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La conversione in legge del Decreto Sostegni bis e le novità per il mondo del non profit

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La Camera dei deputati ha approvato, con voto di fiducia, la conversione in legge del D.L. 73/2021, meglio noto come “Decreto Sostegni bis” nel testo approvato dalla commissione permanente bilancio, tesoro e programmazione economica al disegno di legge di conversione (A.C. n. 3132 – A).

 

Il provvedimento incide in maniera importante sul mondo del non profit.

 

Stante i ristretti tempi che il Senato ha per la conversione in legge, pena la decadenza di tutto il decreto, si ritiene che il testo approvato possa essere considerato come definitivo.

 

A molte conferme si uniscono novità rilevanti per quanto riguarda il mondo dello sport e del terzo settore.

 

L’articolo 1-quater incrementa per 60 milioni di euro il fondo straordinario per il sostegno degli enti del Terzo settore.

 

Di questo, una quota di 20 milioni potrà essere destinata a tutti gli enti non commerciali (quindi non solo a quelli del terzo settore) “titolari di partita iva fiscalmente residenti nel territorio dello Stato e che svolgono attività di prestazioni di servizi socio – sanitari e assistenziali … in favore di anziani non autosufficienti o disabili”.

 

L’articolo 4, comma 2 conferma il credito di imposta per i canoni di locazione degli enti non commerciali “compresi gli enti del terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti”.

 

Si specifica che per detti enti non sarà necessario dimostrare eventuali cali di fatturato.

 

Perdite di ricavi che invece saranno tenute a dimostrare le imprese sociali e le società sportive dilettantistiche che intendessero avvalersi di questa norma di favore.

 

L’articolo 10 del provvedimento che, ricordiamo, rubrica “Misure di sostegno al settore sportivo” contiene le maggiori novità in materia di sport.

 

Nel comma 3 si incrementa di 30 milioni di euro (arrivando così a 86 milioni di euro) il fondo per i contributi per le spese di sanificazione e prevenzione Covid e per l’effettuazione dei test in favore delle società professionistiche che nell’esercizio 2020 non hanno superato i cento milioni di euro di valore della produzione nonché per le asd/ssd iscritte al registro Coni e operanti in discipline olimpiche.

 

Vengono destinati 4 milioni di euro alla società Sport e salute spa per “lo svolgimento delle attività preparatorie dei campionati europei di nuoto che si svolgeranno a Roma nell’anno 2022” per la riqualificazione degli impianti.

 

Vengono completamente riviste le date di applicazione degli effetti della riforma dello sport.

 

Proviamo a schematizzare le nuove date di entrata in vigore dei cinque decreti delegati di riforma dello sport

 

01 gennaio 2022

Alla data indicata entreranno in vigore:

  • D.Lgs. 40/2021 sulla sicurezza sulle piste di sci,
  • D.Lgs. 36/2021, limitatamente agli articoli 10 (rubricato “Riconoscimento ai fini sportivi”, sparisce il registro Coni in favore del registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche tenuto dal dipartimento per lo sport); 39 (fondo per il passaggio al professionismo e l’estensione delle tutele sul lavoro negli sports femminili) e 40 (promozione della parità di genere) nonché tutto il titolo sesto sull’accesso delle persone con disabilità nei corpi militari e di Stato.

 

31 agosto 2022

Alla data indicata entrerà in vigore il D.Lgs. 39/2021 sulla semplificazione (che contiene le norme sul registro e sulla personalità giuridica).

 

1° gennaio 2023

Alla data indicata entreranno in vigore

  • D.Lgs. 36/2021, con tutti i rimanenti articoli tra i quali quelli sullo status giuridico delle asd/ssd sia professionistiche che dilettantistiche e sul lavoro sportivo. Viene corretta anche la discrasia che esisteva nella decorrenza delle norme abrogate dai decreti delegati di riforma che anch’esse decadranno al 1° gennaio 2023;
  • D.Lgs. 37/2021 sugli agenti degli atleti;
  • D.Lgs. 38/2021 sulle norme di sicurezza degli impianti sportivi.

 

Vengono poi completamente rivisti e di gran lunga ridotti i documenti richiesti ai fini dell’iscrizione al registro indicati all’articolo 6 D.Lgs. 39/2021.

 

Va sottolineato che scompare l’obbligo della pubblicazione del bilancio e dei compensi ai collaboratori così incrementando la frattura esistente con la disciplina del terzo settore che espressamente li prevede.

 

Viene introdotto un nuovo articolo 10 bis che contiene la possibilità di erogare un ulteriore contributo alle Asd/Ssd che gestiscono impianti sportivi, in particolare natatori, per spese sostenute per la manutenzione degli impianti.

 

Verrà approvato un decreto che stabilirà le modalità di erogazione di questo contributo a fondo perduto.

 

Viene previsto un fondo da un milione di euro per organizzatori di eventi della moto GP disputati in assenza di pubblico, e viene infine finanziato con sei milioni di euro la società Sport e salute per il fondo sport nei parchi.

 

L’articolo 10 ter prevede il prolungamento automatico delle convenzioni delle Asd (non vengono citate le Ssd, si spera che in fase applicativa si intendano comprese) per la gestione di impianti sportivi di proprietà pubblica “in attesa di rinnovo o scadute ovvero in scadenza entro il 31 dicembre 2021” fino al 31 dicembre 2023.

 

L’articolo 32 conferma, in favore degli “enti non commerciali, compresi gli enti del terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti” il credito di imposta in misura pari al 30% delle spese sostenute nei mesi di giugno, luglio e agosto 2021 per la sanificazione degli ambienti e per l’acquisto di dispositivi di protezione individuale.

 

L’articolo 44 conferma le indennità per i collaboratori sportivi mantenendo sostanzialmente invariato il testo del decreto originario.

 

L’articolo 64, comma 12 prevede un incremento di 35 milioni di euro del fondo per le politiche giovanili destinato, tra le altre cose, anche alla “promozione di attività sportive per i giovani di età inferiore ai 35 anni”.

 


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