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L’opinione

Il lavoro sportivo dilettantistico e il codice del terzo settore – II° parte

16/05/2019 di Guido Martinelli

Dopo aver esaminato, con il precedente contributo, l’orientamento della Suprema Corte, esaminiamo ora alcune recenti sentenze di merito, sempre in tema di rapporto di lavoro sportivo dilettantistico.

 

La prima è la sentenza della Corte d’Appello di Milano (Sezione lavoro) n. 121 del 10.04.2019. Anche in questo caso una società sportiva dilettantistica aveva proposto appello avverso la sentenza del Tribunale che aveva rigettato l’opposizione a verbale di accertamento e conseguente cartella esattoriale di pagamento Inail ed avviso di addebito Inps. Ci si riferiva ad un istruttore di fitness e una addetta alla segreteria.

 

La società opponente contestava la debenza delle somme in quanto operava il regime di esenzione contributiva  ex articolo 67 Tuir, trattandosi di compensi qualificabili come redditi diversi.

 

Il Giudice di prime cure aveva negato ingresso alla tesi dell’opponente, rilevando nel caso di specie “una vera e propria attività professionale” idonea ad escludere l’applicazione del regime di favore.

 

Il requisito della professionalità era rinvenuto

 

  • nel caso dell’istruttore di fitness, nella correlazione tra il tipo di pratica sportiva, fitness, e la preparazione e competenza tecnico-scientifica dell’istruttore, laureato in scienze motorie,
  • nel caso dell’addetta alla segreteria, dallo svolgimento della prestazione in via esclusiva ed in modo continuativo da oltre cinque anni.

Il Collegio riteneva fondato l’appello.

 

Dal compendio normativo esaminato, la Corte d’Appello evinceva l’esistenza di un regime di favore che assiste le erogazioni effettuate da società ed associazioni sportive dilettantistiche riconosciute dal Coni a fronte dello svolgimento di attività sportiva dilettantistica, da intendersi per tale non solo quella agonistica o funzionale alla stessa ma anche quella ad essa afferente, preparatoria e strumentale.

 

Il regime prevede che i compensi menzionati debbano essere considerati “diversi“, e se le somme percepite non superano la soglia massima fissata, non concorrono a formare l’imponibile di reddito.

 

Per la classificazione quali redditi diversi devono, a parere del Collegio, ricorrere sia il presupposto soggettivo, costituito dalla natura dilettantistica dell’ente sportivo erogante, sia il requisito oggettivo, dato dalla “corrispettività” all’esercizio diretto di attività sportiva dilettantistica.

 

La disciplina praticata dall’associazione non rientra tra quelle riconducibili al professionismo sportivo, pertanto i relativi collaboratori non “possono essere assoggettati alla disciplina contenuta nella legge n. 91/1981”  ovvero non sono sportivi professionisti.

 

Il Giudice di primo grado, proseguiva il Collegio, aveva escluso l’applicazione dell’esenzione ravvisando il requisito della professionalità nello svolgimento della prestazione ricavato dalla preparazione e competenza specifica del soggetto, laureato in scienze motorie, dalla continuità della prestazione e dalla misura del compenso.

 

L’argomento non era condiviso dal Giudice di appello che osservava che la non professionalità, quale condizione di esenzione, è richiesta solo per le bande musicali e filodrammatiche e non per le collaborazioni in ambito sportivo dilettantistico: ciò che conta è che  le collaborazioni vengano svolte in favore di organismi che perseguono finalità sportive dilettantistiche riconosciuti dal Coni o dagli enti di promozione…“.

 

Le relative prestazioni, proprio in virtù della natura del beneficiario delle stesse, “non possono assumere i caratteri della professionalità proprio perché inserite in un contesto qualificato dal riconoscimento di un organo pubblico… quindi una sorta di presunzione del carattere non professionale delle prestazioni in esame“.

 

In relazione ai collaboratori   amministrativo- gestionali, la sentenza in rassegna valutava il relativo rapporto ai fini del godimento del regime agevolativo come non professionale perché non esigeva “conoscenze tecnico-giuridiche direttamente collegate all’attività di lavoro autonomo esercitata abitualmente. Pertanto “la raccolta di iscrizioni, la tenuta della cassa o della contabilità da parte di soggetti non professionisti ha natura non professionale“.

 

L’appello era accolto per l’insussistenza delle pretese contributive azionate e, per l’effetto, veniva annullata la cartella esattoriale e l’avviso di addebito opposti .

 

Questa decisione sembra confermare la tendenza, già da tempo presente nella Giurisprudenza di merito (e nella prassi amministrativa – circolare Ispettorato Nazionale del Lavoro 1/2016di ritenere il rapporto di lavoro sportivo come categoria “speciale” e, come tale, non riconducibile a nessuno dei criteri ermeneutici del lavoro autonomo o subordinato. Fino ad oggi, però, come abbiamo visto, tale orientamento non è ancora accolto dalla Cassazione.

 

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Il lavoro sportivo dilettantistico e il codice del terzo settore – I° parte

16/05/2019 di Guido Martinelli

Il Ministero del Lavoro, in contemporanea alla discussione in Parlamento del disegno di legge delega per la riforma dello sport, collegato alla Legge di Bilancio 2019, ha attivato un tavolo tecnico, al quale sono stati invitati i rappresentanti sindacali, le associazioni dei giocatori di pallacanestro, calcio, rugby e pallavolo, le leghe di società (calcio, pallacanestro e pallavolo), i rappresentanti dei laureati in scienze motorie, al fine di iniziare a configurare, ai sensi dell’articolo 4 del citato disegno di leggela nuova disciplina del lavoro nello sport, sia professionistico che dilettantistico.

 

Alle realtà presenti, dopo un primo incontro conoscitivo, è stato chiesto di formulare proposte ed inviare documentazione entro lo scorso 30 aprile, che il Ministero si sarebbe riservato di valutare e consolidare in un documento unico.

 

Proviamo ad elencare i punti di sintesi della proposta presentata dalle leghe dilettantistiche maschili e femminili del volley e del basket maschile:

 

  • distinzione del mondo sportivo in attività dilettantisticasemiprofessionistica e professionistica,
  • atipicità della prestazione di lavoro non professionistico rispetto ai parametri del lavoro autonomo o subordinato,
  • distinzione, nell’ambito dei soggetti che operano nello sport non professionisticotra coloro i quali godono già di una posizione previdenziale e assicurativa per altra attività da loro svolta diversa da quella sportiva e soggetti che operano esclusivamente, o comunque in via prevalente nel mondo sportivo non professionistico. Nel primo caso (lavoratore già assicurato) la disciplina rimarrebbe integralmente quella oggi in vigore, nel secondo caso dovrà essere previsto obbligatoriamente un contratto che, a pena di nullità, preveda la determinazione dei compensi e dei fringe benefits al lordo di imposte,
  • mantenimento, in entrambi i casi, della fascia esente da imposte fino ad euro 10.000 annue,
  • uscita dell’area dell’attività sportiva non professionistica dalla gestione, per la parte previdenziale, spettacolo e ingresso nella gestione separata,
  • assoggettamento di tutti i coloro i quali svolgono attività sportiva continuativa, a titolo oneroso ed in via esclusiva, o comunque prevalente, ad una “flat tax” sotto il profilo fiscale ed una contribuzione previdenziale differenziata a seconda della natura degli operatori: in particolare, agli atleti dovranno essere applicate aliquote previdenziali ridotte, da pagarsi sotto forma di “contributo di solidarietà” (stante la circostanza che l’atleta difficilmente svolge questa attività per un numero di anni sufficiente a formare un congruo montante previdenziale), mentre alle figure tecniche e dirigenziali potrà essere applicata la contribuzione “piena”,
  • non assoggettamento a Inail in quanto duplicato della copertura assicurativa prevista per tutti i tesserati dall’articolo 51 L. 289/2002,
  • attività dei procuratori a carico esclusivo degli atleti,
  • sanatoria di tutti i rapporti contrattuali instaurati con la vigente disciplina.

In attesa di verificare quali saranno le reazioni alla proposta presentata dai due sport di squadra più rappresentativi dopo il calcio, la Giurisprudenza prosegue il suo percorso “altalenante”.

 

Merita menzione una recentissima ordinanza della Corte di Cassazione.

 

Con la decisione n. 11492 del 30.04.2019 la Suprema Corte ha respinto il ricorso di una associazione sportiva dilettantistica, avverso la decisione della Corte d’Appello di Genova che l’aveva condannata, a seguito di una verifica ispettiva, al pagamento di contribuzioni e sanzioni nei confronti di quattro istruttori ai quali veniva applicata, per i compensila disciplina di cui all’articolo 67, comma 1, lett. m), Tuir.

 

La Corte di legittimità ha respinto il ricorso in quanto ha ritenuto che una parte dell’attività svolta dalla palestra dell’associazione non fosse di tipo sportivo dilettantistico ma avesse un carattere commerciale e dunque i compensi pagati agli istruttori che tenevamo corsi riferibili ad attività di natura commerciale fossero soggetti a contribuzione”.

 

La Corte ha poi ribadito che in giudizio risulta a carico della associazione sportiva, secondo il costante insegnamento dei medesimi Giudici, dare: “prova di svolgere la propria attività nel pieno rispetto di tutte le prescrizioni imposte ad esse”.

 

Se, da un lato, questa lettura che viene data alla norma appare problematica perché rischia di escludere molte fattispecie concrete dalla possibilità di applicare i compensi sportivi, è altrettanto vero che, applicando il ragionamento della Corte a contrariis, viene confermata la possibilità che, in assenza di gestione con modalità commerciali, la disciplina dei compensi sportivi sia applicabile anche a soggetti che lavorano in favore dello sport come attività prevalente, ancorché non esclusiva e che l’opera degli istruttori non sia inquadrabile come rapporto di lavoro subordinato.

 

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Il decreto crescita e gli enti non profit

03/05/2019 di Guido Martinelli

Il c.d. decreto crescita (D.L. 34/2019, pubblicato in G.U. n. 100 del 30.04.2019) contiene tre articoli che impattano in maniera importante sulla realtà degli enti non profit.

 

Il primo è l’articolo 14 che reintroduce, tra gli enti non commerciali su base associativa che possono continuare a godere della decommercializzazione dei corrispettivi specifici versati da associati e tesserati ai sensi di quanto previsto dall’articolo 148, comma 3, Tuirgli enti assistenziali.

 

Pertanto questa categoria di soggetti (che sarebbe stato preferibile indicare in maniera più precisa) potrà continuare a godere di detta agevolazione anche quando, entrato in vigore il Registro Unico del terzo settore, la platea dei soggetti non iscritti al Registro che potrà continuare a godere di questa agevolazione si assottiglierà notevolmente.

 

Non può non essere ricordato come questo intervento (che si unisce al precedente che aveva “riallargato” detta agevolazione anche alle strutture periferiche di natura privatistica necessarie agli enti pubblici non economici per attuare la funzione di preposto a servizi di pubblico interesse”) appare in netta controtendenzarispetto al contenuto del codice del terzo settore che aveva drasticamente ridotto il numero dei soggetti ai quali poter applicare l’agevolazione in esame.

 

Il successivo articolo 35 rivede, invece, in maniera radicale, gli adempimenti di pubblicità dei contributi pubblici ricevuti, introdotti, sia per le imprese che per le associazioni, dalla L. 124/2017.

 

Innanzitutto il termine per la pubblicazione, già a decorrere dal corrente anno, non viene più previsto nel mese di febbraio ma spostato al 30 giugno di ogni anno. Detto termine dovrà essere rispettato anche da parte di coloro i quali abbiano un periodo di imposta non coincidente con l’anno solare.

 

Inoltre, contrariamente alle indicazioni che aveva dato il Ministero del Lavoro (circolare 2/2019non dovranno essere indicati gli importi che abbiano natura “corrispettiva, retributiva o risarcitoria”.

 

Pertanto dovranno essere indicati sui propri siti internet o analoghi portali digitali, a cura delle “associazioni, onlus e fondazioni” le “informazioni relative a sovvenzionisussidivantaggicontributi o aiuti in denaro o in natura il cui importo totale superi euro 10.000”.

 

Per le società di capitali e le cooperative sportive dilettantistiche nonché per le imprese sociali, sarà necessario distinguere tra quelle tenute alla redazione del bilancio di esercizio e quelle che non sono soggette al medesimo obbligo.

 

Per le prime l’adempimento si intenderà soddisfatto mediante pubblicazione degli importi ricevuti nella Nota integrativa del bilancio di esercizio, per i secondi, in analogia con quanto previsto per gli enti del primo libro del codice civile, la pubblicazione dovrà avvenire sul sito internet o su quello della associazione di categoria di appartenenza dell’impresa.

 

Vengono modificate anche le sanzioni che, in questo caso, coinvolgono anche le associazioni.

 

Modifica che, però decorrerà dal gennaio 2020.

 

Sarà applicata una sanzione pari all’1% degli importi ricevuti con un importo minimo di euro 2.000. Competente ad irrogare la sanzione sarà l’Amministrazione Pubblica che ha erogato il beneficio o, in difetto, il Prefetto del luogo dove ha sede il beneficiario. Con il provvedimento di irrogazione della sanzione viene stabilito altresì il termine entro il quale ottemperare all’obbligo di pubblicazione. Il perdurare dell’inosservanza di detto obbligo nonché il mancato pagamento della sanzione entro il termine di cui al periodo precedente è sanzionato con la restituzione integrale delle somme ai soggetti eroganti entro i successivi tre mesi.

 

Aveva poi fatto scalpore, all’inizio di quest’anno, la norma che aveva esteso la disciplina dei partiti politici alle fondazioni, associazioni e comitati nei cui direttivi partecipassero persone che avevano o avevano avuto incarichi politici.

 

Le conseguenze erano l’accollo di tutta la disciplina sulla attività anticorruzione anche all’intera famiglia degli enti di cui al primo libro del codice civile.

 

L’articolo 43 del decreto interviene per risolvere in maniera solo parziale il problema.

 

Infatti esclude da tale equiparazione gli enti del terzo settore regolarmente iscritti nel registro unico nazionale. Nelle more della attivazione di detto registro potranno godere di tale esclusione gli enti iscritti, ai sensi di quanto previsto dall’articolo 101, comma 3, del codice del terzo settore ad uno dei registri attualmente previsti dalle normative di settore.

 

Non vi è dubbio che tale definizione coinvolga attualmente le onlus, le organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale che pertanto si potranno ritenere legittimamente escluse dagli adempimenti in esame.

 

Il riferimento agli enti del terzo settore sembra escludere, invece, dall’esonero di detti obblighi le associazioni sportive dilettantistiche. Infatti il registro Coni ha valenza solo di carattere amministrativonon essendo stato approvato con legge dello Stato e, comunque, disciplina soggetti che, sicuramente, non possono essere ritenuti solo come tali, appartenenti al terzo settore.

 

Gli adempimenti, pertanto, che residuano sulle sportive che abbiano un terzo dei membri del proprio direttivo che abbia ricoperto incarichi politici o di governo, anche a livello locale, negli ultimi sei anni appaiono rilevanti e, come giustamente rilevato dalla dottrina “decisamente proibitivi se calati su realtà non profit meno strutturate come ad esempio le associazioni sportive che non si iscriveranno al Runts”.

 

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Le novità per il terzo settore non finiscono mai

15/04/2019 di Guido Martinelli

In questi giorni si sono accavallati, per il terzo settore tre provvedimenti che impongono una riflessione attenta. Il primo è la nota del Ministero del Lavoro n. 3650 del 12.04.2019.

 

Il provvedimento di prassi amministrativa, rispondendo ad un quesito trasmesso dalla Regione Abruzzo, ha chiarito che l’oggetto sociale degli enti del terzo settore “non potrà esplicarsi nell’inserimento pedissequo nello statuto di un elenco di tutte le attività previste dall’articolo 5 o di un numero di esse tale da rendere indefinito e come tale non conoscibile l’oggetto sociale”.

 

Pertanto, contrariamente a quanto era apparso dai primi pronunciamenti di prassi, il Ministero ritiene che la varietà dei possibili settori di attività di interesse generale non debba portare ad eludere agli obblighi di trasparenza e conoscibilità nei confronti dei terzi, ai quali deve essere riconosciuto il diritto di aderire ad una compagine di cui siano chiaramente individuate le attività e le finalità.

 

Il Ministero ricorda che sarà sempre possibile modificare l’oggetto sociale inserendo nuove attività o eliminando attività che l’ente ritiene di non svolgere più.

 

Quindi, se pur questo debba o possa significare successivi interventi di modifica agli statuti, non si dovranno prevedere tutte le attività astrattamente praticabili dall’ente del terzo settore ma solo quelle effettivamente svolte.

 

Se dette indicazioni, a poche settimane dalla scadenza del termine previsto per le modifiche statutarie (si ricorda che il 2 agosto 2019 è l’ultimo giorno per l’adozione della delibera di approvazione, ma che, stante il periodo feriale e la necessità di convocare l’assemblea con il preavviso statutario, molte associazioni si stanno già apprestando a licenziare i nuovi testi statutari), appaiono quasi tardive, a diversa conclusione si potrebbe arrivare esaminando le novità contenute nei rimanenti due documenti di cui si deve dare notizia.

 

Il primo è una corposa circolare (sono circa 150 pagine) antecedente di un paio di giorni al provvedimento ministeriale sopra illustrato, del Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, dal titolo significativo: “Riforma del terzo settore: elementi professionali e criticità applicative”.

 

L’obiettivo è quello di fare il punto sullo stato dell’arte della riforma, facendo emergere le criticità esistenti e le possibili soluzioni.

 

La lettura produce alcune considerazioni di estremo interesse e importanza per il momento attuale delle associazioni potenzialmente interessate all’ingresso nel terzo settore.

 

Intanto nel documento si afferma quello che tutti ormai già pensavamo: “la realtà è che oggi la data di operatività del runts risulta spostata in avanti, verosimilmente alla metà del 2020”.

 

Prendendo per buona questa affermazione (che lo scrivente considera anche ottimistica) le disposizioni del titolo X del codice del terzo settore (ossia la quasi totalità delle norme di carattere fiscale collegate alla riforma) troveranno applicazione non prima del 1° gennaio 2021.

 

Pertanto, la possibilità di applicare la disciplina delle Onlus, la L. 398/1991 e l’articolo 148, comma 3, Tuir, sussistendone i presupposti, potrà avvenire sicuramente per gli enti interessati sia per il vigente che per il prossimo periodo di imposta.

 

Ma la vera novità è altra.

 

Infatti il documento dei Dottori commercialisti espressamente riporta quanto segue: … per la continuità delle agevolazioni degli iscritti preesistenti si è affermata l’interpretazione secondo la quale non sarebbe vincolante adeguare in via assoluta gli statuti entro il 3 agosto 2019…”

 

Questo in quanto, per le Onlus, la specifica disciplina portata dal D.Lgs. 460/1997 continuerà ad avere vigore fino al primo periodo di imposta successivo all’attivazione del Runts; per le odv e le aps, invece, la motivazione troverebbe fondamento nella previsione di cui all’articolo 54 del codice del terzo settore.

 

L’articolo 54, comma 2, D.Lgs. 117/2017, infatti, prevede che, al momento della trasmigrazione dell’elenco degli iscritti dagli attuali registri delle odv e delle aps nel registro unico nazionale del terzo settore, gli uffici avranno 180 giorni per chiedere l’integrazione della documentazione esistente e, comunque, come prevede il comma 4, “fino al termine delle verifiche di cui al comma due gli enti iscritti nei registri di cui al comma 1 continuano a beneficiare dei diritti derivanti dalla rispettiva qualifica”.

 

Di conseguenza, seguendo questa tesi, il termine dei 24 mesi (ossia quello in scadenza al 3 agosto prossimo) previsto dall’articolo 101, comma 2, D.Lgs. 117/2017 andrebbe ad impattare esclusivamente sulla possibilità, concessa se venisse rispettato il termine, esclusa in caso di modifica successiva, di operare le modifiche allo statuto mediante semplice assemblea ordinaria.

 

La tesi, sia pure rispettabilissima, rimane intrisa di dubbi interpretativi.

 

La odv o aps che non modificasse lo statuto sarebbe comunque tenuta agli altri adempimenti di carattere extrafiscale previsti dal codice del terzo settore (pubblicità dei compensi, dei bilanci, percentuale dei lavoratori sui volontari, ecc.)?

 

Potremmo trovarci di fronte ad aps, costituite dopo il 3 agosto 2017, tenute all’integrale rispetto del registro e aps, costituite prima, che, non adeguando lo statuto, potranno evitare gli obblighi del codice ma continuare a goderne dei benefici?

 

E per entrambe varrebbero le medesime agevolazioni fiscali?

 

Un chiarimento ufficiale per il mondo del non profit appare indispensabile

 

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Il disegno di legge governativo sullo sport

22/03/2019 di Guido Martinelli

Con il n. 1603 è stato incardinato alla Camera dei deputati il disegno di legge delega sullo sport, primo firmatario il Presidente del Consiglio e con la sottoscrizione di altri otto ministri, tra cui i due vicepresidenti del consiglio, approvato dal Consiglio dei Ministri e recante “Deleghe al Governo e altre disposizioni in materia di ordinamento sportivo, di professioni sportive, nonché misure di contrasto della violenza in occasione delle manifestazioni sportive e di semplificazione”.

 

Il testo, suddiviso in quattro capi e 14 articoli, vede, nel primo capo (articoli 1 – 3) una delega al Governo per la riforma dell’ordinamento sportivo in conseguenza delle innovazioni portate dalla Legge di bilancio 2019; il secondo (articoli 4 – 5) reca delega al Governo per il riordino e la riforma delle disposizioni in materia di enti sportivi professionistici e dilettantistici nonché del rapporto di lavoro sportivo e per interventi in materia di rappresentanza degli atleti e delle società sportive. Il capo III (articoli 6-11) contiene una serie di disposizioni sulla disciplina sulla violenza negli stadi e, per concludere, l’ultimo capo reca norme di delega in materia di sicurezza nella costruzione di impianti sportivi, di riordino degli adempimenti in capo alle Federazioni di carattere amministrativo e la delega in materia di sicurezza nelle discipline sportive invernali.

 

Come testualmente riportato nella relazione illustrativa il primo articolo intende dare seguito al riordino delle fonti legislative dello sport italiano e delle competenze conseguenti già avviato con la Legge di bilancio (articolo 1, comma 630, L. 145/2018).

 

In particolare emerge il riferimento, all’articolo 1, comma 1, lett. d), alla necessità di definire gli ambiti e il ruolo del Coni “quale organo di indirizzo dell’attività sportiva e articolazione del Comitato Olimpico Internazionale nonché con la sua funzione di governo dell’attività sportiva nazionale limitatamente a quella olimpica”.

 

Andrà chiarito se tale limitazione si riferisce alle discipline sportive riconosciute come tali dal Cio (e, se così fosse, come in realtà crediamo, vi saranno ricomprese praticamente “quasi” tutte le discipline che appaiono nell’elenco degli sport riconosciuti come tali dal Coni) o solo quelle che partecipano ai giochi olimpici invernali o estivi.

 

Come già anticipato, riteniamo, salvo smentite, che corretta sia la prima lettura e che, pertanto, per quanto riguarda la disciplina delle attività competitive, rimanga inalterata l’attuale funzione del Coni di regolatore delle pratiche sportive a carattere agonistico.

 

D’altro canto, se così non fosse, si porrebbe un serio problema di quale realtà possa assumere questo ruolo che non appare ricompreso nei poteri della “Sport e Salute spa” (ex Coni servizi), sia pure ampliati dalla L. 145/2018.

 

Ciò appare confermato anche dal disposto del successivo punto e), laddove viene confermato, in capo al Coni, un “potere generale di determinazione e divulgazione di principi fondamentali per la disciplina delle attività sportive, per la lotta contro ogni forma di discriminazione e di violenza nello sport e per la promozione e lo sviluppo dello sport”.

 

Il punto f), sempre dell’articolo 1, comma 1, limita i poteri di controllo e di intervento diretto del Coni “nei confronti delle federazioni sportive nazionali, delle discipline sportive associate, degli enti di promozione sportiva e delle associazioni benemerite soltanto qualora siano accertate gravi violazioni dell’ordinamento sportivo da parte degli organi federali o non siano garantiti il regolare avvio e svolgimento delle competizioni sportive o sia constatata l’impossibilità di funzionamento dei medesimi organi federali”.

 

Se tale previsione, sotto un certo profilo, appare limitare il potere del massimo ente sportivo italiano nei confronti delle federazioni e delle discipline sportive associate (ricordiamo che il Coni è la confederazione delle federazioni sportive nazionali e delle discipline sportive associate) del tutto innovativo e inaspettato è la previsione di un “intervento diretto” del Coni anche nella vita delle associazioni benemerite e degli enti di promozione sportiva nei confronti dei quali, fino ad oggi, il ruolo del Coni era quello di riconoscere o di disconoscere l’ente o l’associazione ma, trattandosi di realtà comunque “terze” rispetto al Coni, non aveva alcun potere di intervento diretto.

 

Viene poi ribadita la piena autonomia gestionale e contabile degli enti sportivi riconosciuti. Questo potrebbe significare che ognuno di questi, che, ricordiamo, ha natura associativa ai sensi di quanto previsto dal primo libro del codice civile, sarà soggetto, sotto il profilo amministrativo e contabile, solo alle leggi dello Stato e non più anche alle indicazioni del Coni.

 

Il primo comma del primo articolo si conclude con la previsione della lett. h), limitando l’attività della struttura territoriale del Coni “esclusivamente a funzioni di rappresentanza territoriale”, e con la lett. i), la quale dà potere al Governo di rivedere la materia dei limiti al rinnovo dei mandati elettivi degli organi del Coni e delle Federazioni introdotti dalla L. 8/2018.

 

La citata previsione di cui alla lett. h) appare, forse, poco riconoscente del lavoro svolto fino ad oggi dalla struttura periferica del Coni e apre seri dubbi su “chi” poi potrà curare la promozione sportiva direttamente sul territorio.

 

Il secondo comma del primo articolo del nuovo disegno di legge delega governativo sullo sport istituzionalizza l’iter di approvazione dei decreti delegati stabilendo, inoltre, che, dall’attuazione della delega descritta nel precedente contributo e prevista dal primo comma, non devono derivare nuovi oneri per la finanzia pubblica e che entro 24 mesi dalla data di entrata in vigore dei decreti delegati (che ricordo dovranno essere emanati entro un anno dalla data di eventuale approvazione della bozza di legge in esame) potranno essere emanati nuovi provvedimenti integrativi e correttivi dei decreti medesimi. 

 

Detta tempistica è forse una delle cose che lascia maggiormente perplesso il lettore di queste nuove disposizioni.

 

Infatti si assiste ad una immediata perdita di funzioni oggi svolte da parte del Coni, sia a livello centrale che territoriale, senza che sia data immediata indicazione di chi dovrà svolgerle (il riferimento principe è alla diffusione e alla promozione dello sport e dell’attività motoria, nonché della relativa impiantistica).

 

Il rischio di un vuoto, sotto questo profilo, appare allarmante. Ci si augura che il dibattito parlamentare risolva questo aspetto del problema.

 

L’articolo 2 prevede la costituzione dei c.d. “centri sportivi scolastici”.

 

Il riferimento alla loro costituzione “secondo le modalità e nelle forme previste dal codice del terzo settore di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017 n. 117” porta a ritenere che queste nuove realtà si collocheranno “tra gli altri enti di carattere privato diversi dalle società costituiti per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale”. Il riferimento alle cariche associative fa presumere la natura “associazionistica” di tali centri.

 

D’altro canto, l’organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche è una delle attività di interesse generale di cui si possono occupare gli enti del terzo settore.

 

Per tali centri viene indicato che l’attività dovrà essere svolta “nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili … e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica”.

 

Pertanto la scommessa sarà sul come e quanti istituti scolastici riusciranno a costituire questi centri e quale tipo di attività sarà svolta.

 

Appare dubbio che questa possa essere legata alla partecipazione alle attività agonistiche ufficiali delle varie Federazioni sportive costituendo, se così fosse, una sorta di “ASD pubbliche” che indubbiamente andrebbero a “sconvolgere” i già delicati equilibri esistenti tra le attuali ASD e SSD iscritte al registro Coni.

 

L’articolo 3 disciplina la cessione, il trasferimento o l’attribuzione del “titolo sportivo” che consente la partecipazione di una società sportiva professionistica ad una determinata competizione nazionale “qualora ammessi dalle singole federazioni sportive”.

 

La lettura della norma appare quindi limitata solo al calcio e alla pallacanestro e produrrà il problema della sua eventuale applicazione estensiva anche alle cessioni dei titoli sportivi dei campionati dilettantistici (come accade ad esempio nella pallavolo).

 

L’articolo 4 contiene una delega per il riordino “delle disposizioni in materia di enti sportivi professionistici e dilettantistici nonché del lavoro sportivo”.

 

Premesso che, anche in questo caso, viene concesso al Governo un anno di tempo per l’approvazione del decreto relativo, si conferma il principio della specificità del rapporto di lavoro sportivo (che, pertanto, presumibilmente potrà continuare a godere di una disciplina diversa di quella prevista per gli ordinari rapporti di lavoro).

 

Viene (finalmente!!) individuata la necessità di caratterizzare la figura del lavoratore sportivo, indipendentemente dalla natura professionistica o dilettantistica dell’attività svolta e con la definizione  “della relativa disciplina in materia assicurativa, previdenziale, e fiscale e delle regole di gestione del relativo fondo di previdenza”.

 

Si ipotizza, pertanto, una figura diversa dalla attuale, almeno per l’attività dilettantistica (che oggi non gode di alcuna copertura previdenziale o assicurativa) ma, contrariamente a quanto previsto dal disegno di legge Barbaro, pendente al Senato (atto. 999non si individua al momento alcuna soluzione operativa al problema.

 

Si ipotizzano norme che possano facilitare la collocazione lavorativa di ex atleti nonché il mantenimento dei rapporti di collaborazione amministrativo – gestionale di natura non professionale rese in favore dei sodalizi dilettantistici: “tenendo conto delle peculiarità … e del fine non lucrativo”.

 

Si prevede anche una riforma della L. 91/1981 sul professionismo sportivo (e qui non possono essere taciute le perplessità sul come possa un decreto delegato modificare una legge dello Stato) senza dare un orientamento della direzione in cui andrà questa riforma, fatto salvo un generico riferimento “ai principi riconosciuti del diritto sportivo e ai consolidati orientamenti della giurisprudenza”.

 

Viene previsto il riconoscimento giuridico della figura del laureato in scienze motorie (ma per fargli fare cosa?) e il trasferimento delle competenze attualmente svolte dal Ministero della difesa nei confronti dei poligoni di tiro (materia complessa che implicherà anche la necessità di professionalità non facilmente reperibili sul mercato del lavoro).

 

Anche in questo caso, ai dodici mesi previsti per i decreti si potranno aggiungere i ventiquattro indicati per l’emanazione dei correttivi, e, nel caso in cui ci fosse la necessità di maggiori oneri a carico dello Stato, i decreti potranno trovare attuazione solo dopo l’entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che stanzieranno le occorrenti risorse finanziarie.

 

Il successivo articolo 5 contiene una ulteriore delega al Governo per il riordino delle disposizioni in materia di rapporti di rappresentanza degli atleti e delle società sportive e di accesso ed esercizio della professione di agente sportivo”.

 

La norma pare ampliare la riforma già avviata con la Legge di bilancio 2019 che, come è noto, ha introdotto, per l’attività professionistical’albo chiuso degli agenti, con obbligo di un doppio esame: prima uno di carattere generale presso il Coni (la cui prima sessione si è svolta in queste settimane) e il secondo, specialistico, presso la Federazione nell’ambito della quale l’agente intende andare ad operare.

 

Da evidenziare che la riforma, contrariamente a quanto già previsto, disciplinerà anche gli agenti che operano nel settore dilettantistico e tenderà a garantire l’autonomiatrasparenza e indipendenza dell’agente e le modalità di svolgimento di transazioni economiche che: “garantiscano la regolarità, la trasparenza e la conformità alla normativa, comprese le previsioni di carattere fiscale e previdenziale”.

 

Anche in questo caso il governo avrà un anno per l’emanazione dei decreti delegati e ventiquattro mesi successivi per l’emanazione dei correttivi relativi.

 

Il capo terzo del disegno di legge è invece dedicato alle disposizioni per il contrasto della violenza in occasione di manifestazioni sportive.

 

Il divieto di partecipazioni ad eventi sportivi potrà coinvolgere anche manifestazioni che hanno luogo all’estero con l’introduzione di rapporti di collaborazione con le Autorità preposte all’ordine pubblico nei Paesi di svolgimento dell’evento e inasprimento delle pene relative.

 

Viene vietato alle società sportive di “corrispondere in qualsiasi forma, diretta o indiretta, sovvenzionicontributi e facilitazioni di qualsiasi natura, compresa l’erogazione di biglietti e abbonamenti o titoli di viaggio a prezzo agevolato o gratuito” a soggetti destinatari di provvedimenti legati all’ordine pubblico durante gli eventi sportivi, nonché di corrispondere contributi, sovvenzioni e facilitazioni di qualsiasi genere ad associazioni di sostenitori.

 

Viene poi, con l’articolo 11, autorizzato il Governo ad emanare, sempre entro un anno, un testo unico delle disposizioni in materia di prevenzione e di contrasto dei fenomeni di violenza connessi alle manifestazioni sportive che potrà contenere anche l’obbligo, per le società, di: “adottare codici di autoregolamentazione volti a definire i comportamenti a seguito dei quali le medesime società possano rifiutare la vendita del titolo di accesso al luogo di svolgimento delle manifestazioni sportive ovvero ritirarlo”.

 

L’ultimo capo dell’articolato in esame è invece dedicato a disposizioni di semplificazione e sicurezza in materia di sport.

 

L’articolo 12 contiene una ulteriore delega al Governo per l’emanazione di uno o più decreti legislativi per il riordino e la riforma delle norme di sicurezza per la costruzione e l’esercizio di impianti sportivi e per la ristrutturazione e il ripristino di quelli esistenti.

 

Di notevole interesse alcuni passaggi delle linee guida di questa delega. Viene infatti previsto che i criteri progettuali e gestionali debbano tenere conto anche della “gestione economico – finanziaria” degli impianti(si spera che finisca l’epoca degli impianti sportivi architettonicamente bellissimi ma con costi di gestione insopportabili) ma anche, e principalmente per i nostri fini, “la possibilità di affidamento diretto dell’impianto già esistente alla società o associazione utilizzatrice in presenza di determinati requisiti”.

 

Anche qui un anno di tempo per i decreti e i ventiquattro mesi successivi per l’emanazione degli eventuali correttivi.

 

Il successivo articolo contiene l’ennesima delega “per il riordino delle disposizioni legislative relative agli adempimenti e agli oneri amministrativi e di natura contabile a carico” degli enti sportivi riconosciuti dal Coni.

 

Il provvedimento appare opportuno alla luce anche del giudizio pendente avanti all’Alta Corte di giustizia della UE proprio sulla natura o meno di organismi di diritto pubblico della Federazioni sportive nazionali.

 

Il provvedimento si conclude, all’articolo 14, con una delega al Governo in materia di sicurezza nelle discipline sportive invernali.

 

Alcuni fatti di cronaca recente hanno drammaticamente posto come di attualità il tema indicato nel provvedimento.

 

Viene previsto, oltre alla revisione delle norme sugli impianti, l’estensione dell’obbligo di utilizzo del casco, anche oltre l’attuale limite dei 14 anni, la presenza obbligatoria di un defibrillatore semiautomatico sulle piste, nonché norme cogenti in tema di sci fuori pista e di sci – alpinismo.

 

Anche per le due ultime deleghe esaminate, i provvedimenti dovranno essere emanati senza poter prevedere nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e con la tempistica già indicata per gli altri decreti indicati nel disegno di legge.

 

 

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La deducibilità delle sponsorizzazioni secondo la Corte di Cassazione

13/03/2019 di Guido Martinelli

Dopo un lungo periodo di incertezze sull’imputazione come spese pubblicitarie (a deducibilità piena) o di rappresentanza (a deducibilità limitata), delle spese di sponsorizzazione sportiva, la previsione di cui all’articolo 90, comma 8, L. 289/2002 aveva apparentemente chiarito il problema.

 

Infatti la norma (“8. Il corrispettivo in denaro o in natura in favore di società, associazioni sportive dilettantistiche…costituisce, per il soggetto erogante, fino ad un importo annuo complessivamente non superiore a 200.000 euro, spesa di pubblicità, volta alla promozione dell’immagine o dei prodotti del soggetto erogante mediante una specifica attività del beneficiario,…’) sembrava stabilire, almeno per le sponsorizzazioni di valore non superiore ai 200.000 euro, una sorta di presunzione assoluta in favore della spesa pubblicitaria.

 

La Suprema Corte, sez. VI, con ordinanza n. 16113 del 19.06.2018, sulla falsariga dei propri analoghi precedenti (vedi sent. n. 5720/2016 e nn. 8981, 14232, 14235/2017) aveva confermato che la disciplina di cui all’articolo 90, comma 8, L. 289/2002 ha introdotto una presunzione legale assoluta circa la natura pubblicitaria e non di rappresentanza di dette spese di sponsorizzazione a condizione che il beneficiariosia una associazione o società sportiva dilettantistica, che sia rispettato il limite complessivo di spesa di duecentomila euro, che la sponsorizzazione miri a promuovere l’immagine e i prodotti dello sponsor e che il soggetto sponsorizzato abbia effettivamente posto in essere una specifica attività promozionale quale controprestazione.

 

Anche successivamente la Corte di Cassazione, sez. V, con ordinanza n. 26590 del 22.10.2018 ha confermato il consolidato orientamento della giurisprudenza che “ha delimitato l’ambito delle detrazioni fiscali delle spese di sponsorizzazione, di cui all’articolo 90, comma 8, della L. n. 289 del 2002, statuendo che esse sono assistite da una presunzione legale assoluta circa la loro natura pubblicitaria e non di rappresentanza” condizionatamente alla ricorrenzacongiunta, della natura di compagine sportiva dilettantistica dello sponsorizzato, del rispetto del limite quantitativo di spesa volta alla promozione dell’immagine o dei prodotti del soggetto erogante, dell’effettivo svolgimento da parte dello sponsorizzato di una specifica attività promozionale.

 

Su questa situazione, apparentemente consolidata, si pone una recente ordinanza (Corte di Cassazione – sez. V – ordinanza n. 1326 del 18.01.2019) che sembra rimettere in discussione il principio.

 

Nel caso in esame, l’Ufficio aveva contestato l’antieconomicità della spesa, rispetto ai ricavi per vendite  sul mercato nazionale, considerato il mercato di riferimento dello sponsor, marginale rispetto a quello del  soggetto sponsorizzato, ovvero una compagine sportiva dilettantistica “attiva solo al livello locale, nell’ambito di discipline sportive lontane dal grande pubblico” così da diminuire grandemente le aspettative di aumento delle vendite.

 

La contestazione era  ritenuta  “efficace”  in considerazione dell’attività imprenditoriale della società sponsorrivolta al 99% al mercato estero, avente ad oggetto il commercio all’ingrosso di medicinali  e l’intermediazione nel commercio nei prodotti farmaceutici.

 

La specifica contestazione dell’Erario era incentrata sulla inerenza dei costi ovvero su un requisito di deducibilità; investiva, quindi, il presupposto costitutivo della presunzione di deducibilità  introdotta  dalla disposizione di cui all’articolo 90, comma 8, L. 289/2002.

 

È chiaro che l’inerenza è un presupposto per la deducibilità e quindi i costi sono deducibili se sono inerenti; diversamente non può operare la disciplina di favore.

 

La disposizione di cui all’articolo 90, comma 8, L. 289/2002 introduce una presunzione legale  di qualificazione, come spese di pubblicità, delle spese di sponsorizzazione a condizione che il soggetto sponsorizzato sia una associazione sportiva dilettantistica, che sia rispettato il limite dell’importo massimo predeterminato, che l’erogazione sia diretta a promuovere l’immagine ed i prodotti dello sponsor mediante una specifica attività del beneficiario.

 

Entro tali limiti opera la presunzione ex lege, che è una presunzione di deducibilità, non di inerenza.

 

Qualora l’Erario contesti in radice l’inerenza dei costi e quindi l’esistenza di un presupposto di deducibilità, il contribuente è gravato dell’onere di fornire prova della congruenza ed inerenza di tali costi.

 

Tanto non significa che “cade” la presunzione legale di deducibilità ma che essa non “scatta” qualora sono dubitati gli elementi costitutivi.

 

La presunzione legale assoluta assiste le spese di cui all’articolo 90, comma 8, L. 289/2002  se è data prova dei presupposti e  del pieno  rispetto delle condizioni previste dalla norma; la presunzione non opera sullaverità dei fatti ma sulla qualificazione di un fatto o di un atto sulla base di un ragionamento presuntivo  che è la stessa norma a premettere. Quindi, se sono rispettati i parametri di esistenza, competenza ed inerenza del costo e quindi dell’imponibile maturato e ricorrono le condizioni individuate dalla norma in esame il costo è deducibile; se vi è contestazione in radice e non soccorre la prova positiva da parte del contribuente, deve concludersi per la mancanza di elementi giustificativi necessari ai fini della deducibilità.

 

E, come in un interminabile gioco dell’oca, anche per la deducibilità fiscale delle spese di sponsorizzazionesi è tornati alla casella di partenza.

 

 

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Alcune spigolature sugli statuti degli enti del terzo settore

26/02/2019 di Guido Martinelli

È ormai noto che per confermare il loro status di onlus, organizzazioni di volontariato (d’ora in poi odv) o associazioni di promozione sociale (in seguito aps) gli enti che oggi così si qualificano devono adeguare entro il prossimo 3 agosto il loro statuto alla disciplina del codice del terzo settore (D.Lgs. 117/2017, di seguito anche cts).

 

Il Ministero del Lavoro ha diramato negli ultimi giorni dell’anno scorso una specifica circolare (circolare n. 20 del 27.12.2018) nella quale sono contenute importanti indicazioni sulle modalità tramite le quali operare questo adeguamento.

 

Tutto chiaro? Purtroppo no; la lettura del codice continua ad offrire dubbi a tutte le numerose associazioni che si stanno preparando a questo adempimento.

 

Proviamo ad analizzarne qualcuno.

 

Iniziamo dall’articolo 21, il cui primo comma contiene le indicazioni che obbligatoriamente dovranno essere indicate nello statuto.

 

Dovrà essere riportata la “sede legale”. Ma qui si pone il problema se dovrà essere riportato l’indirizzo completo oppure, come accade dalla riforma del diritto societario, ai sensi degli articoli 2328 e 2463 cod. civ., per le società, solo la città (“…la denominazione, contenente l’indicazione di società a responsabilità limitata, e il comune ove sono poste la sede della società e le eventuali sedi secondarie…”) in quanto poi il dato è ricavabile dal registro delle imprese.

 

Essendoci anche qui una forma di pubblicità analoga (il Registro Unico nazionale del Terzo settore, di seguito Runts) potrebbe ritenersi sufficiente l’indicazione del comune, ma il tenore letterale della norma sembra andare in direzione diversa.

 

Viene poi indicato “il patrimonio iniziale ai fini di un eventuale riconoscimento della personalità giuridica”. Ne derivano tre dubbi:

 

  • il primo è se tale indicazione dovrà essere riportata anche da quelle associazioni che non hanno intenzione di richiedere il riconoscimento della personalità giuridica ex articolo 22 cts,
  • il secondo si concentra sul “come” determinarlo, trattandosi di associazioni in gran parte già da tempo costituite e con contabilità semplificate (perizia giurata che, comunque, fotograferebbe il patrimonio attuale e non quello iniziale),
  • il terzo legato al tempo che intercorrerà con la possibilità di richiedere la personalità giuridica ai sensi del citato articolo del codice. Infatti è pacifico che la procedura di cui all’articolo 22 sarà praticabile solo quando il Runts sarà operativo e, pertanto, nelle migliori delle ipotesi dal primo gennaio del prossimo anno. Ne consegue che, al momento della richiesta al notaio per il riconoscimento, il patrimonio potrebbe essere ben diverso da quello oggi indicato in sede di modifica statutaria.

 

L’articolo 32 indica che le organizzazioni di volontariato debbono essere costituite “da un numero non inferiore a sette persone fisiche”. Analoga norma è imposta alle aps. Il decreto correttivo (D.Lgs. 105/18) ha stabilito che, per entrambe le tipologie di enti, se il numero di associati calasse, dovrebbe essere ripristinato “entro un anno” a pena della cancellazione dal Registro.

 

La domanda è il “dies a quo” di quest’anno “cuscinetto” stabilito dl legislatore. È l’intero esercizio sociale successivo a quello all’interno del quale è venuto meno il numero minimo di associati stabilito per legge oppure sono i dodici mesi successivi al recesso del settimo associato?

 

Sia l’articolo 33 per le odv che l’articolo 36 per le aps prevedono che il numero “dei lavoratori impiegati nell’attività” non sia superiore al cinquanta per cento dei volontari per le odv e ad analoga percentuale o, in alternativa, al cinque per cento degli associati per le aps.

 

Tali requisiti costituiscono, in molti casi, uno degli ostacoli maggiori alla conferma della natura di odv o aps delle odierne associazioni.

 

Innanzitutto andrebbe chiarito se, con il termine “lavoratori” si debba intendere chiunque percepisca compensi per attività svolta in favore della associazione indipendentemente dall’inquadramento oppure si riferisce solo ai subordinati.

 

Ma i problemi sono ulteriori.

 

Quando questa proporzione dovrà essere determinata? Il principio della porta aperta, tipico delle associazioni, rende estremamente variabile il numero degli associati mentre analoga variabilità non potrà mai essere prevista per i lavoratori.

 

Nel caso in cui avessimo collaboratori “retribuiti” in eccesso, come rimediare? L’esercizio trascorso in difformità dal disposto di cui all’articolo 36 cts potrà in qualche modo e per qualche ragione essere invalidato? Ciò premesso, per quello successivo l’associazione potrebbe esimersi dall’utilizzare questa forma di rimborsi.

 

Nel caso in cui, invece, che di collaboratori ex articolo 67 Tuir, ci fossimo trovati di fronte a lavoratori subordinati e dovendo rientrare nella percentuale dell’articolo 36, come sarebbe possibile fare? Appare chiaro che questa non potrebbe mai essere “giusta causa” di risoluzione del rapporto.

 

Andrebbe chiarito se, in caso di necessità di arrotondamenti questi debbano avvenire per eccesso o per difetto.

 

Attendiamo indicazioni.

 

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Gli enti senza scopo di lucro e la Legge di bilancio 2019 – I° parte

08/01/2019 di Guido Martinelli

Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale lo scorso 31 dicembre, è ormai pienamente in vigore la L. 145/2018che reca il bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2019.

 

Numerosi sono gli interventi normativi che incidono sulla gestione degli enti senza scopo di lucro.

 

Proviamo ad analizzare le novità.

 

L’articolo 1, comma 51, L. 145/2018 reca l’abrogazione dell’articolo 6 D.P.R. 601/1973. La norma consentiva la riduzione al cinquanta per cento dell’imposta sul reddito delle persone giuridiche (oggi Ires) nei confronti degli enti di assistenza sociale, società di mutuo soccorso, enti ospedalieri, enti di assistenza e beneficienza, enti culturali in genere dotati di personalità giuridica.

 

La reazione del mondo del volontariato all’entrata in vigore di questa norma è stata molto forte, tanto da indurre illustri esponenti del Governo a preannunciare una “marcia indietro” con un futuro provvedimento legislativo teso a ripristinare l’agevolazione, che, comunque oggi è da intendersi abrogata.

 

La norma già non avrebbe comunque trovato applicazione nei confronti degli enti del terzo settore, in virtù di quanto previsto dall’articolo 89, comma 5, D.Lgs. 117/2017 (c.d. “codice del terzo settore”) a decorrere dal periodo di imposta successivo all’autorizzazione della Commissione europea di cui all’articolo 101, comma 10, del codice citato, e comunque non prima del periodo di imposta successivo alla operatività del registro unico nazionale del Terzo settore.

 

L’articolo 1, comma 56, L. 145/2018 abroga l’articolo 10, comma 2, D.L. 119/2018 (convertito con L. 136/2018).

 

Trattasi della norma, già criticata (si veda, a tal proposito, il precedente contributo “Il decreto fiscale e le novità per gli enti non commerciali”), che poneva in capo ai cessionari gli obblighi di fatturazione e registrazione relativi ai contratti di sponsorizzazione e pubblicità posti in essere dalle società e associazioni sportive dilettantistiche che avessero optato per gli adempimenti di cui alla L. 398/1991.

 

Il venir meno di questa norma non risolve, però, i numerosi dubbi interpretativi che ancora sono legati all’applicazione del comma precedente che esonera dall’obbligo della fattura elettronica tutti gli enti senza scopo di lucro che abbiano optato per la L. 398/1991 “e che nel periodo di imposta precedente hanno conseguito dall’esercizio di attività commerciali proventi per un importo non superiore a euro 65.000  prevedendo, invece, in presenza di maggiori ricavi la necessità di assicurarsi “che la fattura sia emessa per loro conto dal cessionario o committente soggetto passivo di imposta”.

 

punti oscuri della norma, sui quali appare necessario un urgente chiarimento, sono i seguenti:

 

  1. Se l’associazione in 398/91 con volume d’affari superiore a 65.000 euro volesse emettere fattura ad un’altra associazione in regime 398, chi provvede?
  2. Il cessionario committente o soggetto passivo di imposta dovrà emettere una fattura in nome e per conto oppure emettere un’autofattura da assoggettare al regime di inversione contabile? I softwareche elaborano le fatture elettroniche prevedono la possibilità di emettere la fattura elettronica in nome e per conto? Come può l’ente senza scopo di lucro assicurarsene?
  3. Cosa succede se il cliente – nel rispetto del principio di inversione – emette una fattura indicando un importo diverso da quello contrattualmente convenuto? Prevale quanto indicato nel contratto e soprattutto quanto risulta dal pagamento tracciabile o prevale quanto indicato nella fattura elettronica? Quali sono i profili di responsabilità del cliente dell’associazione?
  4. Come si calcola il volume dei 65.000 euro? È necessario tener conto degli importi fatturati o degli importi che concorrono alla formazione della base imponibile? (i rapporti convenzionatiex articolo 143 Tuir, con la Pubblica Amministrazione concorrono o meno alla formazione del plafond dei 65.000? I contributi assoggettati a ritenuta ai sensi dell’articolo 28 D.P.R. 600/1973 sono da calcolare oppure no?) Le entrate commerciali non connesse alle attività istituzionali, concorrono, o meno, al plafond dei 65.000 euro? Se nel corso del periodo di imposta successivo supero il plafond, posso continuare ad emettere fattura cartacea fino alla fine del periodo?
  5. L’associazione in 398 deve fare qualcosa per la conservazione elettronica delle fatture emesse per suo conto dal cliente?
  6. Qualora il contribuente emetta fattura per una prestazione di servizi non connessa alle attività istituzionali e conseguentemente da assoggettare agli adempimenti e modalità di liquidazione delle imposte ordinarie, in relazione a tali prestazioni si configura l’obbligo di emissione diretta della fattura elettronica o la semplificazione è legata semplicemente all’opzione del regime 398?
  7. Permane l’obbligo di emissione di fatturazione elettronica nei confronti delle Pubbliche Amministrazioni? Quali sono gli obblighi di conservazione connessi?

 

A questo punto una riflessione si impone.

 

Essendo questa una norma che, nelle originarie intenzioni, doveva avere ragioni di semplificazione, che così non appare alla luce dei numerosi dubbi sopra elencati che inducono al rischio di non applicarla correttamente, la scelta potrebbe essere quella di decidere, da parte degli enti che applicano la L. 398/1991 di non applicarla e di procedere sempre e comunque, in presenza di ricavi commerciali, ad emettere fattura elettronica.

 

Non credo che un comportamento di questa natura possa essere in alcun modo sanzionato e ritengo che oggi, in presenza delle perplessità sopra evidenziate, questo costituisca per le associazioni, il comportamento più conveniente e meno rischioso.

 

 

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Il decreto fiscale e le novità per gli enti non commerciali

18/12/2018 di Guido Martinelli

È stata approvata in via definitiva dalla Camera dei Deputati la legge di conversione del D.L. 119/2018.

 

La vera novità è contenuta ai commi 1 e 2 dell’articolo 10 D.L. 119/2018, introdotti in sede di conversione.

 

Vengono esonerati dall’obbligo di fatturazione elettronica (e quindi continueranno ad emettere la fattura cartacea) “i soggetti passivi” (pertanto, al momento, oltre che le società e associazioni sportive dilettantistiche anche tutti gli altri enti senza scopo di lucro che potranno continuare ad utilizzare tale norma fino all’entrata in vigore del registro unico nazionale del terzo settore) che hanno optato per la gestione dei proventi commerciali con il noto regime forfettario di cui alla L. 398/1991 e che nel periodo d’imposta precedente hanno conseguito dall’esercizio di attività commerciali proventi per un importo non superiore a euro 65.000; “tali soggetti, se nel periodo d’imposta precedente hanno conseguito dall’esercizio di attività commerciali proventi per un importo superiore a euro 65.000, assicurano che la fattura sia emessa per loro conto dal cessionario o committente soggetto passivo d’imposta”.

 

Andrebbe, in via preliminare, chiarito se esonero valga “divieto” oppure se i soggetti che applicano la L. 398/1991 possano comunque, volendolo, anche se rimangono sotto il tetto indicato, emettere la fattura elettronica

 

Si pone il problema se nell’importo indicato debbano essere ricompresi solo i proventi commerciali “connessi” all’attività istituzionale dell’ente o anche quelli “non connessi”, come tali non ricompresi nel perimetro di applicazione della L. 398/1991 secondo la recente interpretazione dell’Agenzia delle entrate di cui alla circolare 18/E/2018.

 

Cosa accadrà per le fatture da emettere nei confronti della Pubblica Amministrazione?

 

Altri dubbi, che speriamo siano chiariti in tempi molto rapidi, riguardano l’obbligo di conservazione digitale delle fatture passive (soprattutto nel caso di emissione di fatture elettroniche verso P.A.) e quali siano le responsabilità che ricadono in capo al soggetto in regime L. 398/1991 in riferimento alle fatture emesse per suo conto dal cliente.

 

Ma ancora, nel caso di mancato superamento della soglia nel periodo d’imposta 2018, l’esonero vale per tutto il periodo d’imposta 2019 a prescindere dall’ammontare dei proventi commerciali conseguiti in tale anno oppure l’esonero si “interrompe” al raggiungimento della soglia in corso d’anno? E anche qui, rilevano tutti i proventi commerciali o solo quelli connessi alle finalità istituzionali?

 

Da ultimo ci sembra opportuno ricordare che i soggetti in regime forfettario L. 398/1991 sono obbligati all’emissione delle fatture esclusivamente per le prestazioni previste all’articolo 74, comma 6D.P.R. 633/1972, ovvero “per le prestazioni di sponsorizzazione, per le cessioni o concessioni di diritti di ripresa televisiva e di trasmissione radiofonica e per le prestazioni pubblicitarie”.

 

Come conciliarlo con l’onere posto in capo ai cessionari? Che significato andrà dato al termine “assicurano”?

 

La norma sembra doversi riferire solo alla cessione dei diritti radiotelevisivi in quanto per le sponsorizzazioni esiste un ulteriore comma specifico in cui viene previsto che gli obblighi di fatturazione e registrazione relativi a contratti di sponsorizzazione e pubblicità in capo a soggetti di cui agli articoli 1 e 2 L. 398/1991, nei confronti di soggetti passivi stabiliti nel territorio dello Stato, sono adempiuti dai cessionari.

 

 

L’articolo 10, comma 2, D.L. 119/2018 non ripete il riferimento del precedente (“i soggetti passivi che hanno esercitato l’opzione”) ma si riferisce ai soggetti di cui agli articoli 1 e 2 L. 398/1991. Sembrerebbe quasi che questo secondo comma, pertanto, possa trovare applicazione solo nei confronti delle associazioni sportive dilettantistiche, unici soggetti citati nelle norme indicate, e non a tutti gli enti senza scopo di lucro. Addirittura si potrebbe mettere in dubbio che lo stesso possa trovare applicazione anche nei confronti delle società sportive dilettantistiche, che applicano la L. 398/1991 in virtù del contenuto dell’articolo 90, comma 1, L. 289/2002.

 

Sembrerebbe quindi che per le associazioni sportive dilettantistiche che operano in regime L. 398/1991, in questo caso indipendentemente dall’ammontare dei corrispettivi conseguiti, l’assolvimento dell’imposta debba avvenire mediante applicazione del meccanismo dell’inversione contabile in presenza di rapporti di sponsorizzazione o di pubblicità.

 

Ma, così operando, trasferendo in capo all’azienda sponsor l’obbligo di assolvimento dell’imposta ordinariamente previsto in capo al cedente/prestatore (il soggetto in regime 398) significa che l’ente in 398 non potrà più godere della disponibilità finanziaria del 50% dell’iva abbattuta forfettariamente; disponibilità che aveva fino ad oggi consentito un legittimo vantaggio di non poco conto per il mondo delle associazioni sportive.

 

Un chiarimento urgente appare fondamentale.

 

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Ancora sui compensi sportivi – I° parte

13/12/2018 di Guido Martinelli

Stanno girando nel mondo dello sport numerosi messaggi, per la gran parte lanciati da soggetti interessati in quanto organizzatori di corsi di formazioni autorizzati da uno o più enti di promozione sportiva,  secondo i quali i soggetti interessati, per poter percepire i compensi erogati “nell’esercizio diretto di attività sportive dilettantistiche”, debbano essere tesserati per l’ente affiliante della società o associazione sportiva presso la quale svolgono attività e devono essere in possesso di “certificato” abilitativo rilasciato dall’ente stesso quale istruttore di una delle quasi quattrocento discipline sportive riconosciute dal Coni.

 

Proviamo a verificare il fondamento di tali affermazioni.

 

Partiamo da un dato generale. La norma “incriminata”, l’articolo 67, comma 1, lett. m), Tuir classifica i compensi sportivi tra i redditi diversi purché non siano conseguiti “nell’esercizio di arti o professioni … né in relazione alla qualità di lavoratore dipendente”.

 

L’esercizio di arti o professioni viene definito dall’articolo 53 Tuir come “l’esercizio per professione abituale, ancorché non esclusiva, di attività di lavoro autonomo” e che non costituiscano reddito di impresa. Rientrano in tale categoria anche le prestazioni degli sportivi professionisti che ai sensi di quanto previsto dall’articolo 3, comma 2, L. 91/1981 costituiscono contratti di lavoro autonomo.

 

Ne deriva, pertanto, che chi svolge con tali modalità un lavoro sportivo, in quanto ne detiene la professionalità e ne costituisce per lui l’attività prevalente ancorché non esclusiva, rientra in tale categoria e in suo favore non potranno essere riconosciuti i compensi sportivi sopra ricordati che rientrano, dal 2001 (in seguito alla novella operata dalla L. 342/2000), tra i redditi diversi.

 

La casistica concreta si rivolge ai maestri di tennis, ai personal trainer, agli istruttori di pattinaggio o di nuoto che lavorino sia per un centro sportivo che per singoli privati che richiedono le loro prestazioni.

 

A maggior ragione vi rientrano i maestri di sci (L. 81/1991) e gli istruttori di vela (D.Lgs. 229/2017) nella loro qualità di soggetti la cui attività è legata all’iscrizione ad un albo professionale previsto da leggi dello stato.

 

Ma non potranno essere prestazioni sportive nemmeno quelle che: “derivano da rapporti aventi per oggetto la prestazione di lavoro, con qualsiasi qualifica, alle dipendenze e sotto la direzione di altri” (articolo 49 Tuir).

 

Pertanto la “segretaria” del centro sportivo che soggiace ad orari prefissati,a comportamenti imposti e, magari, a sanzioni disciplinari o a richieste di permessi per potersi allontanare dal posto di lavoro rientrerà sicuramente nel novero dei lavoratori subordinati e mai in quello degli “sportivi”.

 

Ristretto, in tal modo, il nucleo di soggetti nei confronti dei quali appare possibile riconoscere la disciplina dei compensi sportivi, appare ora necessario cercare, sulla base dei dati in essere oggi, quali caratteristiche questi soggetti devono avere.

 

Il primo quesito è legato alla necessità del tesseramento all’ente affiliante del soggetto interessato.

 

È chiaro che il tesseramento è adempimento sicuramente da suggerire, non fosse altro per la copertura assicurativa ad esso legata, ma il tema in discussione è se tale tesseramento è richiesto come conditio sine qua non per il riconoscimento del compenso sportivo.

 

Il documento di prassi amministrativa “chiave” per affrontare la fattispecie in esame è la circolare 1/16 dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro.

 

La circolare in esame riporta un passaggio che potrebbe essere fuorviante. Viene, infatti, indicato che il soggetto percettore deve svolgere “mansioni” rientranti tra quelle previste dalle singole Federazioni sportive (concetto poi esteso con altra circolare anche agli enti di promozione sportiva) e che la qualifica acquisita attraverso specifici corsi di formazione tenuti dalle Federazioni non costituisce “un requisito da solo sufficiente per ricondurre tali compensi tra quelli di lavoro autonomo”. Da ciò se ne fa derivare come il requisito del tesseramento costituisca condizioni essenziale, secondo alcuni commentatori per la legittima erogazione del compenso sportivo.

 

Tale affermazione non appare del tutto convincente.

 

È stato già ricordato che, ovviamente, il tesseramento costituisce comunque buona prassi. Ma, dato per assodato questo, non ricaviamo alcuna norma che imponga il tesseramento del percettore. Una limitazione soggettiva ai requisiti per poter godere di un diritto non può che derivare da una norma di legge.

 

Se così fosse, ad esempio, al dirigente volontario che accompagna gli atleti con la sua autovettura sui campi di gara non potremmo riconoscere il compenso sortivo in assenza di tesseramento?

 

Altrettanto al tesserato come giocatore della prima squadra che si presta ad allenare i bambini dei vari corsi di avviamento? O all’istruttore in possesso di brevetto rilasciato da una Federazione che va a prestare attività in favore di un sodalizio sportivo affiliato ad un ente di promozione sportiva?

 

Ma la storia non finisce qui.

 

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