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WELFARE AZIENDALE E CORSI SPORTIVI – TRATTAMENTO FISCALE DEL RIMBORSO DELLE SPESE SOSTENUTE DAL DIPENDENTE PER IL CORSO SPORTIVO DEL FIGLIO

10/07/2024 - Bologna

I rimborsi spese versati dal datore di lavoro a favore dei dipendenti per l’attività sportiva dei figli sono esclusi dal welfare aziendale se l’attività sportiva non è ricompresa nel piano scolastico-formativo di un istituto scolastico e come tali concorrono alla formazione del reddito dei dipendenti.

 

Il chiarimento arriva con la risposta n.144/2024 dell’Agenzia delle Entrate sul quesito di un’azienda in relazione al trattamento fiscale delle somme rimborsate in alternativa al c.d. “premio di produttività aziendale”, al dipendente per l’attività sportiva dei figli, nell’ambito di un piano di welfare aziendale.

 

L’Ufficio rimane in linea con la prassi amministrativa precedente – circolare n. 28/2016 – ed interpreta in senso restrittivo l’articolo 51 co. 2 lett. f-bis) del TURI che esclude dal reddito le somme e le prestazioni erogate per servizi di educazione e istruzione da parte del lavoratore o familiari, limitando l’operatività della disposizione alle sole prestazioni legate alla formazione scolastica.

 

In buona sostanza, per fruire della “neutralità fiscale” il rimborso spese erogato deve essere collegato ad un servizio incluso nell’offerta formativa scolastica e quindi reso da istituto scolastico direttamente ovvero indirettamente tramite convenzione con enti sportivi dilettantistici ma sempre nel presupposto della presenza del piano formativo scolastico.

 

Pertanto, i rimborsi erogati dall’azienda ai dipendenti per permettere ai figli di quest’ultimi di svolgere mera attività sportiva attraverso l’ASD/SSD sono esclusi dal welfare aziendale in quanto estranei al piano scolastico-formativo.

 

***

 

L’OPINIONE DELLO STUDIO

 

Ad opinione dello studio, l’attività sportiva promossa da ciascuna ASD/SSD potrebbe comunque essere ricondotta al regime di favore di esclusione dal reddito di lavoro dipendente, ai sensi del medesimo art. 51 co. 2 lettera f), TUIR secondo cui non costituiscono reddito i rimborsi spese avvenuti per l’utilizzo di servizi di utilità sociale qualora messi a disposizione dal datore di lavoro per i dipendenti e loro familiari.

Infatti l’art. 33 della Costituzione italiana riconosce “(…) il valore educativo, sociale e di promozione del benessere psicofisico dell’attività sportiva in tutte le sue forme”.

 

In tal senso, i corrispettivi per le attività sportive rese da enti sportivi dilettantistici parrebbero beneficiare dell’esenzione attraverso un’interpretazione maggiormente estensiva dell’art. art. 51 co. 2 lettera f), TUIR, tuttavia tale interpretazione potrebbe essere avallata solo tramite le decisioni della giurisprudenza che ad oggi non ha ancora affrontato un tema simile.

 

Resta la contraria prassi applicativa dell’Agenzia delle Entrate.

 


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