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Le collaborazioni sportive in attesa della delibera CONI

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La previsione, contenuta all’articolo 1, comma 358, L. 205/2017, di inquadramento quale collaborazione coordinata e continuativa delle collaborazioni rese a fini istituzionali in favore delle associazioni e società sportive dilettantistiche affiliate alle federazioni sportive nazionali, alle discipline sportive associate e agli enti di promozione sportiva riconosciuti dal C.O.N.I. “come individuati e disciplinati dall’articolo 90 della legge 27 dicembre 2002, n. 289” nonché delle società sportive dilettantistiche lucrative, continua a far discutere, per i suoi profili operativi, i professionisti e i dirigenti sportivi tenuti ad applicarla.

Diventa necessario individuare quali siano le prestazioni ricomprese in detta definizione. Ossia se la qualifica si deve limitare “ai rapporti di collaborazione che si concretano in prestazioni di lavoro esclusivamente personalicontinuative e le cui modalità di esecuzione sono organizzate dal committente anche con riferimenti ai tempi e luoghi di lavoro» (articolo 2, comma 1, D.Lgs. 81/2015) il cui secondo comma appare espressamente richiamato nella definizione contenuta nella legge di Bilancio o, invece, se detta definizione racchiuda, comunque, tutte le prestazioni per le quali, per le non lucrative, abbiamo fino ad oggi applicato la disciplina di cui all’articolo 67, comma 1, lettera m),Tuir (i c.d. compensi sportivi) e, per le lucrative, anche le eventuali attività “occasionali”.

Va immediatamente evidenziato come, seguendo l’indirizzo avviato dall’Ispettorato Nazionale del Lavoro con la sua circolare 1/16 («… la volontà del legislatore…. è stata certamente quella di riservare ai rapporti di collaborazione sportivo – dilettantistici una normativa speciale volta a favorire e ad agevolare la pratica dello sport dilettantistico rimarcando la specificità di tale settore che contempla anche un trattamento differenziato rispetto alla disciplina generale che regola i rapporti di lavoro”), l’approccio al tema deve essere legato alla specificità del fenomeno sportivo.

Partiamo dall’analisi della disciplina sui compensi sportivi prevista dal testo unico delle imposte sui redditi. Questa prevede, per quanto di nostro interesse, due fattispecie distinte, “l’esercizio dirette di attività sportive dilettantistiche” e i “rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di carattere amministrativo-gestionale di natura non professionale”. Con particolare riferimento a questa seconda figura, ove il riferimento alle collaborazioni coordinate e continuative fosse tipizzato avremmo che le “amministrativo – gestionali” occasionali non potrebbero godere dei compensi sportivi.

D’altro canto un uso “atecnico” del termine lo troviamo anche nella disciplina delle attività sportive professionistiche. Infatti l’articolo 3, comma 2, L. 91/1981 prevede, ad esempio, che le prestazioni a titolo oneroso dell’atleta professionista costituiscano oggetto di contratto di lavoro autonomo anche quando, ad esempio “l’attività sia svolta nell’ambito di una singola manifestazione sportiva”. L’articolo 15, comma 1 della stessa legge prevede che le prestazioni sportive oggetto di contratto di lavoro autonomo siano riconducibili, appunto, alle collaborazioni coordinate e continuative (sul punto vedi anche la risoluzione AdE 79/2006).

Ad analogo conclusione si giunge anche facendo ancora riferimento alla circolare 1/16 della INL laddove prevede che: “l’applicazione della norma agevolativa che riconduce tra i redditi diversi le indennità erogate ai collaboratori è consentita, solo al verificarsi delle seguenti condizioni:

  1. che l’associazione / società sportiva dilettantistica sia regolarmente riconosciuta dal Coni attraverso l’iscrizione nel registro delle società sportive;
  2. che il soggetto percettore svolga mansioni rientranti, sulla base dei regolamenti e delle indicazioni fornite dalle singole federazioni, tra quelle necessarie per lo svolgimento delle attività sportivo – dilettantistiche così come regolamentate dalle singole Federazioni

Non vi è dubbio che il documento di prassi amministrativa si riferisca a tutta la gamma di compensi sportivi ex articolo 67, comma 1, lettera m), Tuir. La qualificazione come collaborazione coordinata e continuativaprevista dal legislatore delle prestazioni “individuate dal Coni” non può, ad avviso di chi scrive, essere ritenuta un “di cui” di quelle “regolamentate dalle singole Federazioni” indicate dall’Ispettorato Nazionale del lavoro.

Ne deriva che l’inquadramento del legislatore non poteva che riferirsi all’intero perimetro, per le non lucrative, del campo di applicazione della disciplina sui compensi sportivi e, per le lucrative, per tutte le prestazioni non riconducibili al lavoro subordinato o all’esercizio di arti e professioni. Ciò anche, per quest’ultime, per evitare che le collaborazioni continuative possano godere della parziale decontribuzione previdenziale di cui all’articolo 1, comma 360, legge Bilancio e quelle occasionali no.

Assodato ciò ne derivano due rilevanti conseguenze operative:

  1. la qualifica delle prestazioni sportive quali collaborazioni coordinate e continuative di tutte le prestazioni sportive decorrerà solo dalla delibera Coni che le individuerà giusto quanto previsto dal legislatore
  2. da ciò deriveranno una serie di adempimenti (comunicazione al centro per l’impiego, cedolino paga, LUL, sicurezza sul lavoro) che il mondo sportivo non ha la forza organizzativa ed economica di rispettare da un lato e che dall’altro, vedi i premi, diventa impossibile fare.

La scommessa sarà vedere se si riuscirà a mantenere una importante qualificazione sotto il profilo lavoristico della prestazione sportiva dilettantistica senza “uccidere” di formalità, in alcuni casi impraticabili, il mondo dello sport.

 


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