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Le co.co.co. sportive: ulteriori riflessioni

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L’inquadramento operato dai commi 358 – 360 dell’articolo 1 L. 205/2017 delle collaborazioni sportive svolte attraverso “prestazioni di lavoro esclusivamente personali, continuative e le cui modalità di esecuzione sono organizzate dal committente anche con riferimento ai tempi e ai luoghi di lavoro (articolo 2 D.Lgs. 81/2015)” quali collaborazioni coordinate e continuative ha suscitato forti reazioni nel mondo dello sport.

Cerchiamo, per quanto ad oggi possibile, in assenza di chiarimenti di prassi amministrativa, di mettere alcuni punti fermi.

Innanzi tutto il comma 358 classifica come tali le prestazioni “individuate dal Coni”. Pertanto, fino all’approvazione di detta delibera da parte del CN del Coni, la presunzione legislativa non può operare e, pertanto, appare ultroneo porsi il problema se si debba dare comunicazione o meno al Centro per l’Impiego dei rapporti attualmente in essere.

Va detto che questa interpretazione produce però una conseguenza negativa.

Non fa immediatamente considerare tali i pregressi rapporti e, pertanto, appare avere un effetto limitato sui contenziosi in essere, legati ad accertamenti per annualità trascorse.

Sicuramente diventa superata la posizione assunta dall’Ispettorato Nazionale del Lavoro con la sua circolare 1/16 laddove prevedeva che l’applicazione della norma agevolativa che riconduce tra i redditi diversi le indennità erogate ai collaboratori è consentita solo nel caso in cui il soggetto erogatore sia iscritto al registro Coni e “il soggetto percettore svolga mansioni rientranti, sulla base dei regolamenti e delle indicazioni fornite dalle singole federazioni, tra quelle necessarie per lo svolgimento delle attività sportivo – dilettantistiche così comeregolamentate dalle singole Federazioni.

Questa interpretazione aveva scatenato moltissime delibere, del più vario contenuto, adottate dalle Federazioni e dagli enti di promozione sportiva, i cui effetti decadranno, per i fini in esame, dal momento in cui il Coniadotterà la delibera prevista dalla legge di Bilancio 2018.

La delibera Coni potrebbe cominciare a dare una risposta anche ad un ulteriore interrogativo che si pone dalla lettura del comma 359.

L’inquadramento come co.co.co. delle prestazioni in esame viene indicato solo in favore delle associazioni e società sportive dilettantistiche (in quest’ultimo caso sia lucrative che non). Possiamo ritenere che analoga classificazione sia applicabile anche alle stesse prestazioni svolte in favore del Coni, delle FSN, DSA ed EPS?

La risposta non può che essere positiva. Infatti in forza del principio della indisponibilità degli inquadramentisotto il profilo lavoristico, da anni affermato dalla giurisprudenza, ad analoghe prestazioni e mansioni non può che conseguire analogo inquadramento.

Pertanto, sia pure in attesa di un auspicabile chiarimento, anche solo sotto il profilo amministrativo, sicuramente l’applicazione ampia della norma appare convincente.

A detto inquadramento, oltre agli adempimenti conseguenti già noti (comunicazione al centro per l’impiegoprima dell’inizio del rapporto, predisposizione e rilascio della busta paga, tenuta del libro unico del lavoro) si affiancherà, a far data dal primo luglio 2018, l’applicabilità di quanto contenuto nei commi 910 – 912 sempre della legge di Bilancio 2018. Ossia l’obbligo anche per “ogni rapporto di lavoro originato da contratti di collaborazione coordinata e continuativa” di corrispondere i compensi “attraverso una banca o un ufficio postale”: attraverso modalità, pertanto, rigorosamente tracciabili.

La sommatoria di questi adempimenti (della cui onerosità a carico delle sportive non ci nascondiamo il peso) porta necessariamente ad una ulteriore riflessione, ossia il campo di applicazione della presunzione relativa di rapporto di collaborazione coordinata e continuativa.

Il problema maggiore è legato alle prestazioni svolte con continuità, a carattere oneroso, da parte degli atleti dilettanti.

La circostanza che i medesimi non appaiono tra i soggetti tenuti al pagamento dei contributi previdenziali alla gestione spettacolo ex Enpals (in quanto non ricompresi tra i soggetti elencati nel noto decreto ministero del lavoro 15.03.2005 che ha riscritto le categorie di soggetti tenuti a quest’obbligo) non sembra motivazione sufficiente per ritenerli esclusi, a meno che non si voglia sostenere che diversa sia la causa del loro rapporto (ad esempio ludica).

Ma se fossero effettivamente compresi nasce una tematica di non facile soluzione. Il loro rapporto, ai fini della comunicazione al centro per l’impiego, decorre dal momento del tesseramento o da quello della sottoscrizione del relativo contratto economico. E, in presenza di vincolo sportivo pluriennale, cessa con il termine del “contratto” o con quello del tesseramento?

Problema analogo ma con “aggiunta” per gli atleti tesserati per sportive lucrative. Il contenuto del comma 360 che prevede, per le co.co.co con società lucrative, l’iscrizione alla gestione spettacolo, per gli atleti, può essere letto come integrazione del citato decreto del 2005 che non li comprende?

Un chiarimento, sul punto, appare indispensabile e urgente.

 

 


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