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Le nuove figure tipizzate di lavoratore sportivo – prima parte

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Una delle maggiori novità collegate alla entrata in vigore del nuovo articolo 25, D.Lgs. 36/2021 sul lavoro sportivo è dato dall’elencazione tassativa delle qualifiche dei soggetti che potranno essere ritenuti lavoratori sportivi e, come tali, soggetti alla nuova disciplina prevista dal legislatore.

 

Il presupposto per tutte le figure è che l’attività sia svolta a titolo oneroso.

 

Non sono invece lavoratori sportivi i tesserati “volontari” che percepiscono esclusivamente il rimborso delle spese vive sostenute per l’effettuazione dell’incarico nonché, per atleti, allenatori e istruttori i premi unilateralmente determinati dalla Federazione o dal sodalizio sportivo per il quale sono tesserati.

 

Atleta

È sicuramente la qualifica che offre le minori difficoltà all’interprete. Sono da considerare tali tutti i soggetti tesserati all’organismo affiliante in qualità di atleta/giocatore e svolgono tale attività a titolo oneroso.

 

Allenatore

Sono tali coloro i quali, però, oltre che essere tesserati, siano anche “abilitati” dall’organismo affiliante a seguire le attività agonistiche degli atleti tesserati.

 

Istruttore

In assenza di una definizione legislativa, si ritiene che debbano essere considerati tali i tesserati “abilitati” dall’organismo affiliante a svolgere attività formativa per la disciplina sportiva praticata. Si pone il problema se possa essere ugualmente riconosciuto il titolo conseguito da diverso organismo sportivo riconosciuto dal Coni rispetto a quello affiliante.

 

Il tema è il tesseramento.

Se l’organismo affiliante tessera come istruttore un soggetto che ha conseguito il brevetto da altro ente nulla osta, in assenza di tesseramento si ritiene che il mero possesso di brevetto rilasciato da altro ente non consenta il consolidarsi di una prestazione di lavoro sportivo.

 

Direttore tecnico

È la prima, delle figure indicate all’articolo 25, di cui viene, all’articolo 2, riportata la definizione.

 

Sono tali coloro i quali: “curano l’attività concernente l’individuazione degli indirizzi tecnici di una società sportiva, sovraintendono alla loro attuazione e coordinano le attività degli allenatori a cui è affidata la conduzione tecnica delle squadre delle società sportive”.

 

Dalla lettura della declaratoria si ritiene che il direttore tecnico, per essere considerato tale, dovrà essere tesserato per l’organismo affiliante e avere brevetto per allenare la squadra che partecipa al campionato di maggior livello del sodalizio sportivo contraente.

 

Attenzione perché la presenza del direttore tecnico potrebbe porre in condizione di eterodirezione (e quindi subordinazione) gli allenatori alle “sue dipendenze”.

 

Direttore sportivo

È la seconda figura normata dall’articolo 2. È tale colui: “che cura l’assetto organizzativo e amministrativo di una società sportiva con particolare riferimento alla gestione dei rapporti fra società, atleti e allenatori, nonché la conduzione di trattative con altre società sportive aventi ad oggetti il trasferimento di atleti, la stipulazione delle cessioni dei contratti e il tesseramento”.

 

Questa è una figura abbastanza problematica.

 

In primis perché la maggior parte delle Federazioni non ha un tesseramento specifico per la figura del direttore sportivo, (sarà comunque necessario un tesseramento almeno come dirigente sociale) anche perché non esiste una formazione specifica per tale ruolo se non quella, comunque, non in esclusiva del c.d. “manager dello sport”, intendendo come tale il soggetto in possesso della laurea magistrale in organizzazione e gestione dei servizi per lo sport e le attività motorie (classe LM-47).

 

Infine, perché molte delle attività indicate sono svolte da soggetti che all’interno del sodalizio sportivo hanno qualifiche diverse quali segretario generale o general manager.

 

Si pone pertanto un problema: se le attività sopra riportate sono svolte a titolo oneroso da soggetto che non possiede, formalmente, la qualifica di direttore sportivo, potrà essere ritenuto de facto lavoratore sportivo?

 

A mio avviso (ma appare opportuno sul punto attendere chiarimenti ufficiali) la risposta è positiva, prevalendo l’aspetto operativo delle funzioni rispetto alla qualifica formale, resta però un margine di dubbio che sarebbe opportuno venisse chiarito in una FAQ o in una circolare della Pubblica Amministrazione.

 

Inoltre queste funzioni si sovrappongono a quelle “classicamente” assegnate ai collaboratori amministrativo – gestionali.

 

Non possiamo dimenticare come la disciplina del direttore sportivo sia molto più favorevole di quella del collaboratore.

 

Nel suo caso diventano applicabili le semplificazioni delle funzioni lavoro previste con il registro delle attività sportive:

  • si applica la presunzione di co.co.co. per le prestazioni inferiori alle 24 ore (diamo già con fiducia il dato che diventerà ufficiale solo dopo l’approvazione del c.d. correttivo bis)
  • si applica l’aliquota previdenziale del 25%,

 

tutte agevolazioni, queste, non applicabili alle collaborazioni amministrativo gestionali.

 

di Guido Martinelli e Francesco Scrivano


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