seguici su Facebook

L’opinione

I corrispettivi specifici versati dagli associati degli enti del terzo settore – II° parte

20/12/2019 di Guido Martinelli

Il rapporto tra il vigente articolo 4, comma 4, D.P.R. 633/1972 e la disciplina ai fini dei redditi dei proventi degli enti del terzo settore richiede qualche ulteriore riflessione.

 

Ipotizziamo, ad esempio, che il corrispettivo specifico versato dall’associato di un’associazione culturale sia, ai sensi dell’articolo 79 del codice del terzo settore, ritenuto di natura commerciale senza che questo, comunque, faccia perdere la natura non commerciale dell’ente (ricordiamo che, comunque, non applicandosi più l’articolo 149 Tuir agli ets ai fini della perdita della qualifica, non vi sono automatismi con riferimento all’articolo 4, comma 9, decreto Iva).

 

Potremmo avere un importo redditualmente rilevante che non lo sia ai fini Iva? Ci ritroveremo, infatti, in casi in cui, pur in presenza di corrispettivi specifici commerciali, la natura non commerciale dell’ente sarebbe salva grazie ad entrate di natura istituzionale in misura maggiore rispetto a quelle riconducibili all’area commerciale.

 

Siamo di fronte a due contraddizioni:

  1. una ai fini delle imposte dirette, contenuta nell’articolo 79, circa il trattamento dei corrispettivi specifici degli associati che, se non prevalesse l’interpretazione da noi avanzata nella prima parte di questo articolo, si troverebbero ad essere considerati sempre di natura commerciale;
  2. un’altra, tra il trattamento di questi corrispettivi e la normativa ai fini Iva.

 

A prescindere dalla natura complessiva dell’ente, possono essere considerati non imponibili ai fini Iva dei corrispettivi che, ai fini delle imposte sui redditi, sono considerati commerciali perché non superano il test di commercialità o perché sono ab origine commerciali sulla base del comma 6 dell’articolo 79? I dubbi di legittimità, anche nei confronti della direttiva europea, sono tanti.

 

Ma se l’articolo 79, comma 6, cts allarga ai “familiari e conviventi” degli associati la presunzione di commercialità dei corrispettivi specifici versati (e l’affermazione appare del tutto pleonastica visto che lo sarebbero stati comunque), il successivo articolo 85, nel disciplinare il regime fiscale delle associazioni di promozione sociale, fa riferimento, ritenendoli non commerciali, ai corrispettivi specifici versati dai “familiari conviventi”.

 

Se ne deduce che il corrispettivo specifico versato dal convivente non familiare di una aps riveste sempre e comunque natura commerciale.

 

Il tema dei corrispettivi specifici, nel passaggio dalla disciplina di cui all’articolo 148 Tuir al codice del terzo settore, assume una veste molto più ristretta rispetto a quella oggi vigente.

 

Ma, in particolare, il problema si pone per il venir meno dell’agevolazione nei confronti dei tesserati non associati.

 

Per le APS, infatti, non si considerano commerciali le attività svolte verso pagamento di corrispettivi specifici nei confronti degli associati delle rispettive organizzazioni nazionali e non più dei tesserati. È noto che molti tesserati non hanno il vincolo associativo.

 

Anche molte ASD utilizzano, nei confronti dei partecipanti ai vari servizi offerti, la strada della defiscalizzazione attraverso il tesseramento alla Federazione o all’ente di promozione sportiva, anche per non gonfiare a dismisura e in maniera forse non corretta il proprio libro soci. Ciò non potrà più avvenire se e ove la ASD in esame decidesse di iscriversi al Runts.

 

Ma gli effetti potenzialmente forieri di maggiori conseguenze potrebbero aversi nei confronti degli enti di promozione sportiva riconosciuti dal Coni.

 

Questi assumono anche la veste di associazioni di promozione sociale. Se, in alcuni casi, le singole persone fisiche tesserate assumono anche la veste di associati dell’ente, facendo così rientrare il costo del tesseramento quale “quota associativa”, così non accade per altri, dove gli associati sono solo gli enti collettivi.

 

In tal caso, quale sarà il trattamento fiscale che dovranno avere i proventi riscossi con il tesseramento da parte degli enti di promozione sportiva?

 

Il tema non tocca le Federazioni, sia perché le stesse non assumono anche la veste di associazioni di promozione sociale ma, principalmente, per la natura pubblicistica del tesseramento in loro favore.

 

Infatti, ai sensi dell’articolo 23 dello Statuto del Coni, il tesseramento ad una Federazione sportiva nazionale ha natura pubblicistica e, come tale, è equiparabile ad una tassa.

 

Ma, ancora, l’articolo 85 cts, in analogia a quanto previsto dal vigente articolo 148 Tuir, prevede al suo terzo comma la presunzione di commercialità per una serie di prestazioni (sostanzialmente le medesime oggi vigenti) specifiche anche nel caso in cui fossero svolte nei confronti degli associati di una associazione di promozione sociale.

 

E qui si propone lo stesso tema già affrontato circa la compatibilità tra tale fattispecie e quella di cui al comma due dell’articolo 79 della medesima norma in esame.

 

Non vi è dubbio che si dovrà giungere alla medesima conclusione, ossia che la commercialità presunta scatta solo al superamento del test di commercialità citato.

 

Se così non fosse, ci troveremo di fronte, infatti, ad una penalizzazione ingiustificata per le aps. Infatti, per gli altri enti del terzo settore, tale attività rientrerebbe tra quelle non commerciali, se gestite in modo che i costi siano almeno pari ai corrispettivi mentre invece, per le aps, sarebbero, altrimenti, sempre e comunque di carattere commerciale.

 

Un chiarimento dell’Agenzia appare quanto mai opportuno.

 

 

Leggi tutto

I corrispettivi specifici versati dagli associati degli enti del terzo settore – I° parte

20/12/2019 di Guido Martinelli

Ci stiamo avvicinando a grandi passi alla definitiva entrata in vigore del titolo X del D.Lgs. 117/2017, che contiene la disciplina fiscale degli enti del terzo settore.

 

Norma centrale è quella di apertura del citato titolo decimo, l’articolo 79 che ci introduce alle disposizioni in materia di imposte sui redditi.

 

Viene indicato che la disciplina applicabile sarà, appunto, quella riportata nel codice del terzo settore e, “in quanto compatibili”, le norme del testo unico delle imposte sui redditi.

 

Nucleo centrale della nuova disciplina appare il secondo comma, laddove viene previsto che lo svolgimento delle attività di interesse generale che costituiscono l’oggetto della attività dell’ente “si considerano di natura non commerciale quando sono svolte a titolo gratuito o dietro versamento di corrispettivi che non superano i costi effettivi” o che comunque: “non superino di oltre il 5 per cento i relativi costi per ciascun periodo di imposta e per non oltre due periodi di imposta consecutivi”.

 

A fronte di questa affermazione di carattere generale, qualche considerazione merita il successivo comma 6, laddove, in analogia con quanto previsto dai primi due commi del vigente articolo 148 Tuir (che, ricordiamo, cesserà di essere applicabile agli enti del terzo settore una volta attive le disposizioni in esame), dopo aver confermato la natura “non commerciale” delle somme versate dagli associati (comprendendo anche i familiari e i conviventi degli stessi), a titolo di quote o contributi associativi, ribadisce, al contrario, la natura “commerciale” dei corrispettivi specifici versati dai medesimi soggetti a fronte di cessione di beni o prestazioni di servizi loro forniti dall’ente del terzo settore.

 

Così come accade ora con il terzo comma dell’articolo 148 Tuir, la natura commerciale dei corrispettivi specifici viene meno solo, in questo caso, per le associazioni di promozione sociale (vedi articolo 85, comma 2, cts.).

 

Il problema che, a questo punto, si pone, è se la presunzione di natura commerciale del corrispettivo specifico versato dall’associato dell’ente del terzo settore (iscritto in un settore del Runts diverso da quello delle associazioni di promozione sociale) abbia natura assoluta o sia comunque subordinato al test di commercialità dell’attività previsto dal secondo comma della norma in esame.

 

Si ritiene che l’interpretazione corretta sia la seconda e che, pertanto, pur in presenza di proventi derivanti da corrispettivi specifici versati da associati di enti del terzo settore non aps, questi rimangano comunque non commerciali ove il loro ammontare non superi i costi effettivi sostenuti per lo svolgimento dell’attività di interesse generale.

 

A tale conclusione si giunge alla luce di un paio di considerazioni. La prima è che, se così non fosse, ci troveremmo di fronte ad un’illogica disparità di trattamento. In presenza di corrispettivo il cui ammontare non generi ricavi rispetto ai costi, infatti: quello versato dai non associati assumerebbe la veste di natura non commerciale, mentre, e a diversa conclusione, si dovrebbe giungere per quello versato dagli associati.

 

Ma sul punto vale anche un’altra considerazione. Già oggi l’articolo 143 Tuir stabilisce, nella seconda parte del suo primo comma, che, indipendentemente dalla previsione del vigente secondo comma dell’articolo 148 Tuir, la prestazione di servizi resa in conformità alle finalità istituzionali è di natura non commerciale quando viene effettuata: “verso pagamento di corrispettivi che non eccedono i costi di diretta imputazione”. Pertanto, la disciplina del nuovo codice del terzo settore sarebbe una ripetizione della situazione già in essere.

 

Alla obiezione che qualcuno potrebbe sollevare circa la potenziale inutilità della norma (in quanto, non superando il test del secondo comma i corrispettivi specifici sarebbero stati comunque di natura commerciali, anche in assenza di specifica previsione legislativa), appare facile replicare che anche nel sistema vigente del testo unico delle imposte sui redditi sarebbe possibile considerare comunque pleonastica la previsione di cui al secondo comma dell’articolo 148 Tuir.

 

Il problema non si porrà, invece, per le associazioni di promozione sociale in quanto, in questo caso, il corrispettivo specifico versato dall’associato manterrà la sua natura “non commerciale” anche nel caso di ricavi superiori del cinque per cento ai costi relativi.

 

Un accenno merita anche il trattamento ai fini Iva dei corrispettivi specifici. Il Codice del Terzo Settore non interviene sulla normativa dell’Iva che conserva, pertanto, l’originaria formulazione. I corrispettivi specifici potrebbero godere della non imponibilità ai fini Iva dettata dall’articolo 4, comma 4, D.P.R. 633/1972 solo se essi derivassero dall’attività condotta nei confronti degli associati.

 

Se i corrispettivi specifici realizzati nei confronti degli associati fossero considerati commerciali senza che fosse possibile definire la loro natura, sulla base del test di commercialità di cui al comma 2 dell’articolo 79, questo pregiudicherebbe, anche ai fini Iva, il trattamento agevolato.

 

Infatti, per le organizzazioni mutualistiche la cui attività è diretta prevalentemente nei confronti degli associati, la previsione assoluta di commercialità dei corrispettivi specifici indurrebbe l’ente a perdere la natura di ente non commerciale.

 

Sulla base della norma di chiusura contenuta nell’articolo 4 D.P.R. 633/1972, le disposizioni sulla perdita della qualifica di ente non commerciale ai fini delle imposte dirette si dovranno applicare anche ai fini dell’imposta sul valore aggiunto.

 

 

 

 
Leggi tutto

Attività sportive e Iva: un rapporto difficile?

10/12/2019 di Guido Martinelli

Fino ad oggi il mondo dello sport ha vissuto, nei rapporti con l’imposta sul valore aggiunto, sulla netta predominanza della applicazione della esclusione da Iva sui corrispettivi specifici versati a fronte di servizi sportivi resi in favore di associati o di tesserati alla medesima organizzazione sportiva nazionale di appartenenza dell’organizzatore dell’attività, prevista e disciplinata dall’articolo 4, comma 4, D.P.R. 633/1972.

 

Ben staccata, in termini di diffusione nella sua applicazione, era la possibilità di godere della esenzione da Iva di cui all’articolo 10, punto 20 della medesima norma.

 

La prassi amministrativa aveva, infatti, ritenuto che l’espresso riconoscimento, da parte di una Federazione sportiva nazionale, costituisse la c.d. presa d’atto dell’attività didattica da parte della Pubblica amministrazione (in merito vedi risoluzione n. 360751 del 13.4.1978n. 361426 del 26.5.1978, n. 551 del 30.12.1993 e n. 205 del 24.6.2002).

 

L’attualità riporta la recente approvazione, in Parlamento, di un emendamento, in sede di conversione del D.L. 124/2019, all’articolo 32, il quale aveva introdotto una modifica all’articolo 10, punto 20, D.P.R. 633/1972 che limitava l’esenzione da Iva solo ai corsi scolastici e universitari.

 

Vi è stato, però, successivamente, un ritorno alla formulazione originale “prestazioni didattiche di ogni genere”, in forza del quale non è stata persa la possibilità di ricomprendere, tra le fattispecie i esenzione,  anche la didattica dei corsi sportivi.

 

Ma tale costruzione soffriva (e quindi continua a soffrire) di due limiti, l’uno interpretativo e l’altro operativo.

 

Il primo è che tutti i documenti di prassi citati fanno riferimento ad una struttura organizzativa dello sport (nella quale le Federazioni sportive nazionali erano “organi” del Coni e pertanto ne portavano la matrice pubblicistica) venuta meno con il D.Lgs. 242/1999 (meglio noto come decreto Melandri) che ha, invece, riconosciuto le Federazioni come persone giuridiche di diritto privato. Quale effetto questo debba o possa avere sulla posizione assunta dall’Amministrazione non è noto.

 

L’altro, invece, di carattere operativo, negava la possibilità di applicare detta disposizione di esenzione da Iva per quelle attività riconosciute solo da un ente di promozione sportiva, proprio sul presupposto della valenza esclusivamente privatistica di tali realtà sportive nazionali.

 

In realtà, oggi, proprio le organizzazioni sportive che risultassero iscritte al Runts (quindi assumendo la veste di enti del terzo settore) se, alla luce della attività svolta, assumessero la natura non commerciale, potranno (non appena andrà definitivamente in vigore la riforma del terzo settore) operare in esenzione da Iva anche in assenza di qualsiasi riconoscimento federale o di ente di promozione sportive che sia.

 

Ciò in quanto, l’articolo 89 D.Lgs. 117/2017 prevedendo la sostituzione del termine “onlus” con “ente del terzo settore non commerciale”, ha esteso l’applicazione di questa esenzione da iva a tutta l’attività didattica posta in essere da un soggetto iscritto al registro unico, purché non commerciale, prescindendo dalla presa d’atto pubblicistica.

 

Chiarito questo restano un paio di considerazioni ancora da svolgere.

 

La prima riferita sempre agli enti del terzo settore che praticano, come attività di interesse generale, lo sport dilettantistico.

 

Per costoro non sarà più possibile applicare, ai fini delle imposte sui redditi, la decommercializzazione prevista dall’articolo 148, comma 3, Tuir per i corrispettivi versati dai tesserati alle Federazioni o agli enti di promozione sportiva. Pertanto i relativi importi costituiranno, se gestiti con modalità commerciali, componenti positive di reddito.

 

Ma l’articolo 4, comma 4, D.P.R. 633/1972 è rimasto immutato. Ne deriverà, quindi, che detti importi rileveranno ai fini dei redditi e non ai fini iva? Probabilmente questa è la conseguenza. Appare necessaria una conferma interpretativa.

 

Così come appare necessario fare urgentemente chiarezza sulla applicazione della agevolazione Iva in esame alle società sportive costituite in forma di società di capitali o di cooperativa.

 

Queste realtà sportive, basandosi sul contenuto del primo comma dell’articolo 90 L. 289/2002, ossia che si applichino nei loro confronti le agevolazioni fiscali previste per le associazioni sportive dilettantistiche, hanno operato sempre, per le attività nei confronti dei tesserati, in esclusione da Iva, appunto ai sensi dell’articolo 4, comma 4, D.P.R. 633/1972.

 

Ma una interpretazione di segno contrario sta avanzando, secondo la quale le prestazioni di servizi di società di capitali e cooperative si devono intendere “in ogni caso effettuate nell’esercizio di imprese”. Si ritiene, quindi, questa una presunzione assoluta e, come tale, non superabile dal riferimento indiretto di agevolazione previsto dall’articolo 90, comma 1, L. 289/2002.

 

 

Leggi tutto

Inizia a intravedersi il registro unico nazionale del terzo settore

13/11/2019 di Guido Martinelli

Sembra che il 2020 sia (finalmente!) l’anno che vedrà l’operatività del registro unico del terzo settore, da ora in avanti definito come Runts. Come è noto, da tale momento (e dall’autorizzazione da parte dell’Unione europea) si potrà dire completata la fase di avvio della riforma del terzo settore che, pertanto, diventerà operativa, anche per gli aspetti di carattere fiscale indicati nel titolo X D.Lgs. 117/2017, meglio noto come codice del terzo settore (in seguito cts).

 

Lo scorso marzo si è avuta notizia della sottoscrizione tra Ministero del Lavoro e Infocamere, la società telematica delle Camere di commercio a cui è stato affidato il compito di realizzare la piattaforma su cui “girerà” il registro. L’accordo prevede un termine di 18 mesi per rendere tecnicamente possibili iscrizioni e visure.

 

In questi giorni, invece, sono circolate le prime bozze del decreto (che, ai sensi dell’articolo 53 cts si sarebbe dovuto conoscere entro un anno dall’entrata in vigore del codice) che contengono le modalità che gli enti interessati dovranno seguire per richiedere l’iscrizione al citato registro.

 

Ricordiamo che l’iscrizione ha efficacia costitutiva e, pertanto, solo da quel momento in avanti un ente potrà definirsi tecnicamente “ente del terzo settore”, fruire dei benefici previsti dal codice e utilizzare la locuzione ETS.

 

In attesa di tornare sul tema nel momento in cui il citato decreto sarà ufficializzato, al termine del suo iter di approvazione (dovrà ricevere il parere della conferenza Stato – RegioniConsiglio di Stato e Corte dei conti) vediamo di esaminarne i contenuti negli aspetti salienti.

 

Si conferma che il Runts, in ogni triennio, effettuerà la revisione di ogni iscritto ai fini della verifica della permanenza dei requisiti per l’iscrizione in una delle sezioni in cui è suddiviso il registro. Detta revisione avrà luogo con strumenti di rilevazione da individuarsi con decreto dirigenziale e, qualora dall’acquisizione di queste informazioni si rendesse necessario un approfondimento, potranno essere effettuate “verifiche in loco anche tramite la collaborazione con altre pubbliche amministrazioni”.

 

La competenza territoriale del registro è quella dove l’ente ha la propria sede legaleindipendentemente dal o dai luoghi in cui viene svolta l’attività.

 

Un primo potenziale scoglio è dato dalla previsione che tutte le istanze, richieste e comunicazioni rivolte al Runts dovranno avvenire “esclusivamente con modalità telematiche” tramite un indirizzo di posta certificata di cui tutti gli ets dovranno essere dotati.

 

Se tale modalità appare quasi “scontata” per le nuove associazioni neo-costituite, potrebbe diventare un problema per “vecchie” associazioni costituite ormai da decine di anni che potrebbero avere la documentazione necessaria solo in formato cartaceo con conseguente onere di trasformazione in file; procedure che potrebbe non essere così banale per molte associazioni.

 

Questo produrrà un ulteriore incremento del ruolo e dei compiti che le reti associative dovranno avere “anche” sotto questo profilo.

 

La domanda di iscrizione potrà essere presentata anche dal rappresentante legale della rete associativa a cui l’ente aderisce, su mandato di quest’ultimo.

 

Solo le reti associative presenteranno la loro richiesta di iscrizione all’ufficio statale del runts; tutti gli altri, anche se operanti a livello nazionale, dovranno iscriversi presso l’ufficio della Regione o della Provincia autonoma dove hanno sede.

 

Dalla lettura del testo (con tutte le cautele che occorre premettere, trattandosi di testi non ancora ufficiali) emergono altri due chiarimenti di grande importanza.

 

I lavoratori il cui numero dovrà essere indicato al fine di valutare la loro incidenza rispetto al numero dei volontari sono solo quelli “dipendenti e/o parasubordinati con apertura di posizione assicurativa”. Sembrerebbe quindi chiarirsi anche il contenuto dell’articolo 16 cts, su chi debba essere considerato quale “lavoratore” ai fini della applicabilità di quella norma. Ne rimarrebbero quindi esclusi anche i percettori di compensi ex articolo 67, comma 1, lett. m, Tuir (sportivi dilettanti, direttori artistici e collaboratori tecnici di cori, bande e filodrammatiche) la cui presenza, quindi, non imporrebbe un raddoppio dei volontari (si ricorda che nelle organizzazioni di volontariato e nelle associazioni di promozione sociale deve prevalere la presenza di volontari).

 

Allo stesso modo, per gli associati, dovranno essere indicati solo quelli a “cui è riconosciuto il diritto di voto nell’organo che provvede all’approvazione del bilancio dell’ente”.

 

Per gli enti già in attività alla data della presentazione della domanda sarà richiesto il bilancio o comunque gli ultimi due bilanci consuntivi approvati.

 

Nel caso in cui questi avessero i requisiti di cui all’articolo 31 (ossia l’obbligo della revisione legale dei conti) l’Ufficio procederà anche alla richiesta della informazione antimafia.

 

Vengono infine previste le modalità e la cronologia degli adempimenti necessari all’iscrizione per ogni categoria di enti del terzo settore, alla cancellazione e alla eventuale richiesta della personalità giuridica.

 

 

Leggi tutto

L’IVA e le contraddizioni della riforma del terzo settore

04/11/2019 di Guido Martinelli

Fino ad oggi era consuetudine ritenere, vista la simmetria esistente, che le attività c.d. commerciali, poste in essere da un ente non commerciale, lo fossero sia ai fini delle imposte sul reddito che dell’Iva. Analogamente per quelle istituzionali.

 

Le uniche eccezioni, fino ad oggi presenti, sono quelle legate all’organizzazione di “viaggi e soggiorni turistici” da parte di determinati enti associativi, previste dai commi 5 e 6 dell’articolo 148 Tuir e i c.d. contributi corrispettivi per gestioni convenzionate o accreditate da parte di pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 143, comma 3, lett. b), per i quali viene prevista la loro decommercializzazione ai fini delle imposte sul reddito, ma che non beneficiano di analoga agevolazione ai fini Iva.

 

Questa sostanziale sovrapponibilità (e quindi facilità gestionale da parte degli enti non commerciali) verrà in gran parte a cadere con la definitiva entrata in vigore anche della parte fiscale del codice del terzo settore (ricordiamo che sarà il primo periodo di imposta successivo alla messa a regime del registro unico del terzo settore e del pervenimento dell’autorizzazione da parte della Unione europea).

 

Nulla muterà solo per le associazioni elencate all’articolo 148 Tuir che non dovessero, per scelta o per espresso diniego legislativo, entrare nel terzo settore.

 

Ciò in quanto, per l’attività che qui interessa, continueranno a godere del percorso parallelo previsto sia ai fini Iva che delle imposte dirette dal combinato disposto di cui all’articolo 148 Tuir e 4 decreto Iva.

 

Le culturali che resteranno fuori dal Terzo settore, invece, perderanno la decommercializzazione dei corrispettivi specifici da parte di associati e tesserati ai fini delle imposte sui redditi ma manterranno l’agevolazione ai fini Iva.

 

Ciò in quanto non potranno più applicare l’articolo 148 Tuir ma potranno continuare ad applicare il non assoggettamento ad iva di cui all’articolo 4 D.P.R. 633/1972.

 

Se, per le sportive che rimarranno “fuori” dal Terzo settore, nulla cambia, diverse sono le conseguenze per quegli enti del terzo settore che scegliessero come attività di interesse generale, lo sport dilettantistico.

 

Infatti, nei loro confronti, non potrà più applicarsi la L. 398/1991 (articolo 89, comma 1, lett. c, del codice del terzo settore). Ma questo significherà, tra l’altro, che non si potrà, quindi, applicare l’articolo 4 della citata legge, che prevede l’assoggettamento a Iva delle cessioni dei diritti sulle prestazioni degli atleti. Va detto che si potrebbe arrivare comunque al mantenimento dell’obbligo, sulla base dei principi generali, ma è certo che la disapplicazione di questa norma è uno dei tanti effetti inattesi della riforma del terzo settore.

 

Analogamente, se è pur vero che, all’interno del terzo settore, se si assumesse la veste di associazione di promozione sociale, sarebbe possibile trovare, all’articolo 86, una norma molto simile (prescindendo dai volumi d’ affari di applicazione) è altrettanto vero che questa norma non si applica per i tesserati. Pertanto la sportiva terzo settore applicherà le imposte sui redditi sui ricavi riscossi per le prestazioni effettuate in favore dei tesserati ma continuerà a non assoggettarle ad iva in quanto l’articolo 4 del decreto rimarrà invariato.

 

All’interno del terzo settore la disciplina Iva diventa il convitato di pietra. Infatti se ne parla poco e rimangono aperti molti dubbi interpretativi.

 

L’articolo 11 del codice prevede che gli enti del terzo settore che esercitano la loro attività “esclusivamente o principalmente in forma di impresa” sono soggetti all’obbligo di iscrizione al registro delle imprese.

 

A prescindere dalla considerazione che sarebbe importante stabilire, in un documento di prassi, quand’è che si avvera questa ipotesi, è chiaro che se io, come ente del terzo settore, mi “autodenuncio” come soggetto che svolge attività di impresa, diventa molto difficile pensare di sfuggire all’applicazione dell’Iva sulle cessioni di beni e sulle prestazioni di servizi che svolgo per fare tale attività, salvo se li ricomprendessi tra quelli di cui all’articolo 86, previsto per odv e aps.

 

Ma attenzione, anche se svolgo l’attività in forma di impresa, queste potrebbero rientrare nella previsione di non commercialità di cui ai commi 2 e 3 dell’articolo 79 del codice del terzo settore. Pertanto, saranno soggette ad Iva ma non soggette a imposte sui redditi.

 

Ma questo provocherà, poi, un problema di non facile soluzione in termini di rivalsa Iva: potrò effettuarla su costi che, a quel punto, rientrano in una attività “istituzionale”?

 

Altro tema che necessita approfondimenti interpretativi è quello delle sponsorizzazioni. Non vi è dubbio che siano proventi da attività diverse (articolo 6 cts) e come tali soggetti al limite che sarà indicato nel decreto di prossima pubblicazione.

 

Ma è altrettanto vero che saranno da assoggettare ad Iva, per espressa previsione dell’articolo 4, comma 5, D.P.R. 633/1972. Sappiamo, però, che le sponsorizzazioni, ai sensi dell’articolo 79, comma 5, ctsnon gravano ai fini dell’individuazione della natura commerciale o meno dell’attività.

 

Nel caso in cui fossimo in questa seconda fattispecie, la rivalsa Iva sarà applicabile? e sulla base di cosa?

 

Infine, le odv e le aps che applicano il regime forfettario di cui all’articolo 86 cts dovranno assoggettare ad Iva le loro sponsorizzazioni?

 

Temiamo che, ai fini iva, le novità del cts non siano ancora finite.

 

Leggi tutto

L’Agenzia delle entrate chiarisce il regime transitorio per odv, aps e onlus

28/10/2019 di Guido Martinelli

 

L’Agenzia delle Entrate, con la propria risoluzione 89/E di ieri, 25 ottobre 2019 fornisce il suo primo chiarimento sul nuovo codice del terzo settore e, in particolare, sugli aspetti fiscali del periodo transitorio, in attesa della definitiva entrata a regime del nuovo registro unico nazionale del terzo settore.

 

 

Come è noto, al momento, si possono considerare già soggette alle disposizioni di cui al D.Lgs. 117/2017 soltanto quelle associazioni che siano già iscritte ai registri delle associazioni di promozione sociale o delle organizzazioni di volontariato, ai sensi di quanto previsto dalle allora vigenti discipline di settore (L. 266/1991 per le odv e L. 383/2000 per le aps), registri la cui disciplina sopravvive alla abrogazione delle citate leggi previste dal codice del terzo settore, e le onlus, iscritte all’elenco tenuto presso le Agenzie fiscali delle entrate, la cui normativa (D.Lgs. 460/1997) rimarrà in vigore fino al primo periodo di imposta successivo all’entrata in vigore del Runts e al pervenimento dell’autorizzazione alla riforma da parte delle Autorità europee.

 

 

Sia per le prime che per le seconde era stato definito un termine per l’adeguamento del loro statuto ai nuovi principi previsti dal codice del terzo settore.

 

 

Termine che, con la proroga prevista dall’articolo 43, comma 4bis, D.L. 34/2019 (convertito con L. 58/2019scadrà il 30 giugno del prossimo anno.

 

 

Adeguamento dello statuto che, per le odv e le aps, diventa di presa d’atto dei nuovi vincoli e delle nuove opportunità ma che ne mantiene la natura giuridica (a meno di scelte diverse, ad esempio per mancato possesso dei requisiti quali il numero minimo di sette associati previsto dal codice) e, pertanto, queste saranno iscritte nelle corrispondenti sezioni del Runts.

 

 

Diversa la scelta per le onlus. Infatti la loro disciplina specifica non ha trovato accoglienza nella riforma. Pertanto le attuali onlus dovranno “scegliere” se iscriversi al Runts e, nel caso, a quale sezione.

 

 

Si precisa che una onlus, che ritenesse di non iscriversi al Runts, dovrà necessariamente, dopo la definitiva entrata in vigore della riforma, devolvere il patrimonio acquisito nel periodo in cui ha goduto dello status di Onlus.

 

 

Si è a lungo disquisito, sotto l’aspetto civilistico, su quale fosse il significato del termine, sopra ricordato, del 30 giugnoA seguito della emanazione delle circolari 20/2018 e 13/2019 il Ministero del Lavoro aveva chiarito, fuori da ogni dubbio, che il mancato adeguamento nei termini indicati incideva solo sui quorum deliberativi e costitutivi della assemblea di modifica ma che questo non impediva un eventuale adeguamento successivo, in quanto il “controllo” sul possesso dei requisiti ai fini della iscrizione al Runts si avrà al momento della trasmigrazione dei dati di detti enti dai registri regionali della promozione sociale e del volontariato al Runts.

 

 

Analoga conclusione veniva data, a maggior ragione, per le onlus, in quanto comunque avrebbero potuto continuare a godere della loro disciplina di settore, che manteneva i suoi effetti.

 

 

Chiarito l’aspetto civilistico rimanevano da approfondire le conseguenze fiscali legate ad un eventuale mancato adeguamento nei termini indicati.

 

 

Su questo aspetto, in modo assolutamente condivisibile, interviene l’Agenzia, sia pure anch’essa in maniera imprecisa.

 

 

Il documento di prassi amministrativa prevede che un ente iscritto nei registri delle associazioni di volontariato ex L. 266/1991 o di promozione sociale ex L. 383/2000 “possa continuare ad applicare le disposizioni fiscali discendenti dalle norme citate sempre che sia in possesso dei requisiti formali e sostanziali previsti dalle leggi di settore”, così come le Onlus potranno continuare ad applicare le disposizioni fiscali previste dal D.Lgs. 460/1997.

 

 

Quindi stiamo parlando esclusivamente delle norme indicate dalle ormai soppresse leggi di settore: sembrerebbe confermato che il mancato adeguamento nel termine andrà a incidere solo sull’aspetto civilistico delle modalità di svolgimento della successiva assemblea di modifica statutaria.

 

 

Perché il chiarimento, sia pure importante, appare “impreciso”?

 

 

Il primo comma dell’articolo 104 del codice del terzo settore prevede che, in via transitoria, ad odv, aps e onlus si applichino, da subito, alcune norme di carattere fiscale previste dal titolo X del codice.

 

 

Il dubbio che ci si pone, allora, è se questo “via libera” al permanere delle agevolazioni per i citati soggetti che non adeguano gli statuti si debba considerare applicabile solo alle richiamate disposizioni fiscali o anche a quelle che non vengono espressamente citate nel documento in esame.

 

 

La logica e il buon senso porterebbe a ritenere che queste continueranno ad essere applicabili, ma ci potrebbe essere un argomento a contrariis di non trascurabile importanza.

 

 

L’odvaps o onlus che scegliessero, alla fine, di non adeguare lo statuto si troverebbe ad aver goduto, per oltre due anni, di agevolazioni previste per gli enti del terzo settore senza, di fatto, esserlo mai stati.

 

 

Un ulteriore sforzo interpretativo sarebbe opportuno.

 

 

Leggi tutto

La Cassazione e il lavoro sportivo dilettantistico

12/09/2019 di Guido Martinelli

Nelle scorse settimane è diventata virale, sui mezzi di comunicazione di massa, la notizia di una sentenza della Corte di Cassazione secondo la quale la mera attività di fitness posta in essere da una palestra formalmente iscritta al Registro Coni delle società e associazioni sportive dilettantistiche non consentirebbe il riconoscimento agli istruttori dei c.d. compensi sportivi di cui all’articolo 67, comma 1, lett. m), Tuir seminando grande preoccupazione presso i gestori di impianti sportivi

 

Contrariamente a quanto si è letto, come commento alla decisione in esame (per la cronaca stiamo parlando della sentenza n. 21535 del 20.08.2019) la mia interpretazione è che si tratta, invece, di una sentenza importante e positiva per il mondo delle associazioni e società sportive affiliate a Federazioni sportive nazionali.

 

Infatti, la considerazione di partenza quando si affronta il tema dei compensi sportivi è stata, per lungo tempo, se questi potessero essere riconosciuti anche a soggetti che “lavoravano” nel mondo dello sport dilettantistico o, invece, soltanto a coloro i quali svolgevano detta attività per “diletto”, ossia avendo comunque un’altra attività lavorativa diversa da quella sportiva che veniva svolta in via principale. Ciò sul presupposto che la categoria dei compensi sportivi aveva una disciplina solo fiscale e che, non prevedendo alcuna tutela assicurativa o previdenziale per i lavoratori, non potesse essere estesa anche ai lavoratori dello sport.

 

Solo dal 2014, con una prima sentenza della Corte d’Appello di Firenze n. 683/2014 a cui fecero seguito altre Corti di merito (Milano e Bologna) e con una serie di documenti di prassi amministrativa (per ultima la circolare 1/E/2016 dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro) si fece spazio l’interpretazione per la quale sarebbe stato possibile, visto il valore sociale dello sportriconoscere i compensi sportivi “anche” a soggetti che svolgevano nello sport la loro attività principale.

 

Va detto che tale tesi, però, non era stata ancora pienamente accolta a livello di giudizi di legittimità (in senso contrario, infatti, tra le tante, la sentenza della Corte di Cassazione civile n. 31840/2014).

 

La sentenza in esame (e voglio richiamare qui un altro precedente conforme della Suprema Corte di Cassazione, ordinanza n. 11492 del 30.04.2019), anche se indirettamente, sembra invece accogliere la tesi della circolare Inl del 2016. Dichiara dovuti i contributi previdenziali in quanto la fattispecie in esame non viene ritenuta “esercizio diretto di attività sportiva dilettantistica”. Pertanto, argomentando a contrariis, se, invece, lo fosse stato, il giudizio sarebbe stato diverso.

 

Pertanto, il tema oggi non sembra più essere, anche per la Corte di Cassazione, se sia possibile riconoscere i compensi di cui all’articolo 67, comma 1, lett. m), Tuir ai soggetti che “lavorano” nell’ambito delle attività sportive dilettantistiche ma “quando” dette prestazioni possano considerarsi tali.

 

Va detto che tutta questa disciplina è oggetto di delega legislativa contenuta nell’articolo 5 L. 86/2019 che affida al Governo il compito di individuare, con decreto da emanarsi entro agosto 2020, “la figura del lavoratore sportivo …… indipendentemente dalla natura dilettantistica o professionistica dell’attività sportiva svolta e definizione della relativa disciplina in materia assicurativa, previdenziale e fiscale e delle regole di gestione del relativo fondo di previdenza” pertanto tutte le considerazioni sopra esposte dovranno essere riviste alla luce dei decreti che saranno emanati.

 

Quando l’attività di fitness può considerarsi attività sportiva?

 

L’iscrizione al Registro Coni, presupposto per l’ottenimento delle agevolazioni in esame, è subordinato allo svolgimento di effettiva attività federale. I due presupposti, previsti anche nella circolare Inl sopra citata, per il riconoscimento dei compensi sportivi, sono dati, appunto, dall’iscrizione al registro Coni e dallo svolgimento di mansioni di carattere sportivo espressamente previste e disciplinate dalle singole Federazioni sportive nazionali.

 

Pertanto, in presenza di iscrizione al registro Coni, legittimata dall’effettivo esercizio di attività federale, e dallo svolgimento di mansioni riconosciute dalle Federazioni (nell’ambito di discipline sportive riconosciute dal Coni) nulla osta al riconoscimento dei compensi sportivi.

 

Se invece, come accade ad esempio nel sito internet della associazione soccombente nel giudizio in esame, l’elenco delle attività svolte ne contiene molte non ricomprese nell’elenco delle discipline sportive riconosciute dal Coni, non può stupire l’esito della decisione assunta dalla Cassazione.

 

Rimane, però, un ulteriore requisito previsto nell’incipit dello stesso articolo 67 TuirLe prestazioni non devono costituire redditi di lavoro subordinato (pertanto le prestazioni dello sportivo non potranno essere caratterizzate dalla eterodirezione da parte della direzione della palestra) o di esercizio di arti e professioni (ossia il personal trainer che effettua anche prestazioni per singole persone fisiche estranee all’ordinamento sportivo).

 

Ne deriva, pertanto, che la disciplina sui compensi sportivi non potrà mai essere definita per linee generali ma dovrà sempre essere “calata” sulle modalità delle attività effettivamente esercitate.

 

 

Leggi tutto

Dove eravamo rimasti?

27/08/2019 di Guido Martinelli

“Canta pure, Grillo mio, come ti pare e piace: ma io so che domani, all’alba, voglio andarmene di qui, perché se rimango qui, avverrà a me quel che avviene a tutti gli altri ragazzi, vale a dire mi manderanno a scuola, e per amore o per forza mi toccherà a studiare; e io, a dirtela in confidenza, di studiare non ne ho punto voglia, e mi diverto più a correre dietro alle farfalle e a salire su per gli alberi a prendere gli uccellini di nido”

 

Pinocchio, come molti altri ragazzi, non ne vuole sapere di andare a scuola, ma il Grillo parlante non desiste, e anche a fine agosto, in tarda ora, ci consegna l’ennesima lucida analisi della situazione destinata a chi si occupa di sport e terzo settore fornendoci ancora una volta la conferma che il legislatore continua a voler considerare le sportive come soggetti non ricompresi nella disciplina del terzo settore.

 

In queste giornate di fine agosto, a ferie in fase di conclusione, credo opportuno fare il punto della situazione.

 

Per chi si occupa di sport e terzo settore in agosto abbiamo avuto nell’ordine:

 

  1. decreto 4 luglio 2019 (in G. U. n. 186 del 09.08.2019) contenente “Adozione delle linee guida per la redazione del bilancio sociale degli enti del terzo settore;
  2. legge 08.08.2019 n. 81 (in G. U. n. 188 del 12.08.2019) che ha convertito, con modificazioni, il d.l. n. 59/2019 contenente misure urgenti in materia di personale delle fondazioni lirico – sinfoniche e misure di sostegno delle attività culturali;
  3. legge 08.08.2019 n. 86 (in G.U. n. 191 del 16.08.2019) che entrerà in vigore il prossimo 31 agosto e che contiene numerose e importanti deleghe al Governo in materia di ordinamento sportivo, di professioni sportive nonché di semplificazione.

 

E’ evidente che per noi non sono consentite ferie tranquille (ricordo che nell’agosto del 2018 abbiamo avuto la circolare n. 18 della agenzia delle entrate e l’anno precedente il codice del terzo settore)……

Ma vediamo se e quali passi avanti abbiamo fatto.

 

Sul fronte terzo settore dei tre decreti che a giugno erano dati per imminenti (quello sulle attività diverse di cui all’art. 6 del cts, quello sul bilancio di cui all’art. 13 co. 3 e quello sul bilancio sociale previsto dall’art. 14 del medesimo codice) ne è stato pubblicato solo uno.

 

Ricordo solo che quello sulle attività diverse (il cui testo “non ufficiale” da tempo è in circolazione) è fondamentale al fine di poter determinare una corretta pianificazione fiscale del potenziale ente del terzo settore. Pertanto ben venga la criticatissima proroga al prossimo trenta giugno del termine per l’adeguamento degli statuti che altrimenti avrebbe costretto, in particolar modo le attuali onlus, a scelte non ponderate o razionali.

 

Ma veniamo al decreto sul bilancio sociale.

 

Innanzitutto è previsto che contenga informazioni e dati già presenti nel bilancio di esercizio. La necessità di dover presentare entrambi i documenti per i soggetti che ne sono obbligati impone una duplicazione di adempimenti che forse si sarebbe potuta evitare. Tra i soggetti tenuti alla redazione del bilancio sociale, alla luce delle linee guida, non sono compresi gli enti filantropici. Si deve ritenere, pertanto, che la norma di cui all’art. 39 del cts sul bilancio sociale degli enti filantropici sia un optional e che si dovrà applicare solo se e in quanto detti enti, apparentemente non obbligati, decidessero di redigere il bilancio sociale.

 

Ma pensavate a questo punto di avere tutti gli elementi necessari? Purtroppo no. Infatti il terzo comma dell’art. 7 della legge n. 106/2016 testualmente prevede che:

 

“Il Ministero del lavoro  e  delle  politiche  sociali,  sentito l’organismo di cui all’articolo 5, comma 1,  lettera  g),  predispone linee  guida  in  materia  di  bilancio  sociale  e  di  sistemi   di valutazione dell’impatto sociale delle attivita’  svolte  dagli  enti del  Terzo  settore,  anche  in   attuazione   di   quanto   previsto dall’articolo 4, comma 1, lettera o).  Per valutazione  dell’impatto sociale si intende la valutazione  qualitativa  e  quantitativa,  sul breve, medio e lungo periodo, degli effetti  delle  attività  svolte sulla comunità di riferimento rispetto all’obiettivo individuato.”

 

Il decreto in esame espressamente prevede che: “esula dal presente documento la trattazione della valutazione di impatto sociale che costituirà oggetto di specifiche linee guida” …..” Quindi dovremo attendere un ulteriore documento per poter comprendere l’intero contenuto della norma in esame.

 

Quindi se pensavate di avere in mano tutti gli elementi per poter valutare il “costo” della gestione di una impresa sociale vi sbagliavate.

 

Sta andando molto di moda, in questo periodo, la verifica della possibilità di costituire società sportive dilettantistiche in forma di impresa sociale.

 

In questo caso continua a mancare un elemento fondamentale per poter valutare la fattibilità. Infatti l’art. 11 del d. lgs. 112 sulla impresa sociale prevede “obbligatoriamente” forme di coinvolgimento di lavoratori e di utenti interessati alla attività dell’impresa sociale.

 

Dette modalità dovranno essere inserite in statuto e redatte secondo linee guida previste da un decreto ministeriale di cui ad oggi non abbiamo traccia. Ma di queste modalità di coinvolgimento, alla luce della citata disposizione e del decreto in esame se ne dovrà dare menzione nel bilancio sociale. Come uscirne? E, in particolare, come farlo in concreto? Aspetto chiarimenti dai fautori delle SSD imprese sociali.

 

Tralasciando la conversione in legge della norma sulle fondazioni culturali per il suo interesse molto specifico, veniamo alla legge sullo sport.

 

Cambia qualcosa? Al momento “quasi” niente in quanto tutto è rinviato a emanandi decreti legislativi, da approvare entro il 31 agosto del 2020. L’attuale crisi di Governo non fa ben sperare in tempi solleciti. Quello che è certo è che non sono previste deleghe in materia fiscale (se non con riferimento al lavoro sportivo) e che l’unica norma di immediata applicazione è quella prevista dall’art. 3 sulla cessione del diritto sportivo che subordina la cessione, il trasferimento o l’attribuzione a qualunque titolo, del titolo sportivo, alla valutazione del valore economico del titolo medesimo tramite perizia giurata di un esperto nominato dal Presidente del Tribunale nel cui circondario ha sede la società cedente. Visto che si dovrà applicare anche per l’attività dilettantistica (le cessioni del diritto sportivo sono previste nei regolamenti della pallacanestro dilettante, nella pallavolo e nell’hockey su ghiaccio) avremo sicuramente un maggior costo per i club. Con quale vantaggio? Ai posteri l’ardua sentenza.

 

Tralasciamo la norma sui centri sportivi scolastici a cui vorrei dedicare un apposito pensierino, rimane una considerazione ulteriore. L’art. 8 comma due, lett. d) prevede la possibilità per il Governo di emanare apposite previsioni di misure semplificate volte al riconoscimento della personalità giuridica delle associazioni sportivi. Il mancato accenno alla analoga disposizione già prevista dall’art. 22 del codice del terzo settore conferma che il legislatore continua a voler considerare le sportive come soggetti non ricompresi nella disciplina del terzo settore. Chi sa se prima o poi ne prenderemo definitivamente atto!

 

Leggi tutto

Il disegno di Legge delega sullo sport approvato dalla Camera – II° parte

03/07/2019 di Guido Martinelli

L’articolo 5 (ex 4) del disegno di legge sullo sport approvato dalla Camera dei deputati, introduce il capo relativo alle disposizioni in materia di professioni sportive.

 

Importante per le potenziali ricadute appare, al comma 1, lett. a), il riconoscimento del carattere “preventivo – sanitario” dell’attività sportiva volta “al miglioramento della qualità della vita e della salute”.

 

Se questi incisi potranno portare all’utilizzo dell’esenzione da Iva per le attività sanitarie in materia sportiva, questo emendamento costituisce sicuramente la novità avente le maggiori conseguenze positive rispetto a tutte le altre modifiche che il testo ha avuto nel dibattito parlamentare.

 

Viene ricompreso tra i lavoratori sportivi anche il “direttore di gara” e l’adozione di norme che maggiormente tutelino la salute e la sicurezza dei minori che svolgono attività sportiva nonché il principio della pari opportunità nella pratica sportiva.

 

Dovrà essere riordinata la normativa applicabile alle discipline sportive che prevedono l’impiego di animali riguardo agli aspetti sanitari e alla loro tutela e benessere.

 

L’articolo 6, in materia di agenti degli atleti, introduce la necessità di definire un quadro sanzionatorio proporzionato ed efficace “anche con riferimento agli effetti dei contratti stipulati dagli assistiti.

 

L’articolo 7, all’interno della disciplina rivista per la realizzazione di impianti sportivi, contiene, al comma 2, lett. f), l’enunciazione di un principio che potrebbe avere effetti “sconvolgenti” per il mondo dello sport.

 

Viene infatti enunciato un criterio che mira ad individuare “un sistema che preveda il preventivo accordo con la federazione sportiva nazionale, la disciplina sportiva associata, l’ente di promozione sportiva o la società o associazione sportiva utilizzatori e la possibilità di affidamento diretto dell’impianto già esistente alla federazione sportiva nazionale, alla disciplina sportiva associata, all’ente di promozione sportiva o alla società o associazione utilizzatori, in presenza di determinati requisiti oggettivi e coerenti con l’oggetto e la finalità dell’affidamento che assicurino la sostenibilità economico – finanziaria della gestione e i livelli di qualità del servizio eventualmente offerto a terzi” purché non sussistano i requisiti di esclusione  previsti dall’articolo 80 del codice degli appalti.

 

La norma supera la previsione dell’articolo 90 L. 289/2002 che si limitava a precisare che la gestione degli impianti sportivi di proprietà pubblica dovesse essere concessa in via preferenziale a società e associazioni sportive dilettantistiche.

 

Non possiamo tacere come la norma, di rilevante interesse per il mondo dello sport e per l’investimento che le società e associazioni sportive effettuano sull’impianto sportivo pubblico che conducono in gestione, appaia al limite della legittimità in riferimento al codice degli appalti e alla Direttiva 2006/123/CE, conosciuta come Direttiva Bolkestein, relativa ai servizi nel mercato europeo comune.

 

Viene ribadito che anche negli impianti sportivi i distributori automatici di cibi e bevande devono essere riservati a elementi “salutistici”.

 

L’articolo 8 contiene due importanti novità. La prima, in analogia a quanto già previsto per gli enti del terzo settore (e, se ci è consentito, ciò rappresenta ulteriore prova che tra questi non sono ricomprese le società e associazioni sportive dilettantistiche), prevede l’adozione di “misure semplificate volte al riconoscimento della personalità giuridica”  e l’altra volta al “riordino, anche al fine di semplificarla, della disciplina relativa alla certificazione dell’attività sportiva svolta dalle società e dalle associazioni sportive dilettantistiche”

 

L’articolo 9 introduce l’obbligo di utilizzo del casco anche “nella pratica dello sci alpino e dello snowboard e in tutte le aree sciabili, compresi i percorsi fuori pista” nonché “l’obbligo di dotare ogni pista, dove sia possibile, di un’area per la sosta accuratamente delimitata e segnalata”

 

Con un conclusivo articolo 10 viene introdotta una clausola di salvaguardia sulla compatibilità di dette norme con quelle che tutelano l’autonomia delle Regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e Bolzano.

 

Non possiamo fare a meno di rilevare come le modifiche adottate nel primo percorso parlamentare siano sicuramente servite ad introdurre alcuni concetti chiave, a fianco ad altri forse di minore interesse o incisività.

 

Sarà necessario capire se, in Senato, il testo verrà presentato come suscettibile di ulteriori modifiche (che lo costringerebbero a tornare alla Camera per una seconda approvazione) oppure se sarà “blindato” e quindi approvato in via definitiva.

 

In entrambi i casi i tempi, essendo poi necessario procedere con la stesura dei successivi decreti delegati, non saranno brevi per la definitiva operatività della riforma.

 

Si spera solo che si possa, anticipatamente, chiarire i reciproci compiti tra Coni e Sport e salute SpA.

 

Lo sport lo sta attendendo con ansia.

 

Leggi tutto

Il disegno di Legge delega sullo sport approvato dalla Camera – I° parte

03/07/2019 di Guido Martinelli

La Camera dei deputati, dopo una discussione in commissione durata circa quattro mesi, ha approvato in prima lettura il disegno di legge n. 1603 – bis presentato dal Governo e recante: “Deleghe al Governo e altre disposizioni in materia di ordinamento sportivo, di professioni sportive nonché di semplificazione”.

 

L’iniziativa trae origine dalle modifiche introdotte dalla Legge di bilancio 2019 (articolo 1, comma 630, L. 145/2018) che ha ridisegnato gli ambiti di operatività del Coni rispetto alla vecchia società, di proprietà del Ministero economia e finanza, Coni servizi, oggi “Sport e salute spa”.

 

Analizziamo le novità introdotte, rispetto all’originario testo licenziato dal Consiglio dei Ministri (vedi: “Il disegno di legge governativo sullo sport”, prima e seconda parte, Ec news, 20 e 21 marzo 2019), che non appaiono di trascurabile importanza.

 

L’articolo 1 mantiene l’ampia delega concessa al Governo per l’adozione di misure in materia di ordinamento sportivo.

 

Viene introdotta l’interessante possibilità di adottare un testo unico in materia di sport.

 

Alcune novità vanno comunque evidenziate.

 

È stata introdotta una delega che consente la limitazione, fino al divieto, di scommettere sulle partite di calcio della Lega Nazionale dilettanti.

 

Non possiamo quindi non interrogarci sul perché porre dei limiti solo agli incontri di calcio dilettantistico mantenendo quindi la possibilità di scommettere sulla miriade di altre gare di sport diversi a carattere dilettantistico.

 

È stato precisato che il potere di vigilanza del Coni sulle Federazioni debba essere svolto in armonia con le indicazioni del Cio e che il potere di commissariamento debba essere limitato all’accertamento di gravi violazioni di norme degli statuti e dei regolamenti sportivi finalizzate al regolare avvio e svolgimento delle competizioni sportive … ferme restando l’autonomia delle federazioni sportive e delle discipline sportive associate e la loro capacità di determinare la propria politica generale”.

 

È stata poi introdotta la necessità di sostenere azioni volte a promuovere la partecipazione e la rappresentanza delle donne nello sport “garantendo la parità di genere nell’accesso alla pratica sportiva a tutti i livelli” nonché quella di “individuare forme e condizioni di azionariato popolare per le società sportive professionistiche”.

 

Viene ribadita l’autonomia amministrativa delle Federazioni e delle discipline sportive associate rispetto al Coni, fermo restando il potere di controllo spettante alla autorità di governo sulla gestione e sulla utilizzazione dei contributi pubblici.

 

L’articolo 2 disciplina l’istituzione dei centri sportivi scolastici che saranno costituiti “secondo le modalità e nelle forme previste dal codice del terzo settore”, il loro regolamento sarà stabilito dalla scuole e l’attività in favore degli studenti sarà svolta di norma a titolo gratuito.

 

Viene prevista, come innovazione, che le attività del centro sportivo scolastico siano programmate dal consiglio di istituto che “può sentire, ove esistenti,” le associazioni e società sportive dilettantistiche iscritte al registro Coni  e che abbiano la propria sede nel medesimo comune in cui è stabilità la sede legale del centro sportivo scolastico.

 

Di rilievo la specifica che i centri sportivi scolastici “possono” (e non essendoci un devono poco si comprende del senso dell’emendamento approvato) affidare lo svolgimento delle discipline sportive scolasticheesclusivamente ai laureati in scienze motorie o ai diplomati isef.

 

Viene introdotto il principio (di cui non si comprende l’inerenza con il tema dell’articolato) che i distributori automatici scolastici somministrino esclusivamente cibi e bevande “salutistiche”.

 

L’articolo 3 disciplina la cessione del titolo sportivo, prevedendo che questa possa avvenire esclusivamente se ammessa dai regolamenti della federazione o della disciplina sportiva associata e “nel rispetto dei regolamenti da essa emanati”.

 

Viene introdotto un nuovo articolo 4 che istituisce “organi consultivi per la tutela degli interessi dei tifosi” andando ad integrare l’articolo 10 L. 91/1981.

 

Viene stabilito che negli “atti costitutivi” (sarebbe stato più corretto indicare negli statuti) delle società sportive professionistiche dovrà essere prevista l’istituzione “di un organo consultivo che provvede con pareri obbligatori ma non vincolanti alla tutela degli interessi specifici dei tifosi”.

 

L’organo consultivo dovrà essere formato da tre a cinque membri eletti ogni tre anni dagli abbonati e sulla base di un regolamento che stabilirà la decadenza dei componenti colpiti da provvedimenti interdittivi.

 

Vengono assegnati sei mesi alle società professionistiche per l’approvazione della modifica statutaria.

 

Leggi tutto

Studio Legale Associato Martinelli Rogolino Giancola - Piazza Trento e Trieste, 2 – 40137 Bologna
Tel. +39 051.384657 r.a. - P.IVA 04122920376
segreteria@martinellirogolino.it  |  amministrazione.martinellirogolino@pec.it
®2013 ab studio. All Rights Reserved | PRIVACY