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Il Jobs Act non risponde alle esigenze del terzo settore

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Lo scorso 11 giugno il Consiglio dei Ministri ha approvato, in via definitiva, il decreto applicativo del Jobs act sulle revisione della disciplina organica dei contratti di lavoro. Il decreto, dunque, attendo solo l’approdo in Gazzetta Ufficiale e diverrà pienamente operativo a partire dal giorno successivo alla sua pubblicazione.

 

L’esame, a prima vista, sembra non tenere conto delle realtà che operano nel terzo settore e della gestione delle risorse umane che prestano nei loro confronti la loro attività con forme, spesso, di lavoro “semigratuito”, per le quali il ricorso forzato al lavoro subordinato, ribadito quale “forma comune di rapporto di lavoro” appare scelta non solo antieconomica ma, spesso, non corrispondente alle effettive modalità di svolgimento della prestazione.

 

La scomparsa della possibilità di stipulare accordi di associazioni in partecipazione con apporto di solo lavoro (di grande utilizzo nella gestione dei posti di ristoro all’interno dei circoli ricreativi), il venir meno dei contratti a progetto e la previsione che si applichi la disciplina del rapporto di lavoro subordinato (e mi piacerebbe capire cosa significa: diventano subordinati ex lege o rimangono lavoratori autonomi a cui si applica la disciplina dei dipendenti?) per quelle collaborazioni “che si concretano in prestazioni di lavoro esclusivamente personali, continuative e le cui modalità di esecuzione sono organizzate dal committente anche con riferimento ai tempi e ai luoghi di lavoro” (art. 2 co. 1) rende estremamente difficoltoso inquadrare correttamente tutte quelle attività svolte da animatori culturali, componenti di cori, bande, filodrammatiche (già esclusi dal campo di applicazione dell’art. 67 primo comma lett. m), per loro riservato esclusivamente ai direttori e ai collaboratori tecnici) docenti di corsi ai più vari livelli che per poche ore alla settimana prestano la loro attività in favore di enti non profit.

 

È pur vero che l’unica soluzione che appare potenzialmente applicabile, quella dellavoro accessorio, ha visto (art. 48 del decreto in esame) incrementare il suo massimale a 7.000 euro l’anno; ma rimane a 2.000 euro il limite per i “committenti imprenditori”. Una associazione che gestisce una scuola musicale aperta al pubblico lo è? Forse sì ma come lo si potrà giudicare a priori al fine di poter applicare correttamente la norma? E se lo fosse il limite dei duemila euro è insufficiente a riconoscere un adeguato ristoro ad un docente, magari di Conservatorio, che si presta a collaborare con l’associazione (ammesso, poi, che in questo caso si possa parlare di prestazione accessoria).

 

Il secondo comma dell’art. 2 contiene le 4 deroghe previste ai casi in cui, alle collaborazioni, si applichi la disciplina del rapporto di lavoro subordinato.

 

La prima fa riferimento ad accordi collettivi “nazionali” che evidentemente, appaiono difficilmente stipulabili nel breve periodo; la seconda alle prestazioni intellettuali per le quali sia necessaria “l’iscrizione in appositi albi professionali”. Qui diventa necessario che il Ministero faccia chiarezza su cosa si intenda per albo: i maestri di sci che hanno un albo riconosciuto con legge dello Stato (l. 81/91) vi rientrano? Gli istruttori sportivi iscritti al registro della propria Federazione sportiva? Il terzo caso si riferisce ai componenti degli organi, collegi, commissioni, fattispecie diverse da quelle in esame e, l’ultima, alle: “collaborazioni rese ai fini istituzionali in favore delle società e associazioni sportive dilettantistiche … come individuati e disciplinati dall’articolo 90 della legge 27 dicembre 2002 n. 289”.

 

Evidenziato che l’utilizzo del termine collaborazioni come prestazioni a cui non si applica “la disciplina del rapporto di lavoro subordinato” sembra far emergere una scelta del legislatore contraria a quella dello sport professionistico: in quest’ultimo presunzione di subordinazione, in quello dilettantistico di autonomia e che, apparentemente in maniera inspiegabile non sono ricomprese anche le collaborazioni in favore delle Federazioni e degli enti di promozione sportiva, resta insoluto il dilemma principale.

 

La locuzione “individuati e disciplinati”, a prescindere dalla concordanza lessicale, si riferisce alle “collaborazioni” o alle società e associazioni sportive?

 

Se ci convincessimo della prima tesi, essendo le collaborazioni previste dall’art. 90 quelle disciplinate ai fini fiscali dall’art. 67 primo comma lett. m) ci troveremmo di fronte alla scelta del legislatore, finalmente anche sotto il profilo lavoristico, di un’area di lavoro sportivo dilettantistico “atipica” in cui sono previste rilevanti agevolazioni sotto il profilo fiscale e soprattutto previdenziale (con azzeramento di quest’ultimo e buona pace dell’art. 38 della Costituzione). Ove, invece, la concordanza fosse con società e associazioni sportive rimane il dubbio del come qualificare queste collaborazioni ai fini fiscali e, conseguentemente, previdenziali: tra quelle di cui all’art. 50 primo comma lett. c bis del Tuir (redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente) o a quelli di cui all’art. 67 primo comma lett. m) (redditi diversi).

 

Urge un chiarimento.

 


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