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“L’attività retribuita: lavoro subordinato, autonomo, collaborazione coordinata e continuativa” (articolo pubblicato sul sito della Federazione Italiana Pesistica)

09/05/2024 - Bologna

Con l’entrata in vigore del decreto correttivo bis si chiude il “cerchio” sulla riforma dello sport e in particolare sulla disciplina del rapporto di lavoro nello sport. La figura del lavoratore sportivo, come già sappiamo, assume un ruolo centrale nella riforma della disciplina.

 

Ma quali sono le regole per la gestione del rapporto di lavoro subordinato? 

 

Con l’entrata in vigore del decreto correttivo bis (D.lgs. n. 120/2023) si chiude il “cerchio” sulla riforma dello sport e in particolare sulla disciplina del rapporto di lavoro nello sport. Per quanto riguarda la gestione del rapporto di lavoro, la norma elemina la distinzione tra settore professionistico e dilettantistico per il rapporto di lavoro, e andando a prevedere, all’art. 25, una definizione unitaria della figura del lavoratore sportivo. Lavoratore sportivo che diventa tale nel momento in cui la sua attività svolta preveda il diritto a percepire un corrispettivo e che lo differenzia dalla figura del volontario ovvero di colui che non ha diritto a percepire alcun compenso ma il mero rimborso delle spese sostenute nello svolgimento dell’incarico/attività.

 

Chi è il lavoratore sportivo?

 

La figura del lavoratore sportivo viene individuata dall’ art. 25 del D.lgs. n. 36/2021 ovvero l’atleta, l’allenatore, l’istruttore, il direttore tecnico, il direttore sportivo, il preparatore atletico e il direttore di gara che, senza alcuna distinzione di genere e indipendentemente dal settore professionistico o dilettantistico, esercita l’attività sportiva verso un corrispettivo a favore di un soggetto dell’ordinamento sportivo iscritto nel Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche, nonché a favore delle Federazioni sportive nazionali, delle Discipline sportive associate, degli Enti di promozione sportiva, delle associazioni benemerite, anche paraolimpici, del CONI, del CIP e di Sport e salute S.p.a. o di altro soggetto tesserato»

 

Quanto alle anzidette figure tipizzate, la riforma dello sport prevede la definizione solo di alcune di esse, quali ad esempio il direttore sportivo, il direttore tecnico e direttore di gara. La figura dell’allenatore, per la quale non è prevista la definizione legale, va ricondotta in quella più ampia di tecnico federale, ed in ragione di ciò l’allenatore, titolare di contratto di lavoro sportivo ai sensi degli articoli 25 e ss del d. lgs. 36/2021, può essere riconosciuto tale solo se tesserato come allenatore per l’organismo affiliante che ha provveduto al riconoscimento ai fini sportivi della ASD/SSD committente.

 

Prosegue, inoltre, l’art. 25 nel far rientrare nella disciplina del lavoratore sportivo ogni altro tesserato che svolge verso un corrispettivo le mansioni rientranti, sulla base dei regolamenti tecnici della singola disciplina sportiva, tra quelle necessarie per lo svolgimento di attività sportiva, con esclusione delle mansioni di carattere amministrativo-gestionale.

 

A tal fine, in data 21 febbraio 2024, è stato pubblicato il cd. “Mansionario sportivo” ossia l’elenco delle ulteriori mansioni necessarie per lo svolgimento di attività sportiva, sulla base dei regolamenti tecnici delle singole discipline sportive, comunicate al Dipartimento stesso dalle FSN e dalle DSA, anche paralimpiche, attraverso il CONI e il CIP.

 

L’elenco tenuto presso il Dipartimento per lo Sport potrà essere annualmente integrato dal Ministero dello Sport.

 

Da quanto finora detto e dalla lettura del mansionario sportivo emerge la certezza che non rientrano nella definizione di lavoratori sportivi tutti quei soggetti che non partecipano direttamente alla competizione sportiva (custodi, receptionist, addetti alle pulizie, manutentori impianti, ecc) per i quali, salva diversa previsione dei regolamenti tecnici, trovano applicazione le norme ordinarie sui rapporti di lavoro subordinati. Non sono lavoratori sportivi coloro che forniscono prestazioni nell’ambito di una professione la cui abilitazione professionale è rilasciata al di fuori dell’ordinamento sportivo e per il cui esercizio devono essere iscritti in appositi albi o elenchi tenuti dai rispettivi ordini professionali.

 

Pertanto, ad esempio, i medici e i massaggiatori non svolgono una attività sportiva ma svolgono, anche se previsti dai regolamenti federali, un’attività collegata alla loro attività professionale propria e non possono essere classificati come lavoratori sportivi. Anche i collaboratori amministrativo gestionali non sono lavoratori sportivi ma ad essi vengono estesi i benefici di natura fiscale e previdenziale previsti per i lavoratori sportivi. Una volta definito il lavoratore sportivo, il legislatore stabilisce che ricorrendone i presupposti, l’attività di lavoro sportivo può costituire oggetto di un

 – rapporto di lavoro subordinato;

 – rapporto di lavoro autonomo;

 – rapporto di lavoro autonomo nella forma di collaborazioni coordinate e continuative (art. 409, comma 1, n. 3, cpc).

 

Con il correttivo bis è stata prevista la possibilità da parte delle Associazioni e Società sportive dilettantistiche, le Federazioni Sportive Nazionali, le Discipline Sportive Associate, le associazioni benemerite e gli Enti di Promozione Sportiva, anche paraolimpici, il CONI, il CIP e la società Sport e salute S.p.a. di avvalersi di prestatori di lavoro occasionale.

 

Articolo 

 A cura di Stefania Pensa e Biagio Giancola

Organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS)

08/05/2024 - Bologna

Pubblicati online dall’Agenzia delle entrate:

- l’elenco definitivo delle Onlus, che hanno chiesto di accedere al beneficio del 5 per mille 2024, integrato con le domande di accreditamento per l’accesso al beneficio del 5 per mille 2024 (anno di imposta 2023) presentate dalle Onlus iscritte alla relativa Anagrafe entro il 10 aprile scorso
e
- l’elenco permanente delle organizzazioni accreditate per il 2024 aggiornato.

I dati aggiornati si trovano nella sezione “5 per mille” del sito web dell’Agenzia delle Entrate (sito)

Novità per le associazioni non sportive – Modello EAS per le variazioni 2023

21/03/2024 - Bologna

 

Entro il 02/04/2024, essendo domenica il 31/03 e festivo l’1/04, va inviato telematicamente il modello EAS, direttamente dall’ente associativo tramite Fisconline o Entratel, oppure tramite intermediari abilitati a Entratel, nel caso in cui siano intervenute delle variazioni dei dati nel 2023.

Tale modello permette di fruire della non imponibilità di quote e contributi associativi nonché, per determinate attività, dei corrispettivi percepiti dagli enti associativi privati, in possesso dei requisiti richiesti dalla normativa tributaria.

 

Designazione dei Direttori di Gara – indicazioni operative per le comunicazioni

18/03/2024 - Bologna

 

In questi giorni, la piattaforma del RAS (registro Nazionale delle Attività Sportive Dilettantistiche) ha attivato la funzione “DESIGNAZIONI” quale opzione per la comunicazione tramite RAS dei direttori di gara.

 

Cerchiamo di capirne le ragioni.

 

Il d.lgs. 36/2021 art. 25 commi 6 bis ss (modificato da ultimo dalla L. 18/2024 di conversione del D.L. 215/2023), prevede una disciplina ad hoc per tutti gli enti sportivi (Federazioni Sportive Nazionali, Discipline Sportive Associate, Enti di Promozione Sportiva, Associazioni e Società Sportive Dilettantistiche ecc..) che intendano usufruire, nel corso delle manifestazioni sportive dilettantistiche, delle prestazioni dei direttori di gara ed in generale di soggetti che, a prescindere dalla qualifica indicata nei regolamenti tecnici, siano preposti a garantire il regolare svolgimento delle competizioni sportive (rispetto delle regole, rilevazione di tempi e distanze ecc.).

 

In questo caso, il rapporto tra il direttore di gara e l’ente sportivo che lo incarica non deve avere natura necessariamente contrattuale.

 

Infatti, per ogni singola prestazione è sufficiente la mera comunicazione o designazione attraverso il Registro Nazionale delle Attività Sportive Dilettantistiche (RAS) che deve avvenire a cura dell’organizzatore della competizione che si occupa di remunerare il direttore di gara.

 

Dunque, per i direttori di gare nominato da FSN/DSA/EPS, dove l’ASD/SSD affiliato si limita a pagare soltanto la tassa di gara, l’adempimento spetta all’Organismo affiliante.

 

Al contrario, per le manifestazioni o competizioni sportive dove i regolamenti sportivi prevedano che la prestazione del direttore di gara resti a carico delle ASD/SSD ovvero manifestazioni organizzate a cura delle stesse ASD/SSD, l’adempimento della comunicazione tramite RAS resta a carico della stessa ASD/SSD affiliata, così come il corrispettivo da pagare.

 

In questo caso, l’ente sportivo potrà usufruire fino a trenta prestazioni in tre mesi complessivi e può semplicemente comunicare al RAS, la designazione del direttore di gara, entro trenta giorni dalla scadenza del trimestre o comunque non oltre 10 giorni dalla scadenza per la singola manifestazione.

 

La comunicazione al RAS del nominativo e del compenso del direttore di gara equivale alla comunicazione al Centro per l’Impiego.

 

Le prestazioni rese dai direttori di gara nel periodo che va da luglio a dicembre 2023 le comunicazioni, in deroga ai termini anzidetti, possono essere effettuate entro il 31 marzo 2024.

 

A tal fine, all’interno del Registro delle Associazioni Sportive Dilettantistiche è stata inserita la funzione “Designazioni” che consente a TUTTI gli Enti Sportivi Dilettantistici (incluso quindi ASD/SSD) di poter inserire i dati e i compensi percepiti dai direttori di gara nei termini appena detti, selezionando la casella “nuova designazione”, inserendo il codice fiscale della persona, il numero delle giornate lavorate e il compenso pattuito.

 

Questa importante funzionalità introdotta recentemente consentirà a tutti gli enti sportivi, qualora spetti a loro e non alla FSN/DSA/EPS, di poter gestire autonomamente le designazioni relative agli eventi o alle attività organizzate, senza dover richiedere il supporto per il caricamento dei dati al proprio Organismo Affiliante.

 

 

Oneri previdenziali – Contributo per ASD/SSD

11/03/2024 - Bologna

 

Dalle ore 12:00 di oggi, lunedì 11.03.2024, e fino al 22 aprile 2024, sono aperte le istanze per l’accesso al contributo dell’importo pari ai contributi previdenziali denunciati e versati da ASD/SSD sui compensi dei lavoratori sportivi titolari di contratti di collaborazione coordinata e continuativa, erogati nei mesi di luglio, agosto, settembre, ottobre e novembre 2023 (art. 35 comma 8 sexies d.lgs. 36/2021).

 

L’accesso avviene attraverso apposita funzionalità della piattaforma del Registro Nazionale delle attività sportive dilettantistiche, secondo le istruzioni operative contenute nel D.P.C.M. 29.12.2023 (il link è pubblicato sul sito istituzionale del Dipartimento per lo Sport https://www.sport.governo.it/it/attivita-nazionale/riforma-dello-sport/contributo-per-oneri-previdenziali-in-favore-delle-associazioni-e-societa-sportive-dilettantistiche/

 

***

 

Ricordiamo i requisiti per l’accesso al contributo (art. 3 D.M. 29.12.2023):

  • ASD/SSD regolarmente iscritta al Registro Nazionale delle attività sportive dilettantistiche alla data del 4 settembre 2023;
  • non avere conseguito per l’anno di imposta 2022 (ovvero, per ASD/SSD con bilancio infrannuale, nell’anno di imposta conclusosi nel corso del 2022) ricavi superiori a 100.000,00 euro;
  • avere versato contributi previdenziali in favore di co. co. co. sportivi regolarmente censiti sul Registro Nazionale delle Attività̀ sportive Dilettantistiche, nei mesi che vanno da luglio a novembre 2023.

***

A completamento dell’istanza, ASD e SSD dovranno presentare anche la seguente documentazione (art. 4 D.M. 29.12.2023):

 

- la copia del bilancio o del rendiconto consuntivo dell’esercizio 2022 correlato dal verbale di approvazione da parte dell’assemblea dei soci o associati, oppure, per le associazioni o società sportive dilettantistiche con bilancio infrannuale, quello conclusosi nel corso del 2022 (il Dipartimento per lo Sport, verificherà se l’anno sociale coincide con quello previsto nello statuto depositato all’interno del Registro Nazionale delle Attività sportive Dilettantistiche);

- la copia degli F24 quietanzati riferiti ai versamenti previdenziali effettuati nel periodo di riferimento, in virtù dei quali si richiede il contributo (il Dipartimento per lo Sport procederà poi a verificare presso l’INPS il corretto versamento dei detti contributi).

 

Il Dipartimento pubblicherà sul proprio sito istituzionale e nella sezione pubblica del Registro l’elenco dei beneficiari e l’importo del beneficio riconosciuto.

 

I contributi saranno erogati sui conti correnti indicati dai beneficiari in fase di domanda (L’erogazione del contributo ad ogni modo è subordinata al rispetto dei limiti previsti dal regolamento de minimis).

 

Adempimenti sport – prossime scadenze mese di Marzo

05/03/2024 - Bologna

  

Adempimenti sport mese Marzo 2024_Pagina_01

 

Clicca qui Adempimenti sport mese Marzo 2024

 

 

 

 

 

Comunicato ufficiale n. 292 del 22.02.2024 Lega Nazionale Dilettanti

26/02/2024 - Bologna

Con il comunicato ufficiale n. 292 del 22.02.2024, la Lega Nazionale Dilettanti ha pubblicato sul proprio sito web

 

(https://www.lnd.it/it/news-lnd/organizzazione-lnd )

 

l’accordo collettivo nazionale (stagione 2023-2024 – valido fino al 30.06.2024) che regolamenta le collaborazioni coordinate e continuative di lavoro sportivo nella disciplina dilettantistica del calcio, sottoscritto tra le parti:

- Federazione Italiana Gioco Calcio (FIGC);

- Lega Nazionale Dilettanti (LND);

- Associazione Italiana Allenatori Calcio (AIAC).

 

All’accordo, inoltre, sono allegati: un contratto tipo per il co.co.co sportivo con clausola di regolamentazione dell’ipotesi eventuale di sottoscrizione di contratto di lavoro sportivo pluriennale con passaggio all’area del professionismo; il modello integrativo “altre scritture” per eventuali ed ulteriori regolamentazione tra le parti ad integrazione esclusiva del contratto sottoscritto, il Regolamento del Collegio Arbitrale (organo competente alla corretta esecuzione del contratto ed alla risoluzione delle questioni inerenti il rapporto contrattuale) e le tabelle dei minimi federali.

Enti non commerciali – proroga regime IVA ex D.L. 146/2021 art. 5 comma 15 quater

23/02/2024 - Bologna

La Commissione Affari costituzionali e Bilancio della Camera dei Deputati (nella seduta del 13.02.2024) ha approvato un emendamento al disegno di legge di conversione del DL. 215/2023 che proroga l’operatività dell’esenzione Iva al 1° gennaio 2025.

 

Fino al 31 Dicembre 2024, dunque, gli Enti non commerciali potranno ancora continuare a beneficiare del regime di esclusione Iva per le prestazioni di servizi e cessioni di beni resi a fronte di corrispettivi specifici nei confronti di soci, associati o partecipanti.

 

La parziale abrogazione dell’art. 4 e l’integrazione della suddetta ipotesi di esenzione (confluita nelle ipotesi che integrano l’art. 10 DPR 633/1972), sarebbe divenuta operativa al 1 Luglio 2024, quindi a metà del periodo di imposta 2024, generando difficoltà negli adempimenti IVA (pensiamo alla liquidazione Iva, all’apertura in corso d’anno della partita Iva oppure alla necessità di ridefinire le modalità di gestione della contabilità).

 

La proroga al 1° Gennaio 2025 della operatività della suddetta disciplina IVA determina quantomeno un allineamento all’inizio del prossimo periodo d’imposta 2025.

 

Si attende l’approvazione del Senato e la definitiva pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.

Contributi 2024 – minimale e massimale Gestione Separata I.N.P.S.

22/02/2024 - Bologna

 

Contributi 2024 massimale minimale

 

Dipartimento per lo sport – Pubblicato il mansionario del lavoro sportivo

22/02/2024 - Bologna

 

E’ stato pubblicato in data 21 febbraio 2024, il decreto che approva e amplia l’elenco delle mansioni necessarie per lo svolgimento di attività sportiva ai sensi dell’art. 25 comma 1-ter del d. lgs. 36/2021.

 

Da oggi gli enti sportivi hanno l’opportunità di procedere a forme di contrattualizzazione verso lavoratori sportivi con maggiore certezza.

 

Qui il link del mansionario: Dipartimento per lo Sport – Pubblicato mansionario dei lavoratori sportivi (governo.it)


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