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La gestione delle risorse umane alla luce della riforma dello sport – seconda parte

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In questo secondo contributo ci concentriamo sulla figura dei collaboratori retribuiti.

 

Dobbiamo innanzitutto evidenziare l’abrogazione della disciplina fino ad oggi maggiormente utilizzata, ossia quella recata dall’articolo 67, comma 1, lett. m), Tuir che, collocando tra i redditi diversi il compenso degli sportivi dilettanti, lo rendeva non soggetto a contribuzione previdenziale ed assistenziale. Spariscono, quindi, i famosi “diecimila euro” esenti con i quali lo sport italiano ha convissuto per vent’anni.

 

Pertanto, ora, tutti i soggetti ai quali l’associazione o società sportiva dilettantistica riconosce un compenso per l’attività svolta in loro favore dovranno essere suddivisi in quattro grandi macrocategorie:

 

  1. i lavoratori sportivi (che potranno operare sia nel settore professionistico che dilettantistico)
  2. i collaboratori coordinati e continuativi di natura amministrativa-gestionale
  3. gli amministratori
  4. gli addetti agli impianti sportivi e i professionisti non sportivi
  5. La categoria di lavoratori sportivi è tipizzata: sono tali solo atleti, allenatori, istruttori, direttori tecnici, direttori sportivi, preparatori atletici e direttori di gara.

 

L’articolo 2 del decreto, che contiene le definizioni, inquadra solo il direttore di gara, quello sportivo e quello tecnico. L’articolo 17 rubrica “tecnici e dirigenti sportivi” ma la lettura della norma non aiuta a meglio definire la figura degli istruttori.

 

Si ritiene che possano essere considerati tali esclusivamente i tecnici che abbiano i requisiti previsti dall’ente affiliante per lo svolgimento di attività didattica e siano allo stesso tesserati.

 

I contenuti delle definizioni di settore professionistico (“il settore qualificato come professionistico dalla rispettiva Federazione sportiva nazionale o disciplina sportiva associata”) o dilettantistico (“il settore di una Federazione sportiva nazionale o disciplina sportiva associata non qualificato come professionistico”) porta ad affermare che la disciplina sul lavoro sportivo in esame trova applicazione solo nell’ambito di soggetti affiliati o tesserati da una Federazione o disciplina sportiva associata. Ne deriva che la prestazione d’opera dell’istruttore di nuoto o di tennis che svolge la sua attività per un ente non iscritto al Registro delle attività sportive dovrà essere inquadrato secondo le norme generali sui rapporti di lavoro.

 

Sono inoltre definiti come lavoratori i tesserati (per una Federazione, disciplina sportiva associata o ente di promozione sportiva) che svolgono: “verso un corrispettivo le mansioni rientranti, sulla base dei regolamenti dei singoli enti affilianti, tra quelle necessarie per lo svolgimento di attività sportiva”.

 

Già quando fu pubblicata la circolare 1/2016 dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro sui criteri di applicazione dei compensi sportivi come redditi diversi, le Federazioni adottarono delibere di riconoscimento di specifiche attività da far rientrare nel perimetro di applicazione della norma.

 

Va chiarito, però, che l’espressione usata nel documento di prassi amministrativa (“che il soggetto percettore svolga mansioni rientranti, sulla base dei regolamenti e delle indicazioni fornite dalle singole federazioni, tra quelle necessarie per lo svolgimento delle attività sportivo-dilettantistiche, così come regolamentate dalle singole federazioni”) dava agli enti affilianti una autonomia nella determinazione delle categorie di soggetti destinatari del regime agevolato più ampia di quella fornita oggi dalla norma in esame. Si ritiene, pertanto, che le Federazioni dovranno adottare criteri rigidamente ancorati alle funzioni e ai compiti previsti dai regolamenti federali non potendo più fornire “indicazioni” nella scelta dei soggetti che potranno rientrare nella definizione di lavoratori sportivi.

 

Novità di rilievo, rispetto alla pregressa disciplina è l’obbligo, per i pubblici dipendenti che assumano anche il ruolo di lavoratori sportivi, di essere espressamente autorizzati dalla amministrazione di appartenenza allo svolgimento delle attività sportive a titolo oneroso.

 

Ricorrendone i presupposti l’attività di lavoro sportivo può costituire oggetti di un rapporto di lavoro subordinato o autonomo. In questo ultimo caso potrà configurarsi come esercizio di arti o professioni o come collaborazione coordinata e continuativa.

 

Si è ritenuto di eliminare la possibilità di prestazioni occasionali in quanto la necessità di un tesseramento e di una preparazione specifica porterebbe ad escludere che una prestazione di lavoro sportivo possa considerarsi di carattere occasionale.

 

Viene prevista la possibilità che “gli accordi collettivi stipulati dalle Federazioni sportive nazionali, dalle discipline sportive associate e dalle organizzazioni comparativamente più rappresentative sul piano nazionale della categoria dei lavoratori interessati” forniscano indici ai fini della certificazione dei contratti di lavoro.

 

Il tema sarà come individuare le organizzazioni dei lavoratori interessati: si dovrà fare una valutazione orizzontale relativa a tutte le discipline o focalizzata solo sulla disciplina in esame. Si auspica che la prassi amministrativa chiarisca anche questo aspetto.

 


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