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La disciplina fiscale dei centri estivi

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È ormai imminente la stagione che vede l’avvio, in quasi tutte le città d’Italia, dei c.d. centri estivi. I Comuni stanno pubblicando i bandi per l’assegnazione dei contributi in favore di queste attività che, come è noto, consistono nel gestire, nel periodo di chiusura delle scuole, bambini in età scolare proponendo loro attività ludiche, sportive, di gioco e culturali. I partecipanti vengono portati dai genitori la mattina e rimangono tutta la giornata, fino al tardo pomeriggio, a disposizione degli organizzatori che li intrattengono facendo fare loro le attività sopra indicate.

Nella quasi generalità dei casi i soggetti che propongono queste iniziative sono associazioni sportive o culturali.

Fatta questa premessa il problema che vorremmo mettere a fuoco è il “come” trattare sotto il profilo fiscaledette attività alla luce sia della riforma del terzo settore che della delibera di riconoscimento delle discipline sportive da parte del Coni.

Nel caso in cui il soggetto organizzatore fosse una associazione o società sportiva dilettantistica fino all’anno scorso generalmente il corrispettivo specifico versato dagli iscritti veniva fatto rientrare tra i c.d. proventi “istituzionali” in virtù delle agevolazioni di cui al combinato disposto degli articoli 148, comma 3, Tuir e 4 D.P.R. 633/1972.

Ciò sul presupposto del tesseramento alla Federazione o all’ente di promozione sportiva che veniva effettuato per tutti gli iscritti.

Ma anche in passato tale scelta non era priva di criticità. Infatti, di solito, la retta comprendeva anche la somministrazione del pranzo (e, in alcuni casi, anche della colazione e della merenda).

Il quarto comma del citato articolo 148 Tuir prevede, in deroga al comma precedente, che la defiscalizzazione dei corrispettivi specifici non possa trovare applicazione, tra gli altri, proprio alla somministrazione di pasti. Appare, pertanto, perlomeno dubbia la possibilità di poter applicare la defiscalizzazione all’intero importo della quota di partecipazione.

In più l’attività viene fatta in favore di chiunque si iscriva, senza previa limitazione agli associati o ai tesserati per la stessa organizzazione nazionale a cui appartiene l’organizzatore.

Ciò premesso cosa si è modificato quest’anno? Nell’elenco delle discipline riconosciute dal Coni mancaquella che è predominante nell’organizzazione di queste attività, ossia la “motricità” i c.d. “giochi con la palla o senza” svolti solitamente dai bambini.

Ne deriva, ed è questo il dubbio che si intende sollevare, che il compenso richiesto per tali attività, di natura essenzialmente “ludico – motoria” potrà essere ritenuto, come prevede tassativamente la norma in esame, in diretta attuazione degli scopo istituzionali”?

Ovviamente il dubbio verrebbe meno nel caso in cui ci trovassimo di fronte, invece che a un campo estivo, ad un “camp” di specifica disciplina. Il camp estivo di pallavolo, di calcio o di pallacanestro sicuramente rientrerebbe tra le attività di natura istituzionale della associazione sportiva organizzatrice.

Problema analogo potrebbe porsi, anche se solo in futuro (e più precisamente dalla definitiva entrata in vigore della disciplina di cui al titolo X° del codice del terzo settore, quindi il periodo di imposta successivo alla messa a regime del RUTS) anche per le non sportive.

Infatti, da quel momento, quelle che decidessero di rimanere estranee al terzo settore perderanno la possibilità di avvalersi delle agevolazioni di cui all’articolo 148 Tuirquelle che entrassero invece nel registro del terzo settore potrebbero continuare a defiscalizzare i corrispettivi specifici solo diventando associazioni di promozione sociale e soltanto in favore dei propri associati venendo meno, per tali soggetti, il concetto di tesserato.

Ma l’argomento diventa più spinoso quando si tratta di esaminare il “come” inquadrare le risorse umane utilizzate per tali attività.

Infatti, sempre confermando l’eccezione per i camp dedicati ad una disciplina sportiva specifica, gli istruttori e gli animatori dei campi estivi non svolgendo una attività sportiva riconosciuta dal Coni non potranno godere dei compensi sportivi di cui all’articolo 67, comma 1, lett. m), Tuir.

Di conseguenza la possibilità, in questo caso sia per le sportive che per le non sportive, appare essere solo quella di utilizzare soggetti già professionalizzati dotati di partita Iva oppure i cd. contratti “presto”, ossia quella modalità che ha sostituito i vecchi “voucher. Il conseguente aumento dei costi si riverserà, ovviamente, sulle rette previste a carico degli iscritti di questi campi estivi.

 


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