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Il significato di sport dilettantistico

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Si parla spesso di agevolazioni fiscali per lo “sport dilettantistico”. Mi chiedo se, quando usiamo termini come questo o come “volontariato sportivo”, intendiamo tutti la stessa cosa.

 

Potrà apparire strano ma nella legislazione domestica non esiste una definizione di sport. In assenza di una definizione legislativa proviamo a vedere, come si fa abitualmente in casi del genere, cosa dicono i dizionari della lingua italiana: “l’insieme degli esercizi fisici che si praticano, in gruppo o individualmente, per mantenere in efficienza il corpo”.  Ma se così fosse perchè ritroviamo tra le discipline “sportive” associate riconosciute dal Coni il bridge, la dama e gli scacchi che, a prova di smentita, non prevedono movimenti tesi a conservare la funzionalità del nostro corpo?

 

Quindi primo problema: è evidente che non esiste una definizione univoca di sport. Ma se questo è vero, quando una legge parla di sport a cosa si riferisce? Qualcuno, più attento, potrebbe dirmi che è sport ciò che è riconosciuto come tale dal Coni. Anche questa è solo una mezza verità. Noi abbiamo molte attività (yoga, giochi elettronici, poker sportivo, freccette, fresbee, attività olistiche, zumba, pilates, eccetera) che non hanno una propria federazione sportiva o disciplina sportiva associata (quindi non esiste una delibera Coni di riconoscimento della specialità) a livello nazionale o internazionale, ma vengono normalmente praticate da associazioni regolarmente affiliate a enti di promozione sportiva riconosciuti. Può essere ritenuto questo una sorta di riconoscimento indiretto? Probabilmente sì. Ma stante l’effetto dichiarativo e non costitutivo legato all’iscrizione al registro Coni, la mancanza di una specifica legislativa potrebbe portare a possibili contenziosi con esito incerto.

 

Se manca la definizione di sport, a maggior ragione è assente il concetto di “sport dilettantistico”. È chiaro che questo termine si contrappone a sport professionistico. Ma proprio per questo dovrebbe essere quello fatto “per diletto”. Ma così non è in quanto è dato notorio che la differenza esiste solo sotto il profilo giuridico (si applica o non applica la legge 91/81) non economico. Sono dilettanti gli atleti di vertice di discipline come iltennis, lo sci, la pallavolo, il rugby, l’atletica; lo sono i loro tecnici e i loro dirigenti.

 

Addirittura abbiamo avuto discipline sportive come il ciclismo, il pugilato e, in parte, la pallacanestro che hanno fatto “marcia indietro” facendo rientrare nel dilettantismo attività fino a quel tempo considerate professionistiche.

 

Ma andiamo avanti. Tutti noi che ci occupiamo di sport ripetiamo, come un mantra, che la vera forza del mondo sportivo è il “volontariato“. Ma, anche qui, manca l’intesa su chi siano i c.d. volontari. Solo quelli che prestano a titolo esclusivamente gratuito la propria attività in favore di sodalizi sportivi o anche quelli che percepiscono i compensi previsti (e defiscalizzati) per le attività sportive dilettantistiche? Perchè, ad esempio, l’ISTAT li ha uniti. E, secondo me, mettere insieme chi non percepisce nulla (e spesso ne mette dei propri) con chi prende 620 euro netti al mese (un dodicesimo di 7.500 euro) – anche al limite per insegnare un’ora alla settimana aerobica – fa una bella differenza. Mi piacerebbe avere una statistica di quanti siano stati i soggetti che hanno percepito nel 2015 compensi sportivi defiscalizzati. Credetemi sarebbe un bel numero, tale da far rivedere il concetto di volontariato nello sport se tale definizione si dovesse leggere solo in termini di gratuità.

 

Finiamo con un’ultima considerazione. Sta avendo molto successo la formula della società a responsabilità limitata sportiva dilettantistica, ma proviamo a fare questo confronto tra una società a responsabilità limitata per come disciplinata dal codice civile e una società a responsabilità limitata sportiva che voglia godere di tutte le agevolazioni fiscali.

 

SOCIETÀ A RESPONSABILITÀ LIMITATA

SOCIETÀ SPORTIVA A RESPONSABILITA’ LIMITATA

 

Scopo di lucro

 

Assenza di scopo di lucro

 

 Voto in proporzione alle quote sottoscritte

 

 

Voto per testa

 

Cedibilità delle quote per atto tra vivi

 

Incedibilità delle quote per atto tra vivi

 

Libera destinazione dei beni in caso di scioglimento

 

Destinazione obbligatoria dei beni in caso di scioglimento

 

Libera scelta degli amministratori

 

Non possono essere amministratori coloro che siano colpiti da sanzioni disciplinari dell’ordinamento sportivo o che lo siano già in altri sodalizi sportivi aderenti alla medesima federazione

 

Non mi sembra proprio che con lo stesso termine, società a responsabilità limitata, si indichi la stessa cosa.

 

Ne deriva che fino a quando non ci “mettiamo d’accordo” sul significato da dare a questi termini, sarà difficile arrivare a quella legge quadro sullo sport che, comunque, alla luce, forse, anche di quanto sopra evidenziato, appare sempre più urgente.

 


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