L’articolo 12 contiene una ulteriore delega al Governo per l’emanazione di uno o più decreti legislativi per il riordino e la riforma delle norme di sicurezza per la costruzione e l’esercizio di impianti sportivi e per la ristrutturazione e il ripristino di quelli esistenti.

 

Di notevole interesse alcuni passaggi delle linee guida di questa delega. Viene infatti previsto che i criteri progettuali e gestionali debbano tenere conto anche della “gestione economico – finanziaria” degli impianti(si spera che finisca l’epoca degli impianti sportivi architettonicamente bellissimi ma con costi di gestione insopportabili) ma anche, e principalmente per i nostri fini, “la possibilità di affidamento diretto dell’impianto già esistente alla società o associazione utilizzatrice in presenza di determinati requisiti”.

 

Anche qui un anno di tempo per i decreti e i ventiquattro mesi successivi per l’emanazione degli eventuali correttivi.

 

Il successivo articolo contiene l’ennesima delega “per il riordino delle disposizioni legislative relative agli adempimenti e agli oneri amministrativi e di natura contabile a carico” degli enti sportivi riconosciuti dal Coni.

 

Il provvedimento appare opportuno alla luce anche del giudizio pendente avanti all’Alta Corte di giustizia della UE proprio sulla natura o meno di organismi di diritto pubblico della Federazioni sportive nazionali.

 

Il provvedimento si conclude, all’articolo 14, con una delega al Governo in materia di sicurezza nelle discipline sportive invernali.

 

Alcuni fatti di cronaca recente hanno drammaticamente posto come di attualità il tema indicato nel provvedimento.

 

Viene previsto, oltre alla revisione delle norme sugli impianti, l’estensione dell’obbligo di utilizzo del casco, anche oltre l’attuale limite dei 14 anni, la presenza obbligatoria di un defibrillatore semiautomatico sulle piste, nonché norme cogenti in tema di sci fuori pista e di sci – alpinismo.

 

Anche per le due ultime deleghe esaminate, i provvedimenti dovranno essere emanati senza poter prevedere nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e con la tempistica già indicata per gli altri decreti indicati nel disegno di legge.

 

 


Studio Legale Associato Martinelli Rogolino Giancola - Piazza Trento e Trieste, 2 – 40137 Bologna
Tel. +39 051.384657 r.a. - P.IVA 04122920376
segreteria@martinellirogolino.it  |  amministrazione.martinellirogolino@pec.it
®2013 ab studio. All Rights Reserved | PRIVACY