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La riforma dello sport

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Il Consiglio dei Ministri del 26 febbraio, nell’imminenza della scadenza della delega, ha approvato i cinque decreti delegati di riforma dello sport di cui alla L. 86/2019.

 

Come è noto, l’approvazione di questi decreti è stata oggetto di un intenso dibattito che vedeva contrapposte le forze politiche del precedente Governo con le istituzioni sportive (Coni e Federazioni): ciò aveva fatto temere che il termine del 28 febbraio scadesse senza approvazione dei testi.

 

La soluzione adottata appare, però, anch’essa non priva di criticità. Infatti, accogliendo una richiesta proveniente dal mondo sportivo, che aveva proposto, in subordine alla non approvazione, appunto il differimento sulla entrata in vigore del provvedimento (con il conseguente obiettivo, neanche tanto recondito, di modificarne i contenuti) si è provveduto, a quanto consta (i testi al momento in cui sono redatte le presenti note non sono stati ancora pubblicati in Gazzetta Ufficiale), a rinviare al 1° luglio 2022 l’entrata in vigore della novella sul lavoro sportivo sia dilettantistico che professionistico, mentre il comunicato ufficiale del governo poi espressamente indica che: “Con un successivo provvedimento del Consiglio dei Ministri sarà disposto, infine, il differimento dell’applicazione degli ulteriori decreti, relativi ad agenti sportivi, norme di sicurezza per gli impianti sportivi, semplificazione burocratica, contrasto alla violenza di genere e sicurezza degli sport invernali”.

 

Si ritiene, pertanto, che l’unica parte che dovrebbe entrare in vigore a partire dal giorno successivo alla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale siano i primi 4 titoli del decreto in ordine agli enti sportivi professionistici e dilettantistici.

 

Non possiamo fare a meno di sottolineare come, in questo modo, decada la novità che avevamo accolto con maggior favore di tutta la riforma, ossia la possibilità per le Asd di ottenere, automaticamente, con l’iscrizione al Registro, la personalità giuridica di diritto privato. Questa possibilità, infatti, era contenuta nel decreto semplificazione, di cui il comunicato del Consiglio dei ministri ha già preannunciato il differimento.

 

Apparentemente resta il problema delle cooperative sportive che non potrebbero più essere riconosciute ai fini sportivi e si dovrebbe provvedere alla loro cancellazione dai registri Coni.

 

Ma la novità che desta maggiori preoccupazioni appare essere il combinato disposto di cui agli articoli 7 e 9 del decreto entrato in vigore, che prevede che il sodalizio sportivo debba svolgere attività sportiva “in via stabile e principale” e che le rimanenti attività possano essere svolte solo se “abbiano carattere secondario e strumentale rispetto alle attività istituzionali secondo criteri e limiti definiti con decreto …” ( se il metro dell’emanazione di questo decreto sarà il medesimo di quello della riforma del terzo settore, che dopo ormai quasi quattro anni dalla sua entrata in vigore sta ancora attendendo il decreto sulle attività diverse, le preoccupazioni sono tante).

 

Questo potrebbe significare che proventi quali posti di ristoro, centri benessere, affitto spazi, merchandising, pubblicità nella loro sommatoria dovranno essere comunque inferiori ai proventi diretti per attività sportive. Se fosse così, gli effetti sarebbero forti per il mondo dello sport.

 

La consapevolezza che per il 2021 nessuna altra norma della riforma presumibilmente entrerà in vigore (e la facile profezia che le stesse saranno abbondantemente riviste rispetto al testo appena approvato) ci porta a trascurare ogni approfondimento in merito per concentrarci, invece, su un tema che abbiamo visto essere messo poco alla luce.

 

Ossia cosa accadrà, in special modo per la disciplina del lavoro sportivo dilettantistico (per quello professionistico la L. 91/1981, dopo 40 anni, continuerà la sua onorata carriera) nel periodo transitorio, ossia a partire già dallo stesso giorno in cui sarà possibile riprendere le attività.

 

Tutta la Giurisprudenza più recente, anche di legittimità, aveva ormai acquisito la prestazione sportiva dilettantistica come prestazione lavorativa speciale, come tale distinta dalla classica ripartizione tra lavoro autonomo e subordinato (“…in un’ottica premiale della funzione sociale connessa all’attività sportiva dilettantistica, quale fattore di crescita sul piano relazionale e culturale, il legislatore ha inteso definitivamente chiarire che anche i compensi per le attività di formazione, istruzione ed assistenza ad attività sportiva dilettantistica beneficiano dell’esenzione fiscale e contributiva, senza voler limitare, come in precedenza in alcuni ambiti sostenuto, tale favor alle sole prestazioni rese in funzione di una partecipazione a gare e/o a manifestazioni sportive…” – Cass. Civ., Sez. lavoro, ordinanza n. 24365 del 30.09.2019).

 

La stessa prassi amministrativa era arrivata ad analoga conclusione “… la volontà del legislatore … è stata certamente quella di riservare ai rapporti di collaborazione sportivo-dilettantistici una normativa speciale volta a favorire e ad agevolare la pratica dello sport dilettantistico rimarcando la specificità di tale settore che contempla anche un trattamento differenziato rispetto alla disciplina generale che regola i rapporti di lavoro …” (circolare INL n. 1/2016).

 

Nel momento in cui una norma, regolarmente approvata sia pure non ancora in vigore, esclude questo tertium genus costruito dalla Giurisprudenza e riporta il lavoro sportivo esclusivamente nell’alveo dei rapporti subordinati o autonomi, la conclusione potrebbe essere che, in tutti quei casi in cui l’attività svolta dal prestatore costituisca una obbligazione di lavoro non si potrà comunque già da ora più riconoscere solo il compenso agevolato di cui all’articolo 67, comma 1, lettera m), Tuir.

 

Spero di sbagliarmi.

 

 


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