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Cooperative sportive tra riforma terzo settore e legge di bilancio

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La cooperativa è una fattispecie inserita tra le ipotesi possibili per l’esercizio di una attività sportiva solo a partire dalla L. 128/2004 (legge di conversione del D.L. 72/2004), che ha integrato le forme costitutive delle società sportive dilettantistiche di cui all’articolo 90, comma 17, L. 289/2002.

La caratteristica che connota le cooperative sportive dilettantistiche rispetto alla figura generale tipizzata dal legislatore del codice civile è data essenzialmente dalla tipologia dell’attività svolta, ossia l’attività sportiva dilettantistica. Ciò non influisce sugli elementi essenziali della forma cooperativa. Questa, infatti, potrà essere sia di servizi che di produzione lavoro.

Su quest’ultimo punto si apre una possibile novità legata alla novella della disciplina dei compensi sportivi introdotti dalla legge di Bilancio 2018. L’espresso riconoscimento della prestazione sportiva tra quelle di lavoro nella forma della collaborazione coordinata e continuativa, sia pure atipica, consente di classificarle tra quelle richieste ai fini del computo dei lavoratori delle cooperative di produzione e lavoro.

In sostanza, l’adeguamento dello schema cooperativo ai contenuti prescritti dall’articolo 90, commi 17 e 18, L. 289/2002, non contrasta con la realizzazione dello scopo mutualistico, né con riferimento alla categoria delle cooperative a mutualità prevalente, con i vincoli prescritti dall’articolo 2514 cod. civ..

Le cooperative sportive, per la loro natura di soggetti imprenditoriali, di cui al Libro V cod. civ., “possono”,ove ne sussistano i presupposti, entrare nel Terzo settore assumendo lo status d’impresa sociale, disciplinata dal D.Lgs. 112/2017. Ciò in quanto la lettera u) del primo comma dell’articolo 2 della citata disposizione espressamente elenca, tra le attività di interesse generale esercitabili in via stabile e principale dalle imprese sociali anche: “l’organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche”.

Questa possibilità sembra produrre, in materia di ristorno, una sorta di doppio regime per il mondo delle cooperative sportive. Quelle, infatti, che decidessero di “non entrare” nel terzo settore dovrebbero necessariamente applicare il regime di cui al comma 18 del citato articolo 90 L. 289/2002 che espressamente, alla sua lettera d), prevede che gli statuti debbano prevedere che: “i proventi delle attività non possono in nessun caso essere divisi fra gli associati, anche in forme indirette”  con conseguente esclusione di ogni forma di potenziale ristorno.

Quelle cooperative sportive che, invece, richiedessero l’iscrizione nei registri delle imprese sociali, potranno, invece, godere della disciplina di cui all’articolo 3 D.Lgs. 112/2017 che apre ad una parziale rimuneratività in favore dei soci, con i limiti ivi indicati.

La circostanza che tale disciplina non sia ritenuta incompatibile con quella sopra descritta deriva da due circostanze.

La prima, la autonoma disciplina prevista dai soggetti del terzo settore che praticano sport rispetto a quelli che si limitano solo all’iscrizione al registro Coni. L’altra, l’avvenuta apertura prevista dalla legge di Bilancio 2018(L. 205/17) la quale ha introdotto nell’ordinamento, appunto, la società sportiva lucrativa. È noto allo scrivente che, facendo riferimento solo alle società di cui al titolo quinto del libro quinto del codice civile, detta ultima disciplina non trova diretta applicazione per il mondo delle cooperative sportive, ma è altrettanto vero che, limitando ulteriormente il principio di assenza di scopo di lucro nello sport dilettantistico, non credo possa far ritenere incompatibile, per le cooperative sportive imprese sociali l’istituto del ristorno.

Si deve però precisare che, in tal caso, ad avviso di chi scrive, la cooperativa sportiva impresa sociale, soggetto del Terzo settore, dovrà necessariamente mantenere l’iscrizione al Registro Coni ai fini del riconoscimento sportivo, ma agirà da soggetto del Terzo settore. Pertanto dovrà rispettare la disciplina (e poter utilizzare le diverse agevolazioni previste) di cui ai D.Lgs. 112/2017 e 117/2017, ma non potrà utilizzare le norme di favore previste per lo sport dilettantistico che fossero con queste in contrasto.

Va ricordato che a queste ultime, stante la previsione che il titolo decimo del codice del terzo settore non si applica alle imprese sociali, viene mantenuta la possibilità di godere delle agevolazioni di cui alla L. 398/1991

Si pone un ulteriore quesito. Possono essere riconosciute nel nostro ordinamento cooperative sociali che praticano attività sportive?

La risposta, ad oggi, non può che essere negativa. Infatti le cooperative sociali rientrano, per il solo fatto di essere tali (ossia senza che sia necessario fare espressa richiesta, come accade per le cooperative non sociali) tra le imprese sociali.

L’articolo 17 D.lgs. 112/2017, novellando l’articolo 1, comma 1, lett. a), L. 381/1991, include, tra le attività di interesse generale praticabili dalle cooperative sociali, alcune delle ulteriori attività indicate dall’articolo 2 D.Lgs. 112/17 senza ricomprendervi, però, la lettera relativa alla pratica sportiva che, pertanto, dovrà intendersi non ricompresa nel perimetro delle attività praticabili dalle cooperative sociali.

 

 


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