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La prima bozza del decreto legislativo contenente il testo unico sullo sport

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Il Ministro Spadafora ha distribuito la prima bozza del c.d. “testo unico sullo sport”, ossia il decreto delegato di cui alla L. 86/2019La scelta, del tutto condivisibile, è stata quella di riunire in un unico testo tutte le deleghe indicate nel testo legislativo.

 

Il lavoro costituisce una revisione di tutta la governance e la disciplina dello sport italiano, fino ad oggi determinata sostanzialmente da tre provvedimenti: dal D.Lgs. 242/1999 (meglio noto come decreto Melandri – per la parte istituzionale sullo sport), dalla L. 91/1981 sul professionismo sportivo e dall’articolo 90 L. 289/2002 per la parte sul dilettantismo.

 

Appare ovvio come, in una prospettiva così ambiziosa, questa prima bozza contenga alcune luci e molte ombre ma sono convinto che i contributi delle forze politiche potranno riordinare in maniera ottimale la materia.

 

Intanto viene finalmente definito cosa debba intendersi per “sport”.

 

Si parla di qualsiasi forma di attività fisica. Qui si presenterà il problema se i giochi in cui prevale la componente mentale, pensiamo ad esempio a certi giochi di carte (vedi burraco) o agli ormai emergenti e-sports potranno, alla luce di questa definizione, rientrare nella categoria delle attività sportive.

 

Si dovrà iniziare a convivere con la maggiore novità a livello istituzionale. Mentre, fino ad oggi, il referente a cui lo Stato aveva affidato ogni competenza in materia di sport era il Coni, ora le competenze sono distribuite (in maniera più o meno organica) tra tre soggetti: il Coni, la società Sport e Salute e l’ufficio sport (futuro dipartimento) della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

 

Da evidenziare, rispetto alla situazione odierna, che, essendo rimasto al Coni solo la competenza in materia di “preparazione degli atleti”, i rappresentanti degli enti di promozione sportiva escono dal Consiglio Nazionale e dalla Giunta Nazionale del Coni e sono “sostituiti” dai rappresentanti dei gruppi militari e di Stato.

 

Al Coni viene riassegnata una pianta organica di personale al fine di meglio evidenziare l’autonomia tra detto ente e la Sport e Salute spa.

 

Sul territorio il Coni manterrà la sua presenza istituzionale con il Presidente regionale mentre la struttura operativa prima alle sue “dipendenze” diventerà un comitato territoriale per la promozione dello sport, presieduto da un rappresentante della Regione e composto da membri indicati dall’amministrazione scolastica, dal Coni, dal Cip, da Sport e Salute e dagli enti di promozione sportiva.

 

Viene accentuato il carattere privatistico delle Federazioni e delle discipline sportive associate e i loro bilanci non saranno più approvati dalla Giunta nazionale del Coni ma direttamente dai Consigli Federali. Solo in caso di parere contrario del collegio dei revisori si procederà alla convocazione della assemblea generale della Federazione o della disciplina associata per l’approvazione del bilancio.

 

Il riconoscimento degli enti di promozione sportiva è affidato all’ufficio sport della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

 

Importanti novità in materia di società sportive dilettantistiche. Viene infatti previsto, in analogia con quanto indicato dal D.Lgs. 112/2017 per l’impresa sociale, che possono diventare tali tutte le società di cui al libro V del codice civile. Qui si pone il problema di come possano, le società di persone, fattispecie collocate all’interno del citato libro codicistico, garantire l’assenza del fine di lucro come richiesto, stante il fatto che non viene prevista in questo caso la separazione del patrimonio della società da quello dei singoli soci.

 

Ma la novità sicuramente di maggiore rilievo appare essere il recepimento, del tutto auspicato, del principio già presente per le imprese sociali, che vede la possibilità, nelle società sportive dilettantistiche, di destinare: “una quota inferiore al cinquanta per cento degli utili o degli avanzi di gestione annuali … alla distribuzione … di dividendi ai soci in misura comunque non superiore all’interesse massimo dei buoni postali fruttiferi aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato”. Una riedizione, in modo più confacente alla realtà dello sport, di quella che era stata la società sportiva dilettantistica lucrativa, poi abrogata.

 

Contrariamente (e per fortuna) a quanto accade oggi viene previsto che la finalità sportiva debba essere prevalente e l’eventuale esercizio di attività diverse deve essere solo secondario e strumentale.

 

Altra novità da sottolineare è la previsione della ammissibilità del rimborso al socio “del capitale effettivamente versato ed eventualmente rivalutato”, oggi ritenuta genericamente non ammessa.

 

Viene meglio chiarita la clausola di incompatibilità per gli amministratori di ricoprire “qualsiasi carica” (quindi anche quelle di carattere non amministrativo) in altre società o associazioni sportive dilettantistiche che operano nell’ambito della medesima federazione o disciplina sportiva associata.

 

Vengono poi confermate, al momento in maniera molto “disordinata”, alcune agevolazioni tributarie già in essere.

 

Si parte dalla conferma della non applicabilità della ritenuta di cui all’articolo 28 D.P.R. 600/1973 ai contributi del Coni, delle FSN e degli Eps, l’imposta di registro in misura fissa agli atti costitutivi e di trasformazione delle società e associazioni sportive dilettantistiche, la conferma della presunzione di spesa pubblicitaria delle sponsorizzazioni fino a 200.000 euro, l’applicabilità dell’articolo 4 comma quarto del decreto Iva. Tale ultima indicazione, se confermata nel testo finale potrebbe far cessare le preoccupazioni sull’applicabilità di tale disposizione alle società sportive dilettantistiche.

 

Richiederà, forse, ancora qualche meditazione il titolo relativo ai rapporti di lavoro nello sport.

 

La prima novità è l’eliminazione di ogni distinzione tra dilettanti e professionisti, così essendo previsto: “È lavoratore sportivo l’atleta, l’allenatore, il direttore tecnico, il direttore sportivo, il preparatore atletico e il direttore di gara che, senza alcuna distinzione di genere e indipendentemente dal settore professionistico o dilettantistico, esercita l’attività sportiva verso un corrispettivo, al di fuori delle prestazioni amatoriali…”.

 

Da evidenziare, in questa classificazione, la presenza della figura del direttore di gara, la cui prestazione, fino ad oggi, per giurisprudenza costante, era stata ritenuta a prevalente finalità associativa e non di carattere lavorativo.

 

Sulla base di tale premessa le prestazioni potranno essere classificate come subordinate o autonome, in quest’ultimo caso anche nella forma della collaborazione coordinata e continuativa. Si prevede espressamente l’applicazione, in tale ultimo caso, della disciplina del lavoro subordinato nel caso in cui la prestazione sia resa con modalità di esecuzione organizzate dal committente ai sensi dell’articolo 2, comma 1, D.Lgs. 81/2015, in quanto si stabilisce l’abrogazione della esclusione di tale disciplina prevista per le sportive dilettantistiche dalla lettera d) del secondo comma del medesimo articolo.

 

Al fine di ridurre il contenzioso in materia di qualificazione dei contratti di lavoro sportivo viene prevista la possibilità della loro certificazione sulla base di parametri stabiliti dagli accordi collettivi o, in assenza, determinati dal “Ministero dello Sport”, di concerto con il Ministero del Lavoro.

 

Viene espressamente prevista la possibilità, in presenza di prestazioni occasionali, della applicazione dei contratti “Presto”.

 

Il richiamo conclusivo all’applicabilità, seppur non previsto dal testo in esame, in quanto compatibili, delle rimanenti “norme di legge sui rapporti di lavoro nell’impresa, incluse quelle di carattere previdenziale e tributario” porta a ritenere che sia esclusa la natura atipica della prestazione lavorativa nello sport, non classificabile come tale tra le figure di lavoro autonomo o subordinato, che era stata, invece, la motivazione per la quale la prassi amministrativa e la giurisprudenza avevano fino ad oggi ritenuto applicabile alle prestazioni dilettantistiche la disciplina di cui all’articolo 67, comma 1, lett. m), Tuir.

 

Per i dipendenti pubblici è prevista la possibilità di prestare attività sportiva fuori dall’orario di lavoro solo in favore di società e associazioni sportive dilettantistiche e a fronte di “indennità e rimborsi”. Ne deriva che non potrà essere contrattualizzata per la parte sportiva la prestazione di un lavoratore dipendente da una pubblica amministrazione.

 

La disciplina del rapporto di lavoro subordinato sportivo (che troverebbe applicazione anche nelle prestazioni dilettantistiche) è disegnata sulla falsariga di quella esistente per i professionisti, prevista dalla L. 91/1981.

 

Vengono escluse alcune norme previste per il lavoro subordinato incompatibili con la natura sportiva della prestazione (vedi ad esempio la disciplina dei licenziamenti per giusta causa o giustificato motivo), previsto come regime l’apposizione del termine massimo di cinque anni al rapporto e il rinnovo dello stesso, la cessione del contratto, il possibile inserimento di forme di trattamento di fine rapporto, di competenza arbitrale per le controversie e il divieto di clausole limitative della libertà professionale dello sportivo a fine contratto.

 

Si conferma che nel professionismo sportivo vige, per gli atleti, la presunzione di lavoro subordinato, salvo i casi già oggi previsti dalla L. 91/1981 di attività a ridotta intensità di prestazione.

 

Il contratto di lavoro del direttore di gara dovrà essere, invece, stipulato dalla federazione, disciplina sportiva associata o ente di promozione sportiva di appartenenza.

 

Vengono poi disciplinate le prestazioni sportive amatoriali.

 

Queste debbono essere volontarie e, quindi, essenzialmente gratuite e sono incompatibili con qualsiasi rapporto di lavoro con il sodalizio sportivo. In tal caso potranno essere riconosciuti soltanto: “premi e compensi occasionali in relazione ai risultati ottenuti nelle competizioni sportive nonché indennità di trasferta e rimborsi spese anche forfettari ai quali si applica il regime tributario agevolato”.

 

Ne deriva che le prestazioni a carattere continuativo per le quali sono previsti “compensi” non potranno più rientrare tra quelle per le quali è previsto un regime fiscale agevolato.

 

Viene mantenuto l’obbligo assicurativo esistente nei confronti di questi “amatori” per infortuni e malattie (non si comprende perché viene escluso il caso morte) a cui si aggiunge la responsabilità civile verso terzi.

 

Assolutamente innovativa appare la possibilità di stipulare con i “giovani atleti” (non è chiaro quale sia il limite d’età) “contratti di apprendistato”.

 

Viene allargata anche al settore dilettantistico la disciplina della L. 91/1981 sul premio di addestramento in caso di stipula di primo contratto di lavoro subordinato sportivo.

 

Si impone entro un anno dalla entrata in vigore del decreto l’abolizione del vincolo sportivo.

 

Viene rivista la disciplina sui controlli sanitari di sicurezza degli sportivi.

 

er i lavoratori subordinati sportivi vengono previste coperture assicurative rafforzate da parte dell’Inail

 

Sotto il profilo previdenziale, viene estesa l’Ivs del fondo già esistente per i professionisti sportivi anche ai dilettanti, che assumerà la denominazione di fondo pensione lavoratori sportivi, precisando che sarà comunque calcolato con il sistema contributivo.

 

Per i lavoratori sportivi titolari di contratto di collaborazione coordinata o continuativa o di prestazione occasionale viene costituita una sezione apposita presso il citato fondo pensioni lavoratori sportivi al quale si applicherà la disciplina oggi esistente per le medesime fattispecie iscritte alla gestione separata Inps.

 

Ai fini del calcolo del contributo dovuto l’importo del compenso mensile dei lavoratori sportivi autonomi è determinato convenzionalmente con decreto del Ministro del Lavoro, sentite le Federazioni, e “interamente a carico dei lavoratori sportivi autonomi”.

 

Le società e associazioni sportive dilettantistiche sono responsabili del versamento di tutti i contributi, anche per la parte a carico dei lavoratori, salvo rivalsa.

 

Nei settori dilettantistici l’aliquota contributiva per i lavoratori sportivi iscritti al fondo pensioni è pari al 10%.

 

I lavoratori non iscritti ad altra gestione previdenziale potranno, su base volontaria, incrementare tale aliquota con onere a loro esclusivo carico ai fini del diritto ai trattamenti pensionistici loro spettanti sino alla concorrenza delle aliquote previste per la gestione separata Inps.

 

La cessione dei contratti sulle prestazioni sportive degli atleti è soggetta ad Iva ma, ai fini dei redditi, gode della agevolazione di cui all’articolo 148 Tuir.

 

Viene confermato che la qualificazione come redditi diversi ex articolo 67 (esonerati da obbligazioni previdenziali e assicurative) diventa applicabile solo alle prestazioni occasionali “amatoriali” e solo nel limite della fascia esente oggi di 10.000 euro.

 

La medesima fascia di esenzione fiscale si applica anche ai redditi di lavoro sportivo qualsiasi sia la tipologia di rapporto.

 

Nei settori dilettantistici sul reddito imponibile da lavoro sportivo, qualsiasi sia la tipologia di rapporto, sino allo scaglione di euro 65.000 si applica una imposta sostitutiva dell’imposta sui redditi e delle addizionali regionali e comunali pari al 15%.

 

contributi previdenziali versati in ottemperanza a disposizioni di legge non concorrono a formare il reddito di chi li ha versati.

 

Analogo discorso andrà operato per le collaborazioni amministrativo – gestionali. Entro il limite dei 10.000 euro manterranno la loro natura di redditi diversi, in presenza di compensi superiori si applicherà la disciplina dell’obbligo assicurativo.

 

Viene creato un fondo in favore del professionismo negli sport femminili e comunque, anche per le attività dilettantistiche, per i primi tre anni viene previsto l’esonero dal versamento del 100% dei contributi previdenziali e assistenziali entro il limite massimo di 8.000 euro su base annua.

 

Si istituzionalizza la presenza di un insegnante di educazione fisica laureato in scienze motorie nella scuola primaria.

 

Da precisare che, nelle norme finali, viene previsto che la disciplina sul lavoro sportivo decorra dal primo gennaio 2022.

 

Quanto mai opportuno questo rinvio, stante le novità contenute, che dovrebbe meglio essere precisato in relazione ai numerosi sport di squadra la cui stagione è infrannuale.

 

Di estremo interesse appare la scelta di far scattare automaticamente, su richiesta del notaio rogante l’atto costitutivo, la personalità giuridica per le associazioni non riconosciute che chiedano l’iscrizione al registro Coni. Il tutto senza prevedere alcun patrimonio minimo.

 

Nel registro Coni dovranno essere depositati, oltre ai dati già oggi obbligatori, “i contratti di lavoro sportivo e le collaborazioni amatoriali con indicazione dei soggetti, compensi e mansioni svolte…. Il rendiconto economico – finanziario o il bilancio di esercizio approvato dall’assemblea e il relativo verbale”.

 

Vengono escluse le Federazioni dall’elenco Istat degli enti soggetti a controllo pubblico.

 

Viene soppresso per le sportive il modello Eas.

 

La parte sulla sicurezza prevede l’introduzione di una serie di misure di concentrazioneaccelerazione e semplificazione delle procedure di costruzione, ristrutturazione e ripristino degli impianti sportivi nonché norme relative alla pratica degli sport invernali da discesa e da fondo.

 

Il testo unico conclude inserendo, come parte relativa alla giustizia, i contenuti della L. 280/2003 non essendo tale materia oggetto di delega.

 

Le disposizioni finali, sulle quali forse una ulteriore riflessione andrebbe svolta, prevedono l’abrogazione del decreto Melandri (e del decreto correttivo c.d. Pescante) e di una serie di altre norme tra le quali, per quanto di nostro interesse, l’articolo 90 L. 289/2002.

 


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