seguici su Facebook

Richiesta iscrizione/informazioni per

Acconsento al trattamento dei dati

Il nuovo decreto sul cinque per mille

// -

Con un “po’ di ritardo” (doveva essere emanato, ai sensi di quanto previsto dall’articolo 4 D.Lgs. 111/2017 entro 120 giorni dall’agosto 2017) è stato pubblicato, nella Gazzetta Ufficiale n. 231 del 17.09.2020, il D.P.C.M. 23.07.2020 con il quale sono state disciplinate le modalità e i termini per l’accesso al riparto del cinque per mille dell’imposta sul reddito delle persone fisiche degli enti destinatari del contributo, nonché le modalità e i termini per la formazione, l’aggiornamento e la pubblicazione dell’elenco permanente degli enti iscritti al riparto e per la pubblicazione degli elenchi annuali degli enti ammessi.

 

L’articolo 1 prevede, al comma 1, lett. a), che possa essere destinato, in base alla scelta del contribuente, al sostegno degli enti del terzo settore iscritti nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

 

In attesa della istituzione di detto registro, opportunamente, il comma 2 prevede, però, che detta disposizione abbia effetto “a decorrere dall’anno successivo a quello di operatività del registro unico nazionale del terzo settore”.

 

Resta comunque confermato che, fino a tale data, la possibilità di partecipare al riparto sarà riservata solo a organizzazioni di volontariato, onlus e associazioni di promozione sociale regolarmente iscritte negli attuali registri tenuti dalle Regioni e dalla Agenzia delle Entrate.

 

Il successivo articolo 3 prevede che gli enti del terzo settore debbano dichiarare, in sede di iscrizione al Runts, di volersi accreditare anche ai fini dell’accesso al contributo del cinque per mille.

 

Dopo aver elencato le altre realtà aventi titolo per accedere (enti di ricerca scientifica e sanitariaattività sociali del Comune di appartenenza), il comma 1 dell’articolo 1, alla lettera e), prevede che il riparto del contributo possa essere destinato, in base alla scelta del contribuente alle seguenti finalità: “sostegno delle associazioni sportive dilettantistiche riconosciute ai fini sportivi dal Coni che siano affiliate agli enti di promozione sportiva” nella cui organizzazione è presente il settore giovanile che svolgono prevalentemente attività di avviamento e formazione allo sport dei giovani di età inferiore a 18 anni, o di avviamento alla pratica sportiva a favore di persone di età non inferiore a 60 anni, o nei confronti di soggetti svantaggiati in ragione delle condizioni fisiche, psichiche, economiche, sociali o familiari.

 

La circostanza che la norma indicata faccia riferimento solo alle Asd affiliate agli Eps appare probabilmente un errore, in quanto il successivo articolo 6, che disciplina le modalità di accreditamento per l’accesso al contributo, prevede espressamente anche l’affiliazione a Fsn e Dsa. Ci si augura che il punto sia presto chiarito.

 

Da evidenziarsi che il successivo articolo 2 prevede che, ai fini dell’accreditamento, le sportive dovranno rivolgersi, come amministrazione competente, al Coni, pur se le bozze di testo unico sullo sport che sono circolate non prevedono più il Registro delle associazioni e società sportive dilettantistiche in capo a detto ente.

 

Sia gli enti del terzo settore che le sportive dovranno presentare domanda entro il 10 aprile in via telematica.

 

Entro il successivo giorno 20, dai rispettivi enti accreditanti saranno pubblicati gli elenchi dei soggetti che hanno presentato domanda.

 

Entro il 30 aprile sarà possibile ricorrere contro eventuali esclusioni, e il successivo 10 maggio è il termine previsto per la pubblicazione degli elenchi definitivi.

 

L’inserimento in elenco, fermo restando i requisiti per l’accesso ai benefici, esplica effetti anche per gli esercizi finanziari successivi a quello di iscrizione.

 

I beneficiari dovranno redigere, entro un anno dalla ricezione delle somme, un apposito rendiconto che indichi “in modo chiaro e trasparente” la destinazione e l’utilizzo delle somme percepite da inviare all’amministrazione accreditante per il controllo.

 

In caso di ricevimento di contributi inferiori ai 20.000 euro non saranno tenuti all’invio del rendiconto e della relazione, che dovranno comunque essere redatti e detenuti dal sodalizio ricevente.

 

Il rendiconto dovrà indicare le spese sostenute per il funzionamento del soggetto beneficiario, ivi incluse le spese per risorse umane e per l’acquisto di beni o servizi, dettagliate per singole voci di spesa, “con l’evidenziazione della loro riconduzione alle finalità e agli scopi istituzionali del soggetto beneficiario” nonché gli eventuali accantonamenti delle somme percepite per la realizzazione di progetti pluriennali con durata massima triennale, fermo restando l’obbligo di rendicontazione successivamente al loro utilizzo.

 

Detto rendiconto dovrà essere pubblicato entro trenta giorni dalla ultima prevista per la compilazione anche sul sito internet della associazione.

 

Il contributo potrà essere recuperato se l’erogazione è avvenuta a seguito di dichiarazioni mendaci o sia stato impiegato per finalità diverse da quelle perseguite istituzionalmente dal soggetto beneficiario.

 


Studio Legale Associato Martinelli Rogolino Giancola - Piazza Trento e Trieste, 2 – 40137 Bologna
Tel. +39 051.384657 r.a. - P.IVA 04122920376
segreteria@martinellirogolino.it  |  amministrazione.martinellirogolino@pec.it
®2013 ab studio. All Rights Reserved | PRIVACY